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a cura di Luca Cestaro

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 16 del 20 novembre 2024

#art105cpa #giustoprocesso #doppioGrado #legittimazione #interesse #rimessione

Il caso concreto e le ragioni della rimessione

Il sig. Tizio, proprietario di un immobile a Catania, ha impugnato diversi provvedimenti autorizzativi relativi al ripristino di un impianto di distribuzione carburanti, denunciando violazioni normative e la mancanza dei presupposti per lโ€™autorizzazione. Il T.A.R. per la Sicilia, sez. di Catania, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando lโ€™assenza di legittimazione e di interesse in capo al ricorrente.

In appello, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha accolto il primo motivo, riconoscendo lโ€™ammissibilitร  del ricorso, ma ha sollevato un quesito pregiudiziale alla Plenaria sulla corretta interpretazione dellโ€™art. 105, comma 1, c.p.a. (Codice del processo amministrativo).

Il quesito riguarda la possibilitร  che una declaratoria di inammissibilitร  erronea da parte del T.A.R. – precludendo lโ€™esame dei motivi di ricorso – imponga la rimessione della causa al giudice di primo grado per evitare una lesione del diritto di difesa e garantire il doppio grado di giudizio (artt. 105 c.p.a., 111 e 125 Cost.).

Il CGARS ha evidenziato che:

  1. lโ€™erronea declaratoria di inammissibilitร  potrebbe configurare una โ€œlesione del diritto di difesaโ€ ai sensi dellโ€™art. 105 c.p.a., se priva il ricorrente di un pieno esame del merito.
  2. in mancanza di rimessione, il Consiglio di Stato sarebbe costretto a esaminare per la prima volta il merito in appello, comprimendo il diritto del ricorrente al doppio grado di giudizio costituzionalmente garantito (art. 125 Cost.).
  3. la Plenaria del 2018 (sentenze nn. 10, 11 e 15) aveva escluso la rimessione nei casi di inammissibilitร , salvo ipotesi di nullitร  della sentenza per motivazione apparente. Tale principio, secondo il CGARS, necessita di una rivisitazione per tutelare meglio il diritto di difesa.

Il quadro normativo e il percorso argomentativo della Plenaria

Il dettato dellโ€™art. 105 c.p.a.

Lโ€™art. 105, comma 1, c.p.a., stabilisce che:

โ€œIl Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se รจ mancato il contraddittorio, oppure รจ stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullitร  della sentenza, o riforma la sentenza o lโ€™ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato lโ€™estinzione o la perenzione del giudizioโ€.

La norma prevede ipotesi tassative di rimessione, ma le categorie di โ€œlesione del diritto di difesaโ€ e โ€œnullitร  della sentenzaโ€ richiedono unโ€™interpretazione che ne specifichi i confini, specialmente nei casi di errori macroscopici di giudizio sulle condizioni dellโ€™azione.

La nullitร  della sentenza e la motivazione apparente

Ebbene, il Supremo Consesso stabilisce che ยซlโ€™erronea dichiarazione di inammissibilitร  del ricorso per difetto di una condizione dellโ€™azione – con il consequenziale mancato esame della totalitร  dei motivi di ricorso – ben puรฒ integrare la โ€˜nullitร  della sentenzaโ€™, in armonia con i principi enunciati dalle sentenze dellโ€™Adunanza Plenaria nn. 10 e 11 del 2018, ยง 47 e ss., e n. 15/2018 ยง 7.3ยป.

