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Concorso in magistratura: quando Γ¨ necessario sorteggiare le domande della prova orale

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C.G.A., sez. giurisdizionale, Sentenza n. 944 del 20.10.2020

1 -Il concorso in magistratura ha una regolamentazione speciale che, all’epoca della vicenda per cui Γ¨ causa, era data dall’art. 123-ter del R.D. n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) e, oggi, dall’art. 1 del d.lgs. n. 60/2006.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che la specialitΓ  della disciplina comporta la non immediata applicabilitΓ  delle regole generalmente applicabili per i concorsi pubblici che si rinvengono nel regolamento approvato con D.P.R. 487/1994.

La disciplina attuale, ad esempio, prevede espressamente che il giudizio in ciascuna delle prove sia motivato, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, con indicazione del solo punteggio numerico e che l’insufficienza sia definita dalla sola β€œnon idoneità”; quanto al concorso in magistratura, Γ¨, quindi, risolta espressamente la questione della sufficienza o meno del punteggio numerico, al fine di motivare la valutazione effettuata dalla commissione.

2 – Proprio per la specialitΓ  della disciplina del concorso in esame, il T.A.R. Catania ha respinto, prima, l’istanza cautelare e, poi, il ricorso di una delle partecipanti, giudicata non idonea alle prove orali dopo aver superato gli scritti del concorso bandito con D.M. del 2004.

Il C.G.A, con la decisione in commento, ribalta la decisione di primo grado e dispone la rinnovazione della prova orale. Il Supremo consesso di giustizia amministrativa della regione Sicilia fonda il proprio ragionamento sulla circostanza che nel bando fosse richiamato il D.P.R. 487/1994.

3 – Tale regolamento, nel fornire una regolamentazione generale dei concorsi pubblici, impone l’adozione di accorgimenti idonei a garantire l’anonimato dei candidati (art. 14) e, piΓΉ in generale, la trasparenza della procedura concorsuale.

A tal fine, si prevede che tanto le tracce delle prove scritte, quanto le domande della prova orale siano sorteggiate. La commissione, in particolare, alla prima riunione β€œstabilisce i criteri e le modalitΓ  di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”; inoltreβ€œimmediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale”, la commissioneβ€œdetermina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.

4 – Il C.G.A. sostiene che la norma in esame imponga β€œoltre al sorteggio delle domande, e a monte di esso, un momento collegiale focalizzato specificamente sulla individuazione complessiva delle domande, per favorire una meditazione adeguata e un’attenzione della Commissione affinchΓ© il livello di difficoltΓ  delle domande sia congruente con gli obiettivi del reclutamento concorsuale, proporzionato al lavoro pubblico cui il reclutamento Γ¨ finalizzato, omogeneo ed equivalente per tutti i candidati”.

Nel caso di specie, le domande sono state sottoposte alla candidata senza previo sorteggio e, quindi, pur a distanza di diversi anni dalla bocciatura contestata (avvenuta nel 2009), il Collegio l’ha annullata e ha disposto che la prova orale debbaβ€œessere reiterata a cura di diversa Commissione (anche se del caso utilizzando la Commissione di un concorso da uditore giudiziario in itinere), con applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 484/1997, e nel rispetto dei termini dilatori ordinariamente e ragionevolmente concessi ai candidati per la preparazione dell’esame orale dopo la comunicazione del superamento della prova scritta”.