La domanda del 09.12.2020
Domanda: ๐๐ง ๐ฆ๐๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐๐ข ๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐๐๐ฅ๐ข๐๐ข, ๐ฬ ๐๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ข๐ฅ๐ ๐ข๐ฅ ๐ซ๐ข๐๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ญ๐๐ซ๐ณ๐ ๐๐ฅ๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ข๐๐๐ญ๐ ๐๐ฏ๐ฏ๐๐ซ๐ฌ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ฏ๐๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐๐ ๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐ ๐ ๐ซ๐๐๐ฎ๐๐ญ๐ ?
RISPOSTA:
Con sentenza del 16.11.2020 n. 7065 la Sez. VI del Consiglio di Stato โ nel solco di consolidata giurisprudenza โ ha ritenuto che, in caso di ricorso proposto dalla impresa collocata in terza posizione contro lโaggiudicazione in favore della prima graduata, lโeventuale annullamento degli atti della stazione appaltante relativi alla suddetta posizione non avrebbe alcuna utilitร concreta per la ricorrente in quanto, in caso di accoglimento, la stazione appaltante dovrebbe scorrere la graduatoria ed affidare lโappalto alla seconda classificata, con conseguente inammissibilitร del gravame per carenza di interesse. Al limite, potrebbe prospettarsi un interesse strumentale alla rinnovazione della intera procedura, a patto perรฒ che la ricorrente abbia prospettato vizi generali idonei a rendere legittima la gara.