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Ricettazione, Riciclaggio e incauto acquisto

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Corte di Cassazione, sez. II penale, Sentenza n. 13788 del 13.04.2021

1 – La pronuncia in commento origina dal rinvenimento, in un casolare nella disponibilitร  dellโ€™imputato, di veicoli privati della targa, di propulsori privati degli elementi di identificazione e di altri pezzi di autovetture. Allโ€™imputato vengono contestati i reati di riciclaggio rispetto ai beni modificati al fine di occultarne la provenienza delittuosa e quello di ricettazione con riguardo ai pezzi per cui non era stata rilevata alcuna attivitร  di questo genere.

2 โ€“ Il confronto tra la fattispecie di ricettazione e quella di riciclaggio, evidenzia che il presupposto comune di entrambe รจ la provenienza delittuosa del danaro o dell’altra utilitร  di cui lโ€™agente ha acquisito la disponibilitร ; peraltro, le due fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivoin quanto la ricettazione richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, necessaria anche per l’altra, solo una generica finalitร  di profitto, mentre il riciclaggio richiede la specifica finalitร  di far perdere le tracce dell’origine illecita.

3 โ€“ Rispetto alle vetture private della targa, condotta ritenuta dalla difesa non efficacemente dissimulatoria, la Corte rammenta che il riciclaggio รจ stato sovente ricostruito come delitto “a consumazione anticipata”; si รจ sottolineato, in particolare, che ยซl’espressione utilizzata dal legislatore (“… operazioni in modo tale da ostacolare l’identificazione della … provenienza”) impone di ritenere che il reato sia consumato giร  nel momento in cui tali operazioni siano state intraprese senza che sia necessario portarle a termine secondo l’intento ed il progetto perseguito dell’agenteยป. In tal senso, il reato di riciