π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ‘ 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: L’azione di riduzione dell’ereditΓ  e i frutti del bene

L’azione di riduzione dell’ereditΓ  e i frutti del bene

Corte di Cassazione, sez. VI, Ord. n. 4709 del 21 febbraio 2020

#azionediriduzione #art561c.c. #frutti #decorrenza

La fattispecie riguarda l’applicazione dell’art. 561 c.c. nella parte in cui dispone che, nel caso di positivo esperimento dell’azione di riduzione, i frutti siano β€œdovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale”.

La Corte menziona la propria precedente statuizione (Sentenza n. 24775/2015) secondo cui: β€œal legittimario che ottiene la reintegrazione della quota di riserva-a scapito di disposizioni a titolo universale –mediante l’attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione, da parte dell’erede testamentario, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell’apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di ereditΓ  spettante al legittimario su tali beni”. La parte ricorrente, appuntandosi su questa giurisprudenza, aveva sostenuto che la decorrenza dell’obbligo restitutorio dei frutti dal momento della domanda giudiziale operasse solo con riferimento alla riduzione delle disposizioni donative o a titolo di legato e non, invece, con riferimento alla riduzione delle disposizioni a titolo universale. In tale ultima ipotesi, l’obbligo restitutorio avrebbe dovuto aver decorso sin dal momento dell’apertura della successione.

La Corte si discosta dal proprio precedente e da tale prospettazione, affermando, in linea con l’orientamento prevalente, che l’applicazione del β€œdettato letterale” della norma non conosce distinzioni in rapporto alla diversa tipologia di atto dispositivo (a titolo universale o particolare) oggetto della riduzione.

In proposito, si rileva che la ratio della norma β€œrisiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorchΓ¨ ex certa re)”. Essa Γ¨ un’azione a carattere personale e a efficacia costituiva, che β€œpresuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinchΓ© le disposizioni lesive perdano efficacia”.

Conseguentemente, poichΓ© il riconoscimento dei diritti del legittimario leso Γ¨ rimesso a una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario e il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati. La decorrenza dell’obbligo di restituzione dei frutti dal momento in cui Γ¨ proposta la domanda giudiziale, peraltro, costituisce espressione del β€œprincipio conservativo della domanda che impedisce che la durata del processo possa danneggiare la parte che risulti vittoriosa”.

Dal momento della notifica della domanda giudiziale, inoltre, viene meno la presunzione del possesso di buona fede che caratterizza il possesso sui beni ricevuti, mentre tale presunzione opera al momento dell’apertura della successione, conclusione che avvalora ulteriormente la tesi che nega la possibilitΓ  di restituzione dei frutti sin da tale (precedente) momento.

La norma del secondo comma dell’art 561 c.c., nell’uniformarsi ai principi appena esposti,trova, pertanto, applicazione in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni soggette a riduzione, di talchΓ¨ i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale, β€œnon offrendosi elementi per una lettura restrittiva della nozione di disposizione testamentaria, intesa come limitata alla sola attribuzione ex legato”.