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Allโ€™Adunanza plenaria la questione dei poteri della P.A. dopo la nomina del commissario ad acta

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Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 6925 del 10.11.2020

1 – La quarta Sezione del Consiglio di Stato rimette allโ€™Adunanza plenaria la questione di quali poteri conservi lโ€™amministrazione dopo la nomina del commissario ad acta nellโ€™ambito di un giudizio introdotto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso lโ€™inerzia della Pubblica Amministrazione.

2 โ€“ La questione รจ ricondotta a tre orientamenti principali.

Per il primo, lโ€™amministrazione perde il potere non appena il Giudice, con la Sentenza che definisce il giudizio, nomina il commissario ad acta; in altre parole, la mera nomina del commissario determina lโ€™esaurimento del potere della P.A.

Per il secondo, la perdita del potere si verifica in un momento successivo a quello appena indicato ossia quando il commissario ad acta si โ€œinsediaโ€. Avviene, in particolare, che il commissario nominato in Sentenza non si immetta subito nel proprio ruolo perchรฉ la Sentenza che lo nomina, ad esempio, prevede un ulteriore termine dilatorio per provvedere in capo alla P.A. oppure rimetta lโ€™effettivo insediamento alla richiesta della parte interessata. Il potere della P.A., per questa tesi, si esaurisce nel momento in cui il commissario ad acta redige il verbale di immissione nelle funzioni commissariali.

Per il terzo orientamento, infine, lโ€™amministrazione non perde il potere di provvedere nonostante che il commissario si sia insediato; il commissario avrร  una competenza โ€œconcorrenteโ€ rispetto a quella ordinaria dellโ€™amministrazione che, infatti, non si estingue.

3 โ€“ Lโ€™ordinanza di rimessione dร  atto come lโ€™art. 117 c.p.a. non contenga piรน una previsione analoga a quella prima contenuta nellโ€™art. 21 bis, terzo comma, della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, secondo cui โ€œall’atto dell’insediamento il commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell’insediamento medesimo l’amministrazione abbia provveduto, ancorchรฉ in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2โ€; tale rimozione da parte del legislatore del codice rende โ€œattuale e di preminente rilievoโ€ il quesito posto alla Plenaria.

4 โ€“ La Sezione, va detto, sembra propendere per il terzo orientamento sulla base di alcune considerazioni.

Per un verso, si afferma che, in mancanza di una norma di legge che disponga in tal senso, non sarebbe derogato lโ€™ordinario regime di competenze della P.A., il quale affonda le proprie radici nel principio di legalitร  e nella riserva di legge di cui allโ€™art. 97 Cost.; lโ€™Amministrazione, quindi, conserverebbe la propria competenza a provvedere che non รจ esplicitamente esclusa dalle norme di riferimento una volta nominato il commissario ad acta.

Per altro verso, si rileva come la perdita del potere della P.A., teorizzata dai primi due orientamenti, determinerebbe una vanificazione del principio della responsabilitร  dei funzionari di cui allโ€™art. 28 Cost.; lโ€™intero plesso amministrativo sarebbe reso indenne dalla responsabilitร  del provvedimento adottato dal commissario con conseguente โ€œconvenienzaโ€ del, pur illegittimo, contegno inerte.

Sia consentito osservare che, in alcuni casi, le Amministrazioni effettivamente โ€œutilizzanoโ€ il giudice amministrativoproprio per evitare lโ€™adozione di provvedimenti impopolari a cui sarebbero tenute; questโ€™ultima osservazione della Sezione rimettente รจ, quindi, tuttโ€™altro che peregrina.

5 โ€“ Unโ€™ulteriore questione riguarda il regime degli atti adottati dopo la nomina del commissario.

Nulla quaestio, ovviamente, qualora sia accolto il terzo orientamento.

Quanto ai primi due orientamenti, invece, la conseguenza della loro adozione รจ stata rinvenuta nella โ€œnullitร โ€ dellโ€™atto per difetto di attribuzione (ex art. 21 septies L. 241/1990). Tuttavia, si afferma, il potere รจ senzโ€™altro astrattamente sussistente e il mero decorso del termine per provvedere, anche in altri ambiti (es. espropriazioni), non comporta la perdita del potere, ma semmai lโ€™invaliditร  dellโ€™atto tardivo che va, quindi, impugnato ai sensi dellโ€™art. 29 c.p.a.

Pure la nomina o lโ€™insediamento del commissario, se intesi quali termini ultimi e perentori per provvedere, quindi, potrebbero determinare non la nullitร  dellโ€™atto, ma solo la sua invaliditร .

6 โ€“ Questi i quesiti:

a) se la nomina del commissarioย ad actaย (disposta ai sensi dellโ€™art. 117, comma 3, del c.p.a.) oppure il suo insediamento comportino โ€“ per lโ€™amministrazione soccombente nel giudizio proposto avverso il suo silenzio โ€“ la perdita del potere di provvedere sullโ€™originaria istanza, e dunque se lโ€™amministrazione possa provvedere โ€˜tardivamenteโ€™ rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a quando il commissarioย ad actaย eserciti il potere conferitogli (e, nellโ€™ipotesi affermativa, quale sia il regime giuridico dellโ€™atto del commissarioย ad acta, che non abbia tenuto conto dellโ€™atto โ€˜tardivoโ€™ ed emani un atto con questo incoerente);

b) per il caso in cui si ritenga che sussista โ€“ a partire da una certa data โ€“ esclusivamente il potere del commissarioย ad acta, quale sia il regime giuridico dellโ€™atto emanato โ€˜tardivamenteโ€™ dallโ€™amministrazione.

A noi, non resta che aspettare il responso.