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L’azione di riduzione dell’ereditΓ e i frutti del bene
Corte di Cassazione, sez. VI, Ord. n. 4709 del 21 febbraio 2020
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La fattispecie riguarda lβapplicazione dellβart. 561 c.c. nella parte in cui dispone che, nel caso di positivo esperimento dellβazione di riduzione, i frutti siano βdovuti a decorrere dal giorno della domanda giudizialeβ.
La Corte menziona la propria precedente statuizione (Sentenza n. 24775/2015) secondo cui: βal legittimario che ottiene la reintegrazione della quota di riserva-a scapito di disposizioni a titolo universale –mediante l’attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione, da parte dell’erede testamentario, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell’apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di ereditΓ spettante al legittimario su tali beniβ. La parte ricorrente, appuntandosi su questa giurisprudenza, aveva sostenuto che la decorrenza dellβobbligo restitutorio dei frutti dal momento della domanda giudiziale operasse solo con riferimento alla riduzione delle disposizioni donative o a titolo di legato e non, invece, con riferimento alla riduzione delle disposizioni a titolo universale. In tale ultima ipotesi, lβobbligo restitutorio avrebbe dovuto aver decorso sin dal momento dellβapertura della successione.
La Corte si discosta dal proprio precedente e da tale prospettazione, affermando, in linea con lβorientamento prevalente, che lβapplicazione del βdettato letteraleβ della norma non conosce distinzioni in rapporto alla diversa tipologia di atto dispositivo (a titolo universale o particolare) oggetto della riduzione.
In proposito, si rileva che la ratio della norma βrisiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorchΓ¨ ex certa re)β. Essa Γ¨ un’azione a carattere personale e a efficacia costituiva, che βpresuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinchΓ© le disposizioni lesive perdano efficaciaβ.
Conseguentemente, poichΓ© il riconoscimento dei diritti del legittimario leso Γ¨ rimesso a una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario e il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati. La decorrenza dellβobbligo di restituzione dei frutti dal momento in cui Γ¨ proposta la domanda giudiziale, peraltro, costituisce espressione del βprincipio conservativo della domanda che impedisce che la durata del processo possa danneggiare la parte che risulti vittoriosaβ.
Dal momento della notifica della domanda giudiziale, inoltre, viene meno la presunzione del possesso di buona fede che caratterizza il possesso sui beni ricevuti, mentre tale presunzione opera al momento dellβapertura della successione, conclusione che avvalora ulteriormente la tesi che nega la possibilitΓ di restituzione dei frutti sin da tale (precedente) momento.
La norma del secondo comma dell’art 561 c.c., nellβuniformarsi ai principi appena esposti,trova, pertanto, applicazione in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni soggette a riduzione, di talchΓ¨ i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale, βnon offrendosi elementi per una lettura restrittiva della nozione di disposizione testamentaria, intesa come limitata alla sola attribuzione ex legatoβ.