La domanda del 16.09.2020

Domanda: ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž๐œ๐ข๐ญ๐š ๐œ๐จ๐ง๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐œ๐จ๐ง ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐œ๐œ๐ข๐š ๐จ ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐ณ๐š (๐š๐ซ๐ญ. ๐Ÿ“๐Ÿ๐Ÿ‘-๐›๐ข๐ฌ ๐œ.๐ฉ.) ๐ฅโ€™๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐ž, ๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ฏ๐ž๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ง๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐š ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐š ๐ณ๐จ๐ง๐š ๐๐ข ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ณ๐š, ๐ข๐ง๐ญ๐ข๐ฆ๐ข ๐š ๐ฎ๐ง ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ก๐š ๐ฏ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง ๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ฅ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ณ๐จ๐ง๐š ๐š๐ฉ๐ฉ๐ž๐ง๐š ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐š ๐๐ข ๐š๐ง๐๐š๐ซ๐ฌ๐ž๐ง๐ž ๐ฌ๐ž ๐ง๐จ๐ง ๐ฏ๐ฎ๐จ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐š๐ซ๐ฌ๐ข ๐ฆ๐š๐ฅ๐ž ๐ž, ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ž ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ณ๐ž, ๐ฅ๐จ ๐œ๐จ๐ฅ๐ฉ๐ข๐ฌ๐œ๐š ๐œ๐จ๐ง ๐œ๐š๐ฅ๐œ๐ข ๐ž ๐ฉ๐ฎ๐ ๐ง๐ข?

RISPOSTA: Sul punto si erano formati nella giurisprudenza di legittimitร  tre diversi orientamenti:

  1. A) secondo un primo orientamento, il dato testuale della fattispecie prevista dall’art. 513-bis c.p. ricomprende solo i comportamenti competitivi tipici che si prestino ad essere realizzati con mezzi vessatori, ossia con violenza o minaccia nei confronti di altri soggetti economici tendenzialmente operanti nello stesso settore. La norma incriminatrice viene ritenuta inapplicabile agli atti di violenza o minaccia non sostanziatisi in condotte illecite tipicamente concorrenziali, quandโ€™anche la finalitร  perseguita dallโ€™agente si identifichi con la limitazione della libertร  di concorrenza. Vi rientrano, pertanto, solo comportamenti quali, ad es., il boicottaggio, lo storno di dipendenti ed il rifiuto di contrattare.
  2. B) un secondo indirizzo interpreta la norma descritta nell’art. 513-bis cit. in senso ampio, come se la condotta sโ€™incentrasse sulla violenza o minaccia posta in essere con il dolo specifico di inibire la concorrenza.
  3. c) per un terzo orientamento, la condotta materiale del delitto previsto dall’art. 513-bis c.p. puรฒ essere integrata da tutti gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 cod. civ., fra i quali rientrano quelli diretti non solo a distruggere lโ€™attivitร  del concorrente, ma anche ad impedire che possa essere esercitato un atto di libera concorrenza, come quello della ricerca di acquisizione di nuove fette di mercato.Assumono in tal modo rilievo sia quei comportamenti che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, risultano โ€œidonei a falsare il mercatoโ€ e a consentire lโ€™acquisizione, in danno dell’imprenditore minacciato, di illegittime posizioni di vantaggio senza alcun merito derivante dalla propria capacitร  operativa (come nel caso tipico dell’intimidazione esercitata da parte di un imprenditore nei confronti di un altro, rispetto a lavori appaltati ma rivendicati come propri), sia le condotte contrarie ai principi della correttezza professionale, intese come โ€œqualunque comportamento violento o minatorioโ€ posto in essere nell’esercizio dell’attivitร  imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante sul mercato non correlata alla capacitร  operativa dellโ€™impresa.

Alla luce di questo terzo indirizzo, che opera una mediazione tra i primi due (giacchรฉ non si accontenta del fine di alterare la concorrenza, ma esige il compimento di atti di concorrenza, peraltro intendendoli in maniera piรน ampia rispetto al primo) ed รจ stato accolto nella recente sentenza S.U. 13178/2020, il comportamento indicato nel quesito risulta chiaramente tipico ai sensi dellโ€™art. 513-bis c.p.