In particolare, la โ€˜nullitร  della sentenzaโ€™ sarebbe ยซravvisabile non solo nel caso di motivazioneย โ€œradicalmente assenteโ€, ma anche nel caso di motivazione โ€œmeramente apparenteโ€, che si ha quando essa รจย โ€œpalesemente non pertinente rispetto alla domanda propostaโ€, o โ€œtautologica o assertiva, espressa attraverso mere formule di stileโ€ oย โ€œrichiama un generico orientamento giurisprudenziale senza illustrarne il contenutoโ€. โ€œPiรน in generale, la motivazione รจ apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravitร  tale da porre la motivazione al di sotto del minimo costituzionale che si ricava dallโ€™art. 111, comma 5 Cost. (โ€ฆ) tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto lโ€™aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile (โ€ฆ) La motivazione apparente non รจ sindacabile dal giudice, in quanto essa costituisce un atto dโ€™imperio immotivato e dunque non รจ nemmeno integrabile, se non con il riferimento alle piรน varie, ipotetiche congetture, ma una sentenza โ€œcongetturaleโ€ รจ, per definizione, una non-decisione giurisdizionale โ€“ o, se si preferisce e allโ€™estremo opposto, un atto di puro arbitrio โ€“ e, quindi, un atto di abdicazione alla potestas iudicandi.. (โ€ฆ). La nullitร  della sentenza per difetto assoluto di motivazione riguarda non solo le sentenze di rito (irricevibilitร , inammissibilitร , improcedibilitร ), ma anche quelle che recano un dispositivo di merito (โ€ฆ) non sorretto da una reale motivazione.โ€. (โ€ฆ) โ€œIl difetto assoluto di motivazione deve essere valutato e apprezzato con riferimento alla sentenza nella sua globalitร  rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate allโ€™interno di essoโ€ยป.

Secondo l’Adunanza Plenaria, un errore evidente nell’escludere la legittimazione o l’interesse a ricorrere crea una situazione particolarmente grave per il ricorrente, poichรฉ comporta la mancata valutazione di tutti i motivi del ricorso. Questa condizione รจ piรน grave rispetto a un errore che neghi la giurisdizione o la competenza, o a un errore procedurale, per diverse ragioni:

  • Nei casi di difetto di giurisdizione o di competenza, la parte non perde il diritto alla tutela giurisdizionale della propria posizione, potendo riassumere il giudizio davanti al giudice competente, mantenendo cosรฌ i due gradi di merito.
  • In presenza di errori procedurali, i motivi del ricorso vengono comunque esaminati, anche se il processo รจ viziato.

Al contrario, un errore che escluda erroneamente la legittimazione o lโ€™interesse nega radicalmente l’esistenza stessa di una posizione giuridica tutelabile, impedendo sia lโ€™esame del merito sia la possibilitร  di riassumere il giudizio davanti a un altro giudice di primo grado.

Le diverse tipologie di decisioni di inammissibilitร 

Lโ€™Adunanza Plenaria analizza le diverse modalitร  con cui una sentenza di inammissibilitร  di un ricorso di primo grado puรฒ essere motivata e le relative conseguenze giuridiche, individuando quattro principali fattispecie:

    1. Decisioni di inammissibilitร  che omettono lโ€™esame del merito inteso come fatti di causa: si tratta di decisioni che non considerano le specifiche circostanze fattuali rilevanti per valutare la legittimazione o lโ€™interesse del ricorrente (ad esempio, nelle controversie edilizie, la concreta ubicazione del bene o le caratteristiche dellโ€™immobile).
    2. Decisioni di inammissibilitร  che omettono lโ€™esame del merito inteso come motivi di ricorso: il giudice dichiara inammissibile il ricorso senza entrare nel merito delle censure avanzate.
    3. Decisioni con doppia motivazione: il giudice dichiara inammissibile il ricorso ma esamina comunque i motivi di ricorso, sia pure in via subordinata.
    4. Decisioni in cui la declaratoria di inammissibilitร  รจ frutto di un esame, almeno parziale, dei motivi di ricorso: il giudice analizza alcuni o tutti i motivi del ricorso e, sulla base di tali valutazioni, dichiara lโ€™inammissibilitร .

Le conseguenze giuridiche delle diverse tipologie

  • Nelle prime due ipotesi, la Plenaria ritiene che si configuri una nullitร  della sentenza per motivazione apparente o per palese errore di rito. Ciรฒ accade quando il giudice omette completamente di esaminare il merito del ricorso (sia nei fatti sia nei motivi), privando cosรฌ il ricorrente di un giudizio effettivo. In tali casi, ai sensi dellโ€™art. 105 c.p.a., si impone lโ€™annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.
  • Nelle ultime due ipotesi, invece, non vi รจ ragione di disporre il rinvio al T.A.R., poichรฉ il giudice ha comunque esaminato, almeno in parte, i motivi (di merito) di ricorso. In queste situazioni, prevale lโ€™effetto devolutivo dellโ€™appello (art. 101, comma 2, c.p.a.), che consente al Consiglio di Stato di proseguire direttamente lโ€™esame della controversia senza necessitร  di rinvio.

ย La lesione del diritto di difesa e il principio del doppio grado

Lโ€™erronea declaratoria di inammissibilitร  (per palese errore di giudizio sulle condizioni dellโ€™azione) configura, altresรฌ, una lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), poichรฉ priva il ricorrente di un giudizio completo in primo grado e lo costringe a sostenere un appello per ottenere lโ€™esame delle sue censure. Tale circostanza รจ particolarmente grave nel processo amministrativo, dove il doppio grado di giudizio รจ costituzionalmente garantito (artt. 111 e 125 Cost.) e consente il controllo pieno delle decisioni amministrative.

La Plenaria ha osservato che il Consiglio di Stato, decidendo direttamente nel merito, priverebbe il ricorrente del diritto di beneficiare di una valutazione completa in primo grado, compromettendo il giusto processo (art. 1 c.p.a.).

La tassativitร  delle ipotesi di rimessione

Pur confermando la tassativitร  delle ipotesi previste dallโ€™art. 105 c.p.a., la Plenaria ha, quindi, ampliato lโ€™interpretazione delle categorie di nullitร  e lesione del diritto di difesa per includervi le errate declaratorie di inammissibilitร  โ€œpalesemente erroneeโ€ che precludano lโ€™esame del merito. Ciรฒ consente, nellโ€™impostazione adottata, di bilanciare il principio devolutivo dellโ€™appello (art. 101 c.p.a.) con le esigenze di tutela del ricorrente.

Il principio di diritto enunciato

La Plenaria ha, in conclusione, statuito che:

โ€œLโ€™art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullitร  della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nellโ€™escludere la legittimazione o lโ€™interesse del ricorrenteโ€.

Conclusioni operative

Lโ€™Adunanza Plenaria ha ribadito che, nei casi di (palesemente) errata declaratoria di inammissibilitร  per difetto di legittimazione o interesse, il Consiglio di Stato deve rimettere la causa al T.A.R. per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e il rispetto del principio del doppio grado di giudizio.

Per un verso, tale interpretazione assicura un processo giusto ed equo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 1 c.p.a.), evitando che errori macroscopici di rito compromettano lโ€™effettivitร  della tutela giurisdizionale.

Per altro verso, e ciรฒ specialmente per lโ€™opinabilitร  della valutazione in ordine allโ€™essere palese o meno lโ€™errore compiuto dal giudice di prime cure, vโ€™รจ il rischio che lโ€™interpretazione proposta generi incertezza e prassi discordanti. La possibile incertezza rischia di incidere negativamente anche sullโ€™attivitร  del giudice di primo grado che โ€“ onde evitare annullamenti con rinvio da parte del Giudice dโ€™Appello – potrebbe essere portato a esaminare, comunque, il merito della controversia anche nel caso in cui vi siano consistenti ragioni per definirlo in rito. Un simile esito, evidentemente, si porrebbe in contrasto con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa che impone una rigorosa disamina della sussistenza dei presupposti e delle condizioni dellโ€™azione come, a piรน riprese, ribadito dalla stessa Adunanza Plenaria (v., tra le altre, la Plenaria n. 22/2021 e la relativa pillola di diritto del 29.12.2021).

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