๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: ๐๐ ๐๐ฅ๐๐ง๐๐ซ๐ข๐ ๐๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐ ๐ข ๐๐๐ฌ๐ข ๐ข๐ง ๐๐ฎ๐ข ๐ข๐ฅ ๐๐ข๐ฎ๐๐ข๐๐ ๐โ๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฉ๐ฎ๐จฬ ๐ซ๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐๐ซ๐ ๐ฅ๐ ๐๐๐ฎ๐ฌ๐ ๐๐ฅ ๐.๐.๐.
๐๐ ๐๐ฅ๐๐ง๐๐ซ๐ข๐ ๐๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐ ๐ข ๐๐๐ฌ๐ข ๐ข๐ง ๐๐ฎ๐ข ๐ข๐ฅ ๐๐ข๐ฎ๐๐ข๐๐ ๐โ๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฉ๐ฎ๐จฬ ๐ซ๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐๐ซ๐ ๐ฅ๐ ๐๐๐ฎ๐ฌ๐ ๐๐ฅ ๐.๐.๐.
a cura di Luca Cestaro
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 16 del 20 novembre 2024
#art105cpa #giustoprocesso #doppioGrado #legittimazione #interesse #rimessione
Il caso concreto e le ragioni della rimessione
Il sig. Tizio, proprietario di un immobile a Catania, ha impugnato diversi provvedimenti autorizzativi relativi al ripristino di un impianto di distribuzione carburanti, denunciando violazioni normative e la mancanza dei presupposti per lโautorizzazione. Il T.A.R. per la Sicilia, sez. di Catania, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando lโassenza di legittimazione e di interesse in capo al ricorrente.
In appello, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha accolto il primo motivo, riconoscendo lโammissibilitร del ricorso, ma ha sollevato un quesito pregiudiziale alla Plenaria sulla corretta interpretazione dellโart. 105, comma 1, c.p.a. (Codice del processo amministrativo).
Il quesito riguarda la possibilitร che una declaratoria di inammissibilitร erronea da parte del T.A.R. – precludendo lโesame dei motivi di ricorso – imponga la rimessione della causa al giudice di primo grado per evitare una lesione del diritto di difesa e garantire il doppio grado di giudizio (artt. 105 c.p.a., 111 e 125 Cost.).
Il CGARS ha evidenziato che:
- lโerronea declaratoria di inammissibilitร potrebbe configurare una โlesione del diritto di difesaโ ai sensi dellโart. 105 c.p.a., se priva il ricorrente di un pieno esame del merito.
- in mancanza di rimessione, il Consiglio di Stato sarebbe costretto a esaminare per la prima volta il merito in appello, comprimendo il diritto del ricorrente al doppio grado di giudizio costituzionalmente garantito (art. 125 Cost.).
- la Plenaria del 2018 (sentenze nn. 10, 11 e 15) aveva escluso la rimessione nei casi di inammissibilitร , salvo ipotesi di nullitร della sentenza per motivazione apparente. Tale principio, secondo il CGARS, necessita di una rivisitazione per tutelare meglio il diritto di difesa.
Il quadro normativo e il percorso argomentativo della Plenaria
Il dettato dellโart. 105 c.p.a.
Lโart. 105, comma 1, c.p.a., stabilisce che:
โIl Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se รจ mancato il contraddittorio, oppure รจ stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullitร della sentenza, o riforma la sentenza o lโordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato lโestinzione o la perenzione del giudizioโ.
La norma prevede ipotesi tassative di rimessione, ma le categorie di โlesione del diritto di difesaโ e โnullitร della sentenzaโ richiedono unโinterpretazione che ne specifichi i confini, specialmente nei casi di errori macroscopici di giudizio sulle condizioni dellโazione.
La nullitร della sentenza e la motivazione apparente
Ebbene, il Supremo Consesso stabilisce che ยซlโerronea dichiarazione di inammissibilitร del ricorso per difetto di una condizione dellโazione – con il consequenziale mancato esame della totalitร dei motivi di ricorso – ben puรฒ integrare la โnullitร della sentenzaโ, in armonia con i principi enunciati dalle sentenze dellโAdunanza Plenaria nn. 10 e 11 del 2018, ยง 47 e ss., e n. 15/2018 ยง 7.3ยป.
In particolare, la โnullitร della sentenzaโ sarebbe ยซravvisabile non solo nel caso di motivazioneย โradicalmente assenteโ, ma anche nel caso di motivazione โmeramente apparenteโ, che si ha quando essa รจย โpalesemente non pertinente rispetto alla domanda propostaโ, o โtautologica o assertiva, espressa attraverso mere formule di stileโ oย โrichiama un generico orientamento giurisprudenziale senza illustrarne il contenutoโ. โPiรน in generale, la motivazione รจ apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravitร tale da porre la motivazione al di sotto del minimo costituzionale che si ricava dallโart. 111, comma 5 Cost. (โฆ) tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto lโaspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile (โฆ) La motivazione apparente non รจ sindacabile dal giudice, in quanto essa costituisce un atto dโimperio immotivato e dunque non รจ nemmeno integrabile, se non con il riferimento alle piรน varie, ipotetiche congetture, ma una sentenza โcongetturaleโ รจ, per definizione, una non-decisione giurisdizionale โ o, se si preferisce e allโestremo opposto, un atto di puro arbitrio โ e, quindi, un atto di abdicazione alla potestas iudicandi.. (โฆ). La nullitร della sentenza per difetto assoluto di motivazione riguarda non solo le sentenze di rito (irricevibilitร , inammissibilitร , improcedibilitร ), ma anche quelle che recano un dispositivo di merito (โฆ) non sorretto da una reale motivazione.โ. (โฆ) โIl difetto assoluto di motivazione deve essere valutato e apprezzato con riferimento alla sentenza nella sua globalitร rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate allโinterno di essoโยป.
Secondo l’Adunanza Plenaria, un errore evidente nell’escludere la legittimazione o l’interesse a ricorrere crea una situazione particolarmente grave per il ricorrente, poichรฉ comporta la mancata valutazione di tutti i motivi del ricorso. Questa condizione รจ piรน grave rispetto a un errore che neghi la giurisdizione o la competenza, o a un errore procedurale, per diverse ragioni:
- Nei casi di difetto di giurisdizione o di competenza, la parte non perde il diritto alla tutela giurisdizionale della propria posizione, potendo riassumere il giudizio davanti al giudice competente, mantenendo cosรฌ i due gradi di merito.
- In presenza di errori procedurali, i motivi del ricorso vengono comunque esaminati, anche se il processo รจ viziato.
Al contrario, un errore che escluda erroneamente la legittimazione o lโinteresse nega radicalmente l’esistenza stessa di una posizione giuridica tutelabile, impedendo sia lโesame del merito sia la possibilitร di riassumere il giudizio davanti a un altro giudice di primo grado.
Le diverse tipologie di decisioni di inammissibilitร
LโAdunanza Plenaria analizza le diverse modalitร con cui una sentenza di inammissibilitร di un ricorso di primo grado puรฒ essere motivata e le relative conseguenze giuridiche, individuando quattro principali fattispecie:
-
- Decisioni di inammissibilitร che omettono lโesame del merito inteso come fatti di causa: si tratta di decisioni che non considerano le specifiche circostanze fattuali rilevanti per valutare la legittimazione o lโinteresse del ricorrente (ad esempio, nelle controversie edilizie, la concreta ubicazione del bene o le caratteristiche dellโimmobile).
- Decisioni di inammissibilitร che omettono lโesame del merito inteso come motivi di ricorso: il giudice dichiara inammissibile il ricorso senza entrare nel merito delle censure avanzate.
- Decisioni con doppia motivazione: il giudice dichiara inammissibile il ricorso ma esamina comunque i motivi di ricorso, sia pure in via subordinata.
- Decisioni in cui la declaratoria di inammissibilitร รจ frutto di un esame, almeno parziale, dei motivi di ricorso: il giudice analizza alcuni o tutti i motivi del ricorso e, sulla base di tali valutazioni, dichiara lโinammissibilitร .
Le conseguenze giuridiche delle diverse tipologie
- Nelle prime due ipotesi, la Plenaria ritiene che si configuri una nullitร della sentenza per motivazione apparente o per palese errore di rito. Ciรฒ accade quando il giudice omette completamente di esaminare il merito del ricorso (sia nei fatti sia nei motivi), privando cosรฌ il ricorrente di un giudizio effettivo. In tali casi, ai sensi dellโart. 105 c.p.a., si impone lโannullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.
- Nelle ultime due ipotesi, invece, non vi รจ ragione di disporre il rinvio al T.A.R., poichรฉ il giudice ha comunque esaminato, almeno in parte, i motivi (di merito) di ricorso. In queste situazioni, prevale lโeffetto devolutivo dellโappello (art. 101, comma 2, c.p.a.), che consente al Consiglio di Stato di proseguire direttamente lโesame della controversia senza necessitร di rinvio.
ย La lesione del diritto di difesa e il principio del doppio grado
Lโerronea declaratoria di inammissibilitร (per palese errore di giudizio sulle condizioni dellโazione) configura, altresรฌ, una lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), poichรฉ priva il ricorrente di un giudizio completo in primo grado e lo costringe a sostenere un appello per ottenere lโesame delle sue censure. Tale circostanza รจ particolarmente grave nel processo amministrativo, dove il doppio grado di giudizio รจ costituzionalmente garantito (artt. 111 e 125 Cost.) e consente il controllo pieno delle decisioni amministrative.
La Plenaria ha osservato che il Consiglio di Stato, decidendo direttamente nel merito, priverebbe il ricorrente del diritto di beneficiare di una valutazione completa in primo grado, compromettendo il giusto processo (art. 1 c.p.a.).
La tassativitร delle ipotesi di rimessione
Pur confermando la tassativitร delle ipotesi previste dallโart. 105 c.p.a., la Plenaria ha, quindi, ampliato lโinterpretazione delle categorie di nullitร e lesione del diritto di difesa per includervi le errate declaratorie di inammissibilitร โpalesemente erroneeโ che precludano lโesame del merito. Ciรฒ consente, nellโimpostazione adottata, di bilanciare il principio devolutivo dellโappello (art. 101 c.p.a.) con le esigenze di tutela del ricorrente.
Il principio di diritto enunciato
La Plenaria ha, in conclusione, statuito che:
โLโart. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullitร della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nellโescludere la legittimazione o lโinteresse del ricorrenteโ.
Conclusioni operative
LโAdunanza Plenaria ha ribadito che, nei casi di (palesemente) errata declaratoria di inammissibilitร per difetto di legittimazione o interesse, il Consiglio di Stato deve rimettere la causa al T.A.R. per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e il rispetto del principio del doppio grado di giudizio.
Per un verso, tale interpretazione assicura un processo giusto ed equo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 1 c.p.a.), evitando che errori macroscopici di rito compromettano lโeffettivitร della tutela giurisdizionale.
Per altro verso, e ciรฒ specialmente per lโopinabilitร della valutazione in ordine allโessere palese o meno lโerrore compiuto dal giudice di prime cure, vโรจ il rischio che lโinterpretazione proposta generi incertezza e prassi discordanti. La possibile incertezza rischia di incidere negativamente anche sullโattivitร del giudice di primo grado che โ onde evitare annullamenti con rinvio da parte del Giudice dโAppello – potrebbe essere portato a esaminare, comunque, il merito della controversia anche nel caso in cui vi siano consistenti ragioni per definirlo in rito. Un simile esito, evidentemente, si porrebbe in contrasto con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa che impone una rigorosa disamina della sussistenza dei presupposti e delle condizioni dellโazione come, a piรน riprese, ribadito dalla stessa Adunanza Plenaria (v., tra le altre, la Plenaria n. 22/2021 e la relativa pillola di diritto del 29.12.2021).

