๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐œ๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ‘.๐ŸŽ๐Ÿ.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’:Volo cancellato e risarcimento del danno morale per mancata partecipazione ad esequie

Volo cancellato e risarcimento del danno morale per mancata partecipazione ad esequie

Cassazione Civile, n. 33276 del 29 novembre 2023

#volocancellato#risarcimentodeldanno#mancatapartecipazione

Giova premettere che in ambito comunitario vige il Reg. UE n. 261 dellโ€™11.2.2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) che prevede, nei casi descritti, una misura di compensazione pecuniaria (art. 7) con importo variabile a seconda della distanza delle tratte aeree (da โ‚ฌ 250,00 ad โ‚ฌ 600).

Lโ€™art. 12 prevede che restano impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare, aggiungendo che la misura di compensazione concessa ai sensi del presente regolamento puรฒ essere detratto da detto risarcimento.

Tanto premesso, con la sentenza in questione la Sez. III della Corte di Cassazione si รจ occupata di un caso in cui un passeggero aveva lamentato il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla cancellazione di un volo, dovuto alla lunga attesa in aeroporto, al pernottamento in albergo, ai costi di bevande e mezzi di trasporto insistendo, altresรฌ, per il risarcimento del danno morale per non aver potuto partecipare, a causa della cancellazione del volo, alle esequie del padre.

In primo e secondo grado i giudici di merito si limitavano a riconoscere la compensazione prevista dal citato Reg. UE n. 261/2004 negando lโ€™ulteriore risarcimento per il predetto danno morale.

Gli ermellini hanno riformato la pronuncia di primo grado richiamando lโ€™indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia secondo cui, quando la compensazione pecuniaria prevista dalย Regolamento 261/2004ย non copre interamente il danno materiale e morale subito dai passeggeri, questi ultimi possono chiedere il risarcimento supplementare alla compagnia aerea entro i limiti fissati dal diritto internazionale e dal diritto nazionale, al fine di ottenere un ristoro integrale del danno subito.

Eโ€™ stata altresรฌ richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008 secondo cui: I) il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, รจ risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale;ย II) il danno non patrimoniale รจ risarcibile quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, purchรฉ la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilitร .

La Cassazione ha concluso che โ€œl’impugnata sentenza non ha fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto ha omesso di effettivamente valutare se il pregiudizio non patrimoniale dedotto abbia superato quella soglia di sufficiente gravitร  individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza e lo ha sbrigativamente qualificato in termini di lievitร  e di totale irrilevanza, senza considerare โ€ฆย ย che le relazioni familiari godono di tutela costituzionaleย (artt. 29ย eย 30 Cost.) e che secondo la sensibilitร  comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita, per cui la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall’altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto puรฒ ragionevolmente essere collocata nell’ambito della soglia della risarcibilitร  imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito, nell’ambito del pregiudizio bagattellareโ€.

Eโ€™ stato quindi affermato il seguente principio di dirittoย โ€œpremesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non รจ in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchรฉ la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale”.