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L’elemento soggettivo del risarcimento da lesione degli interessi legittimi

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Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2151 del 12.03.2021

1 – Un ente locale sospende l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (di tipo B) a un ristoratore che, solo dopo aver proposto ricorso, ottiene la piena operativitΓ  del titolo autorizzatorio con dieci mesi di ritardo.

Il ristoratore chiede, allora, il risarcimento del danno all’ente locale per il ritardo subito nel periodo di illegittima sospensione dell’attivitΓ .

2 – Il Consiglio di Stato rammenta che nell’ambito della responsabilitΓ  civile della pubblica amministrazione per atto amministrativo illegittimo, la responsabilitΓ  risarcitoria postula una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica.

Quanto all’elemento psicologico, si precisa che l’illegittimitΓ  del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicitΓ  degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito piΓΉ o meno ampio della discrezionalitΓ  dell’amministrazione. Allora, β€œil requisito della colpa (c.d. d’apparato) deve essere individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialitΓ , correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione; viceversa, la responsabilitΓ  deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessitΓ  della situazione di fatto”.

3 – Nel caso di specie, il Supremo consesso, acclarata la palese illegittimitΓ  del provvedimento lesivo ed esclusa la sussistenza di qualsivoglia errore scusabile, condanna il Comune al risarcimento del danno che, tuttavia, viene ridotto alla metΓ  di quanto richiesto in ragione dell’applicazione dell’art. 1227 c.c. che Γ¨ norma β€œpacificamente applicabile al giudizio amministrativo risarcitorio”.

In tal senso, il Collegio esclude il risarcimento per alcuni β€œperiodi”. Si ritiene in merito, che, da un lato, integri i presupposti del concorso del danneggiato nella causazione del danno (art. 1227 co. 1 c.c.) la condotta della parte ricorrente che ha chiesto (immotivatamente) il rinvio dell’udienza cautelare in pendenza di β€œpresunte trattative” (l’accoglimento della domanda cautelare avrebbe impedito la protrazione del danno) e, dall’altro, che rientri nell’ipotesi di cui all’art. 1227 co. 2 c.c. (relativa ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando la dovuta diligenza) la mancata tempestiva produzione, nel corso del procedimento, del parere igienico sanitario da parte della societΓ  ricorrente.