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Lβelemento soggettivo del risarcimento da lesione degli interessi legittimi
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Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2151 del 12.03.2021
1 – Un ente locale sospende lβautorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (di tipo B) a un ristoratore che, solo dopo aver proposto ricorso, ottiene la piena operativitΓ del titolo autorizzatorio con dieci mesi di ritardo.
Il ristoratore chiede, allora, il risarcimento del danno allβente locale per il ritardo subito nel periodo di illegittima sospensione dellβattivitΓ .
2 – Il Consiglio di Stato rammenta che nellβambito della responsabilitΓ civile della pubblica amministrazione per atto amministrativo illegittimo, la responsabilitΓ risarcitoria postula una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica.
Quanto allβelemento psicologico, si precisa che lβillegittimitΓ del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicitΓ degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, lβambito piΓΉ o meno ampio della discrezionalitΓ dellβamministrazione. Allora, βil requisito della colpa (c.d. dβapparato) deve essere individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialitΓ , correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dellβinteresse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con lβamministrazione; viceversa, la responsabilitΓ deve essere negata quando lβindagine conduce al riconoscimento dellβerrore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per lβincertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessitΓ della situazione di fattoβ.
3 – Nel caso di specie, il Supremo consesso, acclarata la palese illegittimitΓ del provvedimento lesivo ed esclusa la sussistenza di qualsivoglia errore scusabile, condanna il Comune al risarcimento del danno che, tuttavia, viene ridotto alla metΓ di quanto richiesto in ragione dellβapplicazione dellβart. 1227 c.c. che Γ¨ norma βpacificamente applicabile al giudizio amministrativo risarcitorioβ.
In tal senso, il Collegio esclude il risarcimento per alcuni βperiodiβ. Si ritiene in merito, che, da un lato, integri i presupposti del concorso del danneggiato nella causazione del danno (art. 1227 co. 1 c.c.) la condotta della parte ricorrente che ha chiesto (immotivatamente) il rinvio dellβudienza cautelare in pendenza di βpresunte trattativeβ (lβaccoglimento della domanda cautelare avrebbe impedito la protrazione del danno) e, dallβaltro, che rientri nellβipotesi di cui allβart. 1227 co. 2 c.c. (relativa ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando la dovuta diligenza) la mancata tempestiva produzione, nel corso del procedimento, del parere igienico sanitario da parte della societΓ ricorrente.