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DOMANDA: Puรฒ dubitarsi della legittimitร  costituzionale del c.d. โ€œblocco degli sfrattiโ€ previsto dalla normativa emergenziale connessa alla crisi pandemica da Covid19 ?

RISPOSTA: Il c.d. โ€œblocco degli sfrattiโ€, giร  disposto dallโ€™art. 103, comma 6, del D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno connesse alla emergenza da Covid 19) fino al 31.12.2020, รจ stato prorogato fino al 30.6.2021 dallโ€™art. 13, comma 13, del D.L. n. 183/2020.

Con ordinanza del 24.4.2021 il Tribunale ordinario di Trieste, sezione Civile, ha sollevato questione di legittimitร  costituzionale ai sensi dellโ€™art. 23 della L. n. 87/1953 del c.d. โ€œblocco degli sfrattiโ€.

In particolare, la predetta moratoria ha posto dubbi di compatibilitร  con gli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117 della Costituzione, nella misura in cui non si fa distinzione temporale in ordine alla causa della morositร  che potrebbe essere anche essersi verificata prima dellโ€™emergenza pandemica ed indipendentemente da essa ed opera automaticamente senza alcuna verifica in concreto delle difficoltร  finanziarie o economiche sopravvenute in capo al conduttore. Eโ€™ stata poi sottolineata la disparitร  di trattamento in quanto, per un verso, le disposizioni di legge non distinguono tra situazioni obiettive ed impreviste che rendano insostenibile il pagamento dei canoni e situazioni derivanti dalla libera scelta, ancorchรฉ illecita, dellโ€™occupante dellโ€™immobile che non corrisponde il canone. Oltre ad assegnare irragionevolmente ed indebitamente lo stesso trattamento ad occupanti posti in situazioni diverse, si รจ sostenuto che risulta aggravata la posizione del proprietario, quasi che egli non dovesse subire gli effetti della pandemia, subendo un danno rilevante per la sospensione dellโ€™esecuzione del rilascio, quali che siano la condizione e lโ€™atteggiamento dellโ€™occupante, mentre alcuna considerazione viene riservata alle condizioni economico โ€“ reddituali del locatore.