๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐จ (๐๐.๐๐.๐๐๐๐): ๐๐๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐๐ฅ๐ฅโ๐๐ ๐๐จ๐ฆ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ซ๐๐ข๐ญ๐๐ซ๐๐ญ๐ ๐๐ ๐จ๐๐๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ข ๐ข๐ง๐๐จ๐ซ๐ฆ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ข ๐๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐ ๐๐ข ๐ฌ๐จ๐๐ข๐๐ญ๐ฬ ๐๐ฌ๐๐ซ๐๐๐ง๐ญ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฬ ๐๐ข โ๐๐จ๐ซ๐ซ๐ข๐๐ซ๐ ๐๐ฌ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ฌ๐จโ.
๐๐๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐๐ฅ๐ฅโ๐๐ ๐๐จ๐ฆ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ซ๐๐ข๐ญ๐๐ซ๐๐ญ๐ ๐๐ ๐จ๐๐๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ข ๐ข๐ง๐๐จ๐ซ๐ฆ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ข ๐๐ ๐ฉ๐๐ซ๐ญ๐ ๐๐ข ๐ฌ๐จ๐๐ข๐๐ญ๐ฬ ๐๐ฌ๐๐ซ๐๐๐ง๐ญ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฬ ๐๐ข โ๐๐จ๐ซ๐ซ๐ข๐๐ซ๐ ๐๐ฌ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ฌ๐จโ.
Eโ legittimo il provvedimento sanzionatorio dellโAutoritร per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei confronti di un corriere espresso in caso di ulteriori violazioni agli obblighi informativi in materia di servizi postali che siano accertate successivamente allโadozione di una ordinanza ingiunzione della medesima Autoritร , impugnata con opposizioneย sub iudice, per analoghe violazioni precedentemente commesse. Difatti, in tal caso non viene in rilievo un illecito permanente ma una reiterazione di violazioni autonomamente sanzionabili ai sensi dellโart. 8-bisย della l. 24 novembre 1981, n. 689.
Lโeventuale pendenza di un giudizio per la impugnazione di un provvedimento sanzionatorio non preclude allโAutoritร per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il riesercizio del medesimo potere sanzionatorio volto a punire ulteriori analoghe violazioni. Difatti, trattandosi di condotte giuridicamente separate e punite con provvedimenti distinti e collegati a comportamenti giuridicamente diversi, non viene in rilievo un illecito permanente e i provvedimenti sanzionatori possono essere oggetto di autonoma e separata opposizione giudiziale.
Il giudizio ha riguardato la irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dellโAgcom nei confronti di una societร esercente attivitร di โcorriere espressoโ per la violazione di obblighi informativi in materia di servizi postali. In relazione ad analoghe infrazioni, tale operatore era stato giร attinto tre anni prima da un precedente provvedimento sanzionatorio impugnato innanzi al giudice amministrativo ed il gravame, alla data di notifica della nuova ordinanza ingiunzione, non risultava definito con sentenza passata in giudicato. La sezione ha ravvisato una ipotesi di reiterazione di condotte illecite (da considerare, quindi, comeย autonomamente sanzionabili), seppure simili, se non in parte sovrapponibili rispetto a quelle contestate in precedenza, e non una condotta illecita permanente.