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Sulle condizioni di liceitΓ della vendita sottocosto
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Corte di Cassazione, sez. I, ord. n. 2980 del 07.02.2020
Lβart. 2598 n. 3 c.c. comprende una sorta di clausola generale tale da qualificare come forma di concorrenza sleale ogni comportamento che si sostanzi nellβuso diretto o indiretto βdi ogni altro mezzo (rispetto a quelli previsti dai numeri 1 e 2 della medesima norma)non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui aziendaβ.
Tra i comportamenti sanzionati dall’art. 2598, n. 3, c.c. rientra la concorrenza sleale parassitaria che consiste βin un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di questβultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e piΓΉ significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settoreβ.
La vendita sottocosto, anche definita dumping interno, invece, non Γ¨ piΓΉ compresa di per sΓ© tra i comportamenti sleali.
In passato, invero, si riteneva che ogni forma di competizione extraindustriale (i.e. non attuata agendo sulla qualitΓ del prodotto e sui costi di produzione) fosse vietata poichΓ© orientata a fuorviare il giudizio dei consumatori e le attese degli imprenditori che affrontano il mercato in rapporto alle condizioni obiettive della produzione (che non contemplano la possibilitΓ di vendere un prodotto in perdita).
Tale orientamento Γ¨ stato, tuttavia, superato in quanto lβart. 41 Cost. tutela la libertΓ delle scelte imprenditoriali anche rispetto alla politica dei prezzi e, inoltre, poichΓ© lβ βutilitΓ socialeβ di cui alla medesima norma costituzionale va valutata con riferimento allβinteresse del mercato (e dei consumatori) e non a quello dei singoli concorrenti.
Ebbene, la vendita sottocosto avvantaggia i consumatori a meno che essa non sia strumentale alla soppressione della concorrenza mediante il rafforzamento della propria posizione dominante; solo in tal caso la vendita sottocosto assume un carattere predatorio e indubbiamente nocivo per il mercato e, quindi, nel medio periodo, per gli stessi consumatori.