π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯π₯β€™πŸ–.𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏: Il diritto di critica non scrimina l’offesa alla bandiera italiana

Il diritto di critica non scrimina l’offesa alla bandiera italiana

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Corte di Cassazione, sez. V, penale n. 316 del 07.01.2021

La fattispecie vede l’applicazione dell’art. 292 co. 1 c.p. che punisce β€œchiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato Γ¨ punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 …”. Nel caso esaminato, infatti, con l’intento di auspicare la fuoriuscita dallo Stato italiano del proprio territorio, alcuni attivisti stampano e affiggono dei manifesti in cui la bandiera italiana Γ¨ rappresentata come un rifiuto e spazzata via con una scopa.

La tesi difensiva Γ¨ nel senso che la condotta sarebbe scriminata dal diritto di critica politica e, inoltre, che non rientrerebbe nella fattispecie delittuosa, come modificata dalla L. 85/2006; difatti, essendo venuta meno la rilevanza penale dell’offesa ai colori della bandiera, sarebbe necessaria la materiale presenza della bandiera per configurare il reato.

La Corte di Cassazione respinge tale tesi.

In primo luogo, si chiarisce che, se Γ¨ venuta meno l’offesa rivolta semplicemente ai β€œcolori della bandiera”, resta di rilevanza penale l’offesa alla bandiera intesa quale simbolo dell’unitΓ  nazionale. Proprio per il suo valore simbolico, Γ¨ sufficiente, ai fini della configurabilitΓ  del reato che l’offesa si appunti sulla bandiera, comunque rappresentata o raffigurata, e non su un altro oggetto; non Γ¨, quindi, necessario che la bandiera sia fisicamente presente.

In secondo luogo, la Sezione rimarca che sebbene il diritto di critica politica sia protetto dal principio costituzionale e convenzionale di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost., artt. 9 e 10 della Convenzione EDU), non puΓ² ritenersi che tale libertΓ  sia illimitata. La libertΓ  di manifestazione di pensiero, infatti, trova dei limiti nel rispetto degli eventuali diritti contrapposti. In merito, Γ¨ noto come, rispetto al reato di diffamazione, si sia affermato che il diritto di critica politica deve sottostare ai principi di continenza e del suo riconnettersi a un leggibile progetto politico. Posto che, come meglio si dirΓ  a breve, nel manifesto in sΓ© non era leggibile un progetto politico, ma piuttosto un insulto, il diritto di critica politica trova, comunque, un proprio limite nel rispetto della bandiera, principio di rilievo costituzionale se solo si pensa alla circostanza che la bandiera Γ¨ menzionata tra i principi fondamentali della Costituzione, all’art. 12.

Infine, si rammenta che l’elemento soggettivo del vilipendio Γ¨ il dolo generico di offendere la bandiera piuttosto che di criticare l’unitΓ  nazionale o la nazione; il manifesto, di per sΓ© non contestualizzato nell’ambito di una critica, si qualifica, infatti, come mero insulto senz’altro ricollegabile alla volontΓ  degli imputati che ne hanno finanche assunto la paternitΓ  nell’ambito di una conferenza stampa all’uopo convocata.