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Vendita: la prescrizione dellβazione per vizi opera dalla consegna anche se il vizio non Γ¨ conoscibile
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Corte di Cassazione, sez. VI civile, ord. n. 28454 del 15.02.2020
1 – Un vivaio vende al proprio cliente delle piante affette da una malattia che, tuttavia, viene scoperta solo in un secondo momento in quanto le piante erano soggette al βriposo vegetativoβ e sono, quindi, state utilizzate dopo oltre un anno dalla consegna.
Lβordinanza in commento rileva come lβart. 1495 co. 3 c.c. stabilisca che la prescrizione dellβazione per i vizi della cosa venduta maturi βin ogni casoβ entro un anno dalla consegna. Tanto implica che lβepoca della scoperta del vizio – dirimente per lβapplicazione del termine decadenziale (8 giorni) di cui allβart. 1495 co. 1 c.c. β non incida sul decorso del termine di prescrizione che comincia a decorrere sempre e comunque dopo la consegna materiale del bene o, se successiva alla consegna, dopo la conclusione del contratto.
Tale termine risponde alla duplice esigenza di evitare che i rapporti negoziali restino per lungo tempo sospesi e di rendere piΓΉ agevole l’accertamento della sussistenza, della causa e della entitΓ dei vizi.
Diversa, invece, la disciplina applicabile al contratto di appalto: βqualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perchΓ© non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale Γ¨ da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessiβ.
2 – La descritta ratio della norma impone che il termine annuale operinel caso in cui la scoperta del vizio non sia possibile nel termine indicato (come nel caso oggetto della pronuncia) e, persino, nel caso in cui il vizio sia occultato con dolo dal venditore. Nel caso di comportamento doloso, tuttavia, puΓ² essere esperita β ricorrendone i presupposti – lβazione di annullamento del contratto per dolo e, comunque, opera la sospensione della prescrizione ai sensi dellβart. 2941 n. 8 c.c. (debitore che occulta dolosamente il debito) fino alla scoperta del dolo.
In questi casi, peraltro, affinchΓ© operi la sospensione della prescrizione dell’azione di garanzia accordata al compratore, agli effetti dell’art. 2941, n. 8, c.c., occorre accertare la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo contraria al vero, ma anche βcaratterizzata da consapevolezza dell’esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontΓ decipienteβ.