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Il diritto di critica non scrimina lβoffesa alla bandiera italiana
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Corte di Cassazione, sez. V, penale n. 316 del 07.01.2021
La fattispecie vede lβapplicazione dellβart. 292 co. 1 c.p. che punisce βchiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato Γ¨ punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 β¦β. Nel caso esaminato, infatti, con lβintento di auspicare la fuoriuscita dallo Stato italiano del proprio territorio, alcuni attivisti stampano e affiggono dei manifesti in cui la bandiera italiana Γ¨ rappresentata come un rifiuto e spazzata via con una scopa.
La tesi difensiva Γ¨ nel senso che la condotta sarebbe scriminata dal diritto di critica politica e, inoltre, che non rientrerebbe nella fattispecie delittuosa, come modificata dalla L. 85/2006; difatti, essendo venuta meno la rilevanza penale dellβoffesa ai colori della bandiera, sarebbe necessaria la materiale presenza della bandiera per configurare il reato.
La Corte di Cassazione respinge tale tesi.
In primo luogo, si chiarisce che, se Γ¨ venuta meno lβoffesa rivolta semplicemente ai βcolori della bandieraβ, resta di rilevanza penale lβoffesa alla bandiera intesa quale simbolo dellβunitΓ nazionale. Proprio per il suo valore simbolico, Γ¨ sufficiente, ai fini della configurabilitΓ del reato che lβoffesa si appunti sulla bandiera, comunque rappresentata o raffigurata, e non su un altro oggetto; non Γ¨, quindi, necessario che la bandiera sia fisicamente presente.
In secondo luogo, la Sezione rimarca che sebbene il diritto di critica politica sia protetto dal principio costituzionale e convenzionale di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost., artt. 9 e 10 della Convenzione EDU), non puΓ² ritenersi che tale libertΓ sia illimitata. La libertΓ di manifestazione di pensiero, infatti, trova dei limiti nel rispetto degli eventuali diritti contrapposti. In merito, Γ¨ noto come, rispetto al reato di diffamazione, si sia affermato che il diritto di critica politica deve sottostare ai principi di continenza e del suo riconnettersi a un leggibile progetto politico. Posto che, come meglio si dirΓ a breve, nel manifesto in sΓ© non era leggibile un progetto politico, ma piuttosto un insulto, il diritto di critica politica trova, comunque, un proprio limite nel rispetto della bandiera, principio di rilievo costituzionale se solo si pensa alla circostanza che la bandiera Γ¨ menzionata tra i principi fondamentali della Costituzione, allβart. 12.
Infine, si rammenta che lβelemento soggettivo del vilipendio Γ¨ il dolo generico di offendere la bandiera piuttosto che di criticare lβunitΓ nazionale o la nazione; il manifesto, di per sΓ© non contestualizzato nellβambito di una critica, si qualifica, infatti, come mero insulto senzβaltro ricollegabile alla volontΓ degli imputati che ne hanno finanche assunto la paternitΓ nellβambito di una conferenza stampa allβuopo convocata.