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Lโ€™accesso documentale non puรฒ essere convertito in accesso civico

a cura del Cons. Luca Cestaro

#accesso #atti #amministrativi #civico #documentale

Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 10275 del 22.11.2022

La parte ricorrente chiede lโ€™accesso cd. difensivo agli atti istruttori relativi a un accertamento di carattere ambientale sui terreni dove esercita la propria attivitร  di impresa.

Il Consiglio di Stato coglie lโ€™occasione per ribadire i principi di cui allโ€™Adunanza plenaria n. 10-2020 (su cui v. la pillola del 5.4.2020) nel senso della impossibilitร  di beneficiare di un tipo di accesso diverso da quella azionato.

Giova rammentare che il rapporto tra accesso civico (di cui al d.lgs. 33-2013) e accesso documentale (ex L. 241/1990) รจ di integrazione e di complementarietร  nel senso che lโ€™accesso documentale consente un accesso piรน โ€œprofondoโ€, ma con un campo di applicazione piรน ristretto in quanto circoscritto dalla necessaria presenza di un interesse diretto, concreto e attuale (art. 22 L. 241/1990).

Per un verso, in presenza di un simile interesse qualificato, cโ€™รจ la possibilitร  di accedere a documenti che non sarebbero ostensibili se richiesti azionando lโ€™accesso civico generalizzato (art. 5co. 2 d.lgs. 33/2013); questโ€™ultimo, infatti, soggiace a maggiori limitazioni: tendenzialmente lโ€™accesso civico cede il passo, ad esempio, alla riservatezza, mentre lโ€™accesso documentale, specie se โ€œdifensivoโ€ puรฒ prevalere su di essa (v. lโ€™art. 24 co. 7 L. 241/1990).

Per altro verso, lโ€™accesso civico non richiede la sussistenza di un interesse qualificato (perciรฒ lโ€™istanza non deve essere motivata) e, quindi, esiste la possibilitร  che lโ€™istanza del cittadino debba essere respinta nella parte in cui aziona il diritto di accesso documentale ex L. 241/1990 per la mancanza di un interesse qualificato e che, tuttavia, essa possa essere accolta, anche in parte, come esercizio dellโ€™accesso civico generalizzato ai sensi dellโ€™art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013.

2 โ€“ Ebbene, si ribadisce che il giudice ha la possibilitร  di accogliere lโ€™istanza come accesso civico (anche in mancanza dei presupposti per consentire lโ€™accesso procedimentale) solo se lโ€™istanza medesima รจ generica; ย non puรฒ, invece, procedere in tal senso qualora lโ€™istanza sia esplicita nellโ€™optare per una tipologia di accesso piuttosto che per lโ€™altra.

Per dirla con le parole della Sezione, โ€œla pubblica amministrazione destinataria di unโ€™istanza di accesso a documenti amministrativi che sia formulata in modo generico (ossia senza riferimento allโ€™accesso c.d. tradizionale oppure allโ€™accesso civico generalizzato) ovvero che contempli il richiamo di entrambi i predetti istituti (c.d. istanza cumulativa), ha il potere โ€“ dovere di esaminarla nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento alla disciplina dellโ€™accesso civico generalizzatoโ€. Allโ€™opposto, โ€œtale regola non deve essere seguita nel caso in cui lโ€™interessato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dellโ€™accesso oggetto della l. n. 241 del 1990: in tale ipotesi lโ€™istanza dovrร  essere esaminata unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento allโ€™accesso civico generalizzatoโ€.

Se, quindi, lโ€™istante ha chiaramente manifestato la necessitร  di accedere ai documenti per tutelare un proprio interesse diretto, concreto e attuale, non puรฒ sottrarsi allโ€™attento scrutinio dellโ€™amministrazione quanto allโ€™effettiva ricorrenza dei presupposti dellโ€™accesso documentale (ex L. 241/1990).

3 โ€“ Il medesimo principio รจ applicato dal Consiglio di Stato anche con riferimento allโ€™accesso alle informazioni ambientali ai sensi dellโ€™art. 1 d.lgs. 195/2005. Tale forma di accesso รจ volta essenzialmente โ€œa far conoscere al pubblico e quindi alla collettivitร  le informazioni che riguardano lโ€™ambiente in unโ€™ottica di trasparenza e di massima diffusione, al fine โ€˜di contribuire sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una piรน efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare lโ€™ambienteโ€™ (I considerando della direttiva 2003/4/Ce)โ€; non puรฒ essere, quindi, accolta, quale accesso โ€œambientaleโ€, unโ€™istanza motivata con esclusivo riferimento a esigenze difensive in diversi procedimenti a proprio carico che, di per sรฉ, non manifesta alcun โ€˜interesse ambientaleโ€™.