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I poteri comunali nel regolare la rete 5G

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T.A.R. Abruzzo, sez. I, Sent. n. 8 del 14.01.2021

1 – La Corte abruzzese interviene sulla nota questione dei limiti che incontra il potere di ordinanza sindacale di cui allโ€™art. 50 co. 5 d.lgs. 267/2000 (TUEL) con particolare riferimento a unโ€™ordinanza di un Sindaco che aveva vietato lโ€™installazione di stazioni radiobase per la rete 5G sul territorio comunale e tanto โ€œin attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dallโ€™International Agency for Research on Cancerโ€.

Il T.A.R. principia il suo ragionamento dal testo della norma del TUEL menzionata che consente di adottare simili ordinanze per โ€œemergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente localeโ€.

Tali presupposti non sono ritenuti sussistenti nel caso di specie in quanto: a) il pericolo derivante dalla diffusione della tecnologia 5G non รจ effettivo nรฉ รจ scientificamente accertato; b) la problematica ha portata nazionale e non localizzata al territorio comunale.

2 โ€“ Sebbene quanto appena affermato fosse giร  sufficiente ad annullare lโ€™ordinanza, il Tribunale amministrativo rammenta che la fissazione dei valori soglia delle onde elettromagnetiche funzionali alle comunicazioni รจ di competenza statale come chiarito dalla Corte costituzionale (Sent. n. 307 del 07.10.2003[1]: โ€œnella l. quadro 22 febbraio 2001 n. 36, la fissazione di valori soglia risponde oltre che alla “ratio” di protezione della salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche, anche a quella di consentire, mediante la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione ma uniformi sul territorio nazionale e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualitร  espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali; la fissazione a livello nazionale dei valori soglia, non derogabili dalle regioni nemmeno in senso piรน restrittivo, rappresenta quindi il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari al Paese, nella logica per cui la competenza delle regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione รจ di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato).

Non รจ escluso, peraltro, che le regioni e gli enti territoriali possano adottare โ€œdiscipline localizzative e territorialiโ€ da intendersi quali atti volti aโ€œregolare l’uso del proprio territorio riprende vigore, purchรฉ criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessiโ€.

In questo senso, lโ€™art. 8 co. 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (come sostituito dal comma 6 dellโ€™art. 38 del Dl. 16 luglio 2020, n. 76) garantisce una competenza comunale, di natura urbanistica, statuendo che โ€œi Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare lโ€™esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specificoโ€ ma con espressaโ€œesclusione della possibilitร  di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualitร , riservati allo Statoโ€.

3 โ€“ Lโ€™analisi della disciplina induce la Corte a considerare che i Comune possono occuparsi della materia mediante atti regolamentari tipici (in quanto previsti dal menzionato art. 8 L. 36/2001) e non mediante ordinanze cd. โ€œatipicheโ€; tali regolamenti sono volti a predisporre โ€œun razionale sistema di localizzazione degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telefonia mobile, anche a finalitร  di tutela ambientaleโ€, mentre non possono essere funzionalizzati per perseguire obiettivi ulteriori (tutela della salute pubblica) non previsti dalla normativa di riferimento.

Infine, il T.A.R. rammenta lโ€™importanza dellโ€™interesse pubblico โ€œad assicurare la capillare ed efficiente erogazione del servizio di telecomunicazioni sul territorio (Cons. Stato n. 2073/2017; Cons. di Stato n. 3679 del 21 maggio 2019) qualificato dalla normativa vigente di pubblica utilitร  ed il cui potenziamento รจ stato, peraltro, oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dellโ€™art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dellโ€™AGCOM dellโ€™1.7.2020, con la quale รจ stata rappresentata la necessitร  di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio in questioneโ€.

[1] La Sentenza ha anche stabilito lโ€™importante principio secondo cui: la tutela dell’ambiente, che l’art. 117 comma 2 lett. s) cost., affida alla competenza esclusiva dello Stato, piรน che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non derogabili da queste, senza che ciรฒ comporti l’esclusione della possibilitร  che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestร  concorrente di cui all’art. 117 comma 3 cost., o di quella residuale di cui all’art. 117 comma 4, possano assumere fra i propri scopi anche finalitร  di tutela ambientale.