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Concorso in magistratura: quando Γ¨ necessario sorteggiare le domande della prova orale
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C.G.A., sez. giurisdizionale, Sentenza n. 944 del 20.10.2020
1 -Il concorso in magistratura ha una regolamentazione speciale che, allβepoca della vicenda per cui Γ¨ causa, era data dallβart. 123-ter del R.D. n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) e, oggi, dallβart. 1 del d.lgs. n. 60/2006.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che la specialitΓ della disciplina comporta la non immediata applicabilitΓ delle regole generalmente applicabili per i concorsi pubblici che si rinvengono nel regolamento approvato con D.P.R. 487/1994.
La disciplina attuale, ad esempio, prevede espressamente che il giudizio in ciascuna delle prove sia motivato, ai sensi dellβart. 3 della L. 241/1990, con indicazione del solo punteggio numerico e che lβinsufficienza sia definita dalla sola βnon idoneitΓ β; quanto al concorso in magistratura, Γ¨, quindi, risolta espressamente la questione della sufficienza o meno del punteggio numerico, al fine di motivare la valutazione effettuata dalla commissione.
2 – Proprio per la specialitΓ della disciplina del concorso in esame, il T.A.R. Catania ha respinto, prima, lβistanza cautelare e, poi, il ricorso di una delle partecipanti, giudicata non idonea alle prove orali dopo aver superato gli scritti del concorso bandito con D.M. del 2004.
Il C.G.A, con la decisione in commento, ribalta la decisione di primo grado e dispone la rinnovazione della prova orale. Il Supremo consesso di giustizia amministrativa della regione Sicilia fonda il proprio ragionamento sulla circostanza che nel bando fosse richiamato il D.P.R. 487/1994.
3 – Tale regolamento, nel fornire una regolamentazione generale dei concorsi pubblici, impone lβadozione di accorgimenti idonei a garantire lβanonimato dei candidati (art. 14) e, piΓΉ in generale, la trasparenza della procedura concorsuale.
A tal fine, si prevede che tanto le tracce delle prove scritte, quanto le domande della prova orale siano sorteggiate. La commissione, in particolare, alla prima riunione βstabilisce i criteri e le modalitΓ di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole proveβ; inoltreβimmediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova oraleβ, la commissioneβdetermina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorteβ.
4 – Il C.G.A. sostiene che la norma in esame imponga βoltre al sorteggio delle domande, e a monte di esso, un momento collegiale focalizzato specificamente sulla individuazione complessiva delle domande, per favorire una meditazione adeguata e unβattenzione della Commissione affinchΓ© il livello di difficoltΓ delle domande sia congruente con gli obiettivi del reclutamento concorsuale, proporzionato al lavoro pubblico cui il reclutamento Γ¨ finalizzato, omogeneo ed equivalente per tutti i candidatiβ.
Nel caso di specie, le domande sono state sottoposte alla candidata senza previo sorteggio e, quindi, pur a distanza di diversi anni dalla bocciatura contestata (avvenuta nel 2009), il Collegio lβha annullata e ha disposto che la prova orale debbaβessere reiterata a cura di diversa Commissione (anche se del caso utilizzando la Commissione di un concorso da uditore giudiziario in itinere), con applicazione dellβart. 12 d.P.R. n. 484/1997, e nel rispetto dei termini dilatori ordinariamente e ragionevolmente concessi ai candidati per la preparazione dellβesame orale dopo la comunicazione del superamento della prova scrittaβ.