๐‹๐š ๐๐จ๐ฆ๐š๐ง๐๐š ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ฆ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ

In caso di caduta di un albero sulla strada che abbia causato il danneggiamento di unโ€™autovettura e lesioni personali al conducente chi risponde dei danni, qualora le radici siano poste su un fondo confinante di proprietร  di un privato, lโ€™ente proprietario della strada o il proprietario del suolo sul quale รจ radicato lโ€™arbusto ?

Risposta: In tema di circolazione stradale รจ dovere primario dell’ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilitร  di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorchรฉ appartenenti a privati, atteso che รจ comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 6651 del 9.3.2020).
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benchรฉ non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha infatti l’obbligo di vigilare affinchรจ dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonchรฉ – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicchรฉ รจ in colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, nรฉ abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (cfr. Cass. 22330/2014; Cass. 6141/2018).