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a cura del Cons. Luca Cestaro
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Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 30630 del 28/11/2024
La controversia
La disputa riguardava una striscia di terreno posta sul lato est dellâedificio condominiale di un fabbricato, utilizzata da Tizio, proprietario di unâunitĂ immobiliare adibita ad attivitĂ commerciale, e dalla societĂ Alfa s.r.l., conduttrice del locale.
Il Condominio Beta sosteneva che lâarea fosse un bene comune soggetto alla presunzione di condominialitĂ di cui allâart. 1117 c.c., chiedendo:
- Il riconoscimento della proprietĂ condominiale dellâarea;
- La rimozione di un manufatto realizzato da Tizio e Alfa s.r.l.;
- Il pagamento di unâindennitĂ di occupazione.
Tizio e Alfa s.r.l. hanno resistito, sostenendo che:
- La striscia di terreno non fosse condominiale, essendo esclusa dal regolamento contrattuale redatto dallâoriginario unico proprietario e accettato dai successivi acquirenti;
- Lâarea fosse pertinenza del locale di proprietĂ esclusiva di Tizio;
- In subordine, che lâarea fosse stata usucapita da Tizio.
La decisione della Corte dâAppello
La Corte dâAppello ha rigettato lâimpugnazione di Tizio e Alfa s.r.l., confermando integralmente la decisione del Tribunale.
Le motivazioni principali della Corte dâAppello sono le seguenti:
- Presunzione di condominialitĂ ex art. 1117 c.c.
- La Corte ha ribadito che la presunzione legale di condominialitĂ si applica a tutti i beni oggettivamente destinati al godimento comune, salvo prova contraria. Tale prova deve risultare da un titolo inequivocabile che escluda esplicitamente il bene dallâambito condominiale e risalga al primo atto di frazionamento dellâedificio.
- Ha escluso che il regolamento contrattuale del condominio potesse valere come titolo contrario, osservando che esso non contemplava specifiche disposizioni di esclusione della striscia di terreno dai beni comuni.
- Natura condominiale della striscia di terreno
- La Corte ha accertato che lâarea in questione fosse parte integrante del suolo condominiale, essendo rimasta catastalmente e fisicamente unita alla particella su cui insisteva lâedificio. Nessun atto di frazionamento o disposizione aveva mai identificato la striscia come bene autonomo o esclusivo.
- Il regolamento condominiale, richiamato da Tizio, non conteneva indicazioni in contrasto con lâappartenenza dellâarea al condominio, limitandosi a descrivere i beni comuni in termini generali e senza menzionare il trasferimento in proprietĂ esclusiva a favore di terzi.
- Esclusione della pertinenzialitĂ
- La Corte ha escluso che la striscia potesse qualificarsi come pertinenza del locale di Tizio. Pur riconoscendo lâuso esclusivo dellâarea da parte sua, ha osservato che il vincolo pertinenziale richiede un atto di destinazione formale del soggetto titolare del diritto reale sul bene, che nella specie mancava.
- Rigetto dellâusucapione
- La Corte ha ritenuto che le opere e i miglioramenti realizzati da Tizio sullâarea non fossero sufficienti a configurare un possesso esclusivo “uti dominus”, essendo compatibili con un uso non paritetico, ma comunque conforme alla natura condominiale del bene.
- Ha inoltre respinto le richieste istruttorie avanzate dai convenuti, giudicandole non decisive per dimostrare il mutamento del possesso da compossesso a esclusivo.
Focus: il regolamento condominiale contrattuale
Il regolamento condominiale contrattuale Ăš un atto predisposto dallâoriginario unico proprietario di un edificio (ad esempio, il costruttore) oppure approvato allâunanimitĂ dai condomini, che disciplina i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione delle parti comuni e, in particolare, puĂČ incidere sui diritti reali delle singole unitĂ immobiliari.
A differenza del regolamento assembleare, che riguarda esclusivamente le modalitĂ di gestione del condominio, il regolamento contrattuale:
- PuĂČ contenere disposizioni che stabiliscono lâuso esclusivo di parti comuni a favore di singoli condomini;
- PuĂČ escludere esplicitamente alcuni beni dalla presunzione di condominialitĂ di cui allâart. 1117 c.c.;
- PuĂČ imporre limitazioni specifiche allâuso delle proprietĂ individuali.
Per essere valido ed efficace, deve risultare da un atto scritto (ad substantiam) ed essere richiamato nei singoli atti di trasferimento delle unitĂ immobiliari, vincolando cosĂŹ i condomini successivi che abbiano accettato il regolamento al momento dellâacquisto.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con lâordinanza in commento, ha rigettato il ricorso dei convenuti, confermando âin totoâ la Sentenza della Corte di Appello.
Ha anche ribadito taluni importanti principi.
In primo luogo, si rammenta che, per superare la presunzione di condominialitĂ prevista dallâart. 1117 c.c., occorre fare riferimento al primo atto di trasferimento di unâunitĂ immobiliare dallâoriginario unico proprietario e al conseguente frazionamento dellâedificio in piĂč proprietĂ individuali. Pertanto, il contenuto del contratto di compravendita stipulato da un acquirente successivo a tale frazionamento non Ăš decisivo a questi fini, salvo che lâoriginario proprietario si sia espressamente riservato la proprietĂ di determinate porzioni immobiliari che, altrimenti, sarebbero rientrate nella presunzione di condominialitĂ .
In secondo luogo, si afferma la possibilitĂ che la presunzione sia esclusa da parte di un regolamento condominiale cd. contrattuale. Tuttavia, poichĂ© lâesclusione di alcune porzioni dellâedificio dal novero delle parti condominiali, altrimenti rientranti nella presunzione di cui allâart. 1117 c.c., determina la costituzione o la modifica di un diritto reale immobiliare, tale esclusione deve necessariamente risultare da un atto scritto per essere valida. Pertanto, affinchĂ© vi sia un titolo contrario, Ăš indispensabile che dal contratto o dal regolamento condominiale cosiddetto contrattuale emergano elementi che contrastino univocamente con lâesercizio del diritto di condominio.
Questa valutazione, essendo legata allâinterpretazione della volontĂ negoziale dei condomini, richiede un accertamento di fatto che rientra nella competenza esclusiva dei giudici di merito. Tale apprezzamento non puĂČ essere messo in discussione in sede di legittimitĂ , salvo che non siano stati violati i criteri legali di interpretazione contrattuale previsti dagli artt. 1362 e seguenti c.c., oppure nei casi di cui allâart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In terzo luogo, coerentemente, si stabilisce che per determinare se lâuso esclusivo di unâarea esterna al fabbricato, che potrebbe altrimenti servire alle esigenze di accesso allâedificio per tutti i condomini, sia stato attribuito a uno o piĂč di essi, non Ăš rilevante il fatto che lâarea, per la sua conformazione, sia stata di fatto utilizzata in modo piĂč frequente e vantaggioso dal condomino proprietario di unâunitĂ immobiliare adiacente, destinata ad attivitĂ commerciale.
CiĂČ che conta Ăš lâesistenza di un titolo di origine negoziale (ad esempio, un regolamento condominiale contrattuale), predisposto dallâoriginario unico proprietario dellâedificio, il quale sia legittimato a istituire e trasferire tale rapporto ai sensi degli artt. 817, secondo comma, e 818 c.c. Questo titolo deve essere idoneo a conferire al bene la qualifica di pertinenza.
Lâinterpretazione di tale titolo implica un accertamento di fatto che spetta al giudice di merito e non puĂČ essere rivista in sede di legittimitĂ se non per violazione delle regole legali di interpretazione
I principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione
- Presunzione di condominialitĂ e onere della prova
«In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietĂ di un bene appartenente a quelli indicati dallâart. 1117 c.c. non Ăš necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietĂ del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia lâattitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioĂš sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unitĂ immobiliari di proprietĂ esclusiva dei singoli condomini [âŠ]. Spetta al condomino che ne affermi la proprietĂ esclusiva darne la prova» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20593 del 07/08/2018, Rv. 650001; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 07/05/2010, Rv. 613094).
- Esclusione della condominialitĂ
La presunzione di condominialitĂ puĂČ essere superata solo mediante la produzione di un «titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, nĂ© l’inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietĂ esclusiva di un singolo condomino».
- Vincolo pertinenziale
«Lâesistenza del vincolo pertinenziale postula un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio di un altro, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontĂ dellâavente diritto di creare il predetto vincolo [âŠ]. Tale volontĂ deve risultare da un atto formale del soggetto legittimato, non essendo sufficiente il mero rapporto di strumentalitĂ tra i beni».