๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐.๐.๐๐๐๐: Lโeffetto restitutorio e la caducazione del titolo
Lโeffetto restitutorio e la caducazione del titolo
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Corte di Cassazione, ordinanza n. 13504 del 18.5.2021
Lโattore chiede la risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare e la conseguente restituzione delle somme anticipate. La Corte dโAppello accoglie la domanda ma sul diverso presupposto della intervenuta risoluzione per mutuo consenso.
La parte soccombente propone ricorso per cassazione sostenendo che il giudice giammai avrebbe potuto condannare alla restituzione del bene per un titolo diverso rispetto a quello richiesto.
La Corte rigetta tale asserzione in quanto, afferma, che โnon viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato la decisione che accolga la domanda di restituzione quale conseguenza del rilievo d’ufficio della avvenuta risoluzione consensuale, quando la restituzione sia stata chiesta invece quale conseguenza della risoluzione per inadempimento. (โฆ) Il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa (risoluzione, annullamento ecc.), rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per la quale quel pagamento รจ diventato indebito, potendo l’effetto restitutorio seguire all’accertamento d’ufficio di altra causa risoluzioneโ.
La diversitร di cause che possono produrre la caducazione del titolo, e che sono necessarie a specificare la domanda ed a differenziarla (risoluzione per inadempimento o per mutuo consenso, ecc.), non incide sulla causa dell’effetto restitutorio che risiede, di per sรฉ, nella caducazione del titolo. Lโeffetto restitutorio รจ, infatti, identico e, per certi versi, indipendente dalla sua causa: non cambia l’effetto della risoluzione se la causa รจ l’inadempimento anzichรฉ il mutuo consenso. Pertanto, la pronuncia che ordina la restituzione hacome ragione la caducazione del titolo, ossia un fatto che produce identici effetti quale che ne sia la causa.