π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ—.πŸ”.𝟐𝟎𝟐𝟎: Sulle condizioni di liceitΓ  della vendita sottocosto

Sulle condizioni di liceitΓ  della vendita sottocosto

#dumping #interno #vendita #sottocosto #concorrenzasleale

Corte di Cassazione, sez. I, ord. n. 2980 del 07.02.2020

L’art. 2598 n. 3 c.c. comprende una sorta di clausola generale tale da qualificare come forma di concorrenza sleale ogni comportamento che si sostanzi nell’uso diretto o indiretto β€œdi ogni altro mezzo (rispetto a quelli previsti dai numeri 1 e 2 della medesima norma)non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Tra i comportamenti sanzionati dall’art. 2598, n. 3, c.c. rientra la concorrenza sleale parassitaria che consiste β€œin un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e piΓΉ significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore”.

La vendita sottocosto, anche definita dumping interno, invece, non Γ¨ piΓΉ compresa di per sΓ© tra i comportamenti sleali.

In passato, invero, si riteneva che ogni forma di competizione extraindustriale (i.e. non attuata agendo sulla qualitΓ  del prodotto e sui costi di produzione) fosse vietata poichΓ© orientata a fuorviare il giudizio dei consumatori e le attese degli imprenditori che affrontano il mercato in rapporto alle condizioni obiettive della produzione (che non contemplano la possibilitΓ  di vendere un prodotto in perdita).

Tale orientamento Γ¨ stato, tuttavia, superato in quanto l’art. 41 Cost. tutela la libertΓ  delle scelte imprenditoriali anche rispetto alla politica dei prezzi e, inoltre, poichΓ© l’ β€œutilitΓ  sociale” di cui alla medesima norma costituzionale va valutata con riferimento all’interesse del mercato (e dei consumatori) e non a quello dei singoli concorrenti.

Ebbene, la vendita sottocosto avvantaggia i consumatori a meno che essa non sia strumentale alla soppressione della concorrenza mediante il rafforzamento della propria posizione dominante; solo in tal caso la vendita sottocosto assume un carattere predatorio e indubbiamente nocivo per il mercato e, quindi, nel medio periodo, per gli stessi consumatori.