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Il soccorso istruttorio e la cauzione

#APPALTI #SOCCORSOISTRUTTORIO #CAUZIONE

Consiglio di Stato, sez. V, n. 8296 del 4 dicembre 2019

Il soccorso istruttorio di cui allโ€™art. 83 co. 9 del codice appalti รจ utilmente esperibile per la mancata allegazione della cauzione provvisoria in quanto si tratta di un elemento che afferisce alla domanda e non allโ€™offerta tecnica.

รˆ necessario, peraltro, che la documentazione presentata a sanatoria come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione della garanzia definitiva siano di data anteriore al termine per la presentazione della domanda di partecipazione onde evitare la violazione del principio della par condicio.

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โ€ฆla giurisprudenza amministrativa, giร  nel vigore della disciplina previgente, era giunta alla conclusione che la mancata allegazione allโ€™offerta dellaย cauzioneย provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva (cfr. Cons. Stato, V, 6 settembre 2018, n. 5230), non fosse causa di esclusione, per essere, invece, la stazione appaltante tenuta ad attivare ilย soccorsoย istruttorio, invitando il concorrente ad integrare la documentazione mancante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5138; III, 23 novembre 2017, n. 5467; III, 27 ottobre 2016, n. 4528, che aggiunge la precisazione per la quale il principio esposto trova applicazione a prescindere dagli stati soggettivi del concorrente relativi all’imputabilitร  o meno dell’omissione o della irregolaritร ; nonchรฉ in precedenza Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2015, n. 3918; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 687; a differenza dellaย cauzioneย falsa cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1846).

Tale orientamento va ribadito anche con il nuovo codice dei contratti pubblici; ilย soccorsoย istruttorioย previsto ora dallโ€™art. 83, comma 9 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 รจ attivabile in quanto le (ragioni di) invaliditร  dellaย cauzioneย provvisoria, ma analogo discorso vale per la dichiarazione di impegno al rilascio della garanza definitiva, costituiscono altrettante ipotesi di โ€œcarenze di elementi formali della domandaโ€ ovvero ipotesi di โ€œmancanza, incompletezzaโ€ o di โ€œirregolaritร  essenzialeโ€ della documentazione allegata alla domanda di partecipazione (e, dunque, non dellโ€™offerta economica o tecnica).

Ilย soccorsoย istruttorio, perรฒ, va a buon fine โ€“ e lโ€™operatore puรฒ restare in gara โ€“ solo se laย cauzioneย provvisoriaย presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; V, 22 ottobre 2018, n. 6005; V, 26 luglio 2016, n. 3372); sarebbe, infatti, violata la par condicio tra tutti i concorrenti, qualora fosse consentito ad uno di essi la presentazione di unaย cauzioneย provvisoriaย o di una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia definitiva formata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e, nel termine delย soccorsoย istruttorio.

Costui, infatti, si gioverebbe di un termine piรน lungo per acquisire la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, e cosรฌ, probabilmente, per la natura onerosa della garanzia potrebbe spuntare condizioni economiche piรน favorevoli.