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DOMANDA: Puรฒ dubitarsi della legittimitร costituzionale del c.d. โblocco degli sfrattiโ previsto dalla normativa emergenziale connessa alla crisi pandemica da Covid19 ?
RISPOSTA: Il c.d. โblocco degli sfrattiโ, giร disposto dallโart. 103, comma 6, del D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno connesse alla emergenza da Covid 19) fino al 31.12.2020, รจ stato prorogato fino al 30.6.2021 dallโart. 13, comma 13, del D.L. n. 183/2020.
Con ordinanza del 24.4.2021 il Tribunale ordinario di Trieste, sezione Civile, ha sollevato questione di legittimitร costituzionale ai sensi dellโart. 23 della L. n. 87/1953 del c.d. โblocco degli sfrattiโ.
In particolare, la predetta moratoria ha posto dubbi di compatibilitร con gli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117 della Costituzione, nella misura in cui non si fa distinzione temporale in ordine alla causa della morositร che potrebbe essere anche essersi verificata prima dellโemergenza pandemica ed indipendentemente da essa ed opera automaticamente senza alcuna verifica in concreto delle difficoltร finanziarie o economiche sopravvenute in capo al conduttore. Eโ stata poi sottolineata la disparitร di trattamento in quanto, per un verso, le disposizioni di legge non distinguono tra situazioni obiettive ed impreviste che rendano insostenibile il pagamento dei canoni e situazioni derivanti dalla libera scelta, ancorchรฉ illecita, dellโoccupante dellโimmobile che non corrisponde il canone. Oltre ad assegnare irragionevolmente ed indebitamente lo stesso trattamento ad occupanti posti in situazioni diverse, si รจ sostenuto che risulta aggravata la posizione del proprietario, quasi che egli non dovesse subire gli effetti della pandemia, subendo un danno rilevante per la sospensione dellโesecuzione del rilascio, quali che siano la condizione e lโatteggiamento dellโoccupante, mentre alcuna considerazione viene riservata alle condizioni economico โ reddituali del locatore.