๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ณ๐จ ๐๐๐๐: L’azione di riduzione dell’ereditร e i frutti del bene
L’azione di riduzione dell’ereditร e i frutti del bene
Corte di Cassazione, sez. VI, Ord. n. 4709 del 21 febbraio 2020
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La fattispecie riguarda lโapplicazione dellโart. 561 c.c. nella parte in cui dispone che, nel caso di positivo esperimento dellโazione di riduzione, i frutti siano โdovuti a decorrere dal giorno della domanda giudizialeโ.
La Corte menziona la propria precedente statuizione (Sentenza n. 24775/2015) secondo cui: โal legittimario che ottiene la reintegrazione della quota di riserva-a scapito di disposizioni a titolo universale –mediante l’attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione, da parte dell’erede testamentario, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell’apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di ereditร spettante al legittimario su tali beniโ. La parte ricorrente, appuntandosi su questa giurisprudenza, aveva sostenuto che la decorrenza dellโobbligo restitutorio dei frutti dal momento della domanda giudiziale operasse solo con riferimento alla riduzione delle disposizioni donative o a titolo di legato e non, invece, con riferimento alla riduzione delle disposizioni a titolo universale. In tale ultima ipotesi, lโobbligo restitutorio avrebbe dovuto aver decorso sin dal momento dellโapertura della successione.
La Corte si discosta dal proprio precedente e da tale prospettazione, affermando, in linea con lโorientamento prevalente, che lโapplicazione del โdettato letteraleโ della norma non conosce distinzioni in rapporto alla diversa tipologia di atto dispositivo (a titolo universale o particolare) oggetto della riduzione.
In proposito, si rileva che la ratio della norma โrisiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorchรจ ex certa re)โ. Essa รจ un’azione a carattere personale e a efficacia costituiva, che โpresuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinchรฉ le disposizioni lesive perdano efficaciaโ.
Conseguentemente, poichรฉ il riconoscimento dei diritti del legittimario leso รจ rimesso a una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario e il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati. La decorrenza dellโobbligo di restituzione dei frutti dal momento in cui รจ proposta la domanda giudiziale, peraltro, costituisce espressione del โprincipio conservativo della domanda che impedisce che la durata del processo possa danneggiare la parte che risulti vittoriosaโ.
Dal momento della notifica della domanda giudiziale, inoltre, viene meno la presunzione del possesso di buona fede che caratterizza il possesso sui beni ricevuti, mentre tale presunzione opera al momento dellโapertura della successione, conclusione che avvalora ulteriormente la tesi che nega la possibilitร di restituzione dei frutti sin da tale (precedente) momento.
La norma del secondo comma dell’art 561 c.c., nellโuniformarsi ai principi appena esposti,trova, pertanto, applicazione in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni soggette a riduzione, di talchรจ i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale, โnon offrendosi elementi per una lettura restrittiva della nozione di disposizione testamentaria, intesa come limitata alla sola attribuzione ex legatoโ.