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Truffa “ENEL” e minorata difesa

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Cassazione penale, sez. VII, ordinanza n. 8696 del 4 marzo 2020

Due malintenzionati entrano nella casa di una persona anziana fingendosi dipendenti di una societร  elettrica e, poi, dopo aver distolto lโ€™attenzione della vittima con un espediente, le sottraggono del denaro nascosto in una stufa.

La vicenda, purtroppo ricorrente, ci offre lโ€™occasione di rammentare i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la configurabilitร  delle aggravanti di cui allโ€™art. 61 co. 5 c.p. (minorata difesa) e dellโ€™art. 625 n. 4 c.p. (furto con destrezza).

La giurisprudenza ha precisato che la minorata difesa non รจ senzโ€™altro riconducibile allโ€™etร  avanzata della persona offesa; in tal senso, lโ€™etร  della vittima non consente una sorta di presunzione della sussistenza dellโ€™aggravante (Cass. penale, sez.II, n. 47186/2019). Occorre, quindi, accertare in concreto โ€œse la condotta criminosa โ€ฆ sia stata agevolata dall’incapacitร  di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalitร โ€ (nel caso di specie, lโ€™accertamento operato dal giudice di merito ha dato esito positivo con conseguente aumento di pena). Lโ€™aggravante, quindi, sarร  configurabile qualora sia accertato che sussistanocondizioni personali e ambientali che facilitino l’azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo dell’agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l’annullamento delle capacitร  di reazione di quest’ultima (Cass. penale, sez. V, n. 502018/2019).

Quanto allโ€™aggravante, specifica del reato di furto, della โ€œdestrezzaโ€, la Corte ribadisce che essa sussisteโ€œqualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilitร , astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimoโ€ย  (nel caso di specie, si รจ ritenuto che la condotta volta a distogliere lโ€™attenzione della vittima fosse tale da integrare lโ€™aggravante).