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Il diritto di critica non scrimina lโ€™offesa alla bandiera italiana

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Corte di Cassazione, sez. V, penale n. 316 del 07.01.2021

La fattispecie vede lโ€™applicazione dellโ€™art. 292 co. 1 c.p. che punisce โ€œchiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato รจ punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 โ€ฆโ€. Nel caso esaminato, infatti, con lโ€™intento di auspicare la fuoriuscita dallo Stato italiano del proprio territorio, alcuni attivisti stampano e affiggono dei manifesti in cui la bandiera italiana รจ rappresentata come un rifiuto e spazzata via con una scopa.

La tesi difensiva รจ nel senso che la condotta sarebbe scriminata dal diritto di critica politica e, inoltre, che non rientrerebbe nella fattispecie delittuosa, come modificata dalla L. 85/2006; difatti, essendo venuta meno la rilevanza penale dellโ€™offesa ai colori della bandiera, sarebbe necessaria la materiale presenza della bandiera per configurare il reato.

La Corte di Cassazione respinge tale tesi.

In primo luogo, si chiarisce che, se รจ venuta meno lโ€™offesa rivolta semplicemente ai โ€œcolori della bandieraโ€, resta di rilevanza penale lโ€™offesa alla bandiera intesa quale simbolo dellโ€™unitร  nazionale. Proprio per il suo valore simbolico, รจ sufficiente, ai fini della configurabilitร  del reato che lโ€™offesa si appunti sulla bandiera, comunque rappresentata o raffigurata, e non su un altro oggetto; non รจ, quindi, necessario che la bandiera sia fisicamente presente.

In secondo luogo, la Sezione rimarca che sebbene il diritto di critica politica sia protetto dal principio costituzionale e convenzionale di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost., artt. 9 e 10 della Convenzione EDU), non puรฒ ritenersi che tale libertร  sia illimitata. La libertร  di manifestazione di pensiero, infatti, trova dei limiti nel rispetto degli eventuali diritti contrapposti. In merito, รจ noto come, rispetto al reato di diffamazione, si sia affermato che il diritto di critica politica deve sottostare ai principi di continenza e del suo riconnettersi a un leggibile progetto politico. Posto che, come meglio si dirร  a breve, nel manifesto in sรฉ non era leggibile un progetto politico, ma piuttosto un insulto, il diritto di critica politica trova, comunque, un proprio limite nel rispetto della bandiera, principio di rilievo costituzionale se solo si pensa alla circostanza che la bandiera รจ menzionata tra i principi fondamentali della Costituzione, allโ€™art. 12.

Infine, si rammenta che lโ€™elemento soggettivo del vilipendio รจ il dolo generico di offendere la bandiera piuttosto che di criticare lโ€™unitร  nazionale o la nazione; il manifesto, di per sรฉ non contestualizzato nellโ€™ambito di una critica, si qualifica, infatti, come mero insulto senzโ€™altro ricollegabile alla volontร  degli imputati che ne hanno finanche assunto la paternitร  nellโ€™ambito di una conferenza stampa allโ€™uopo convocata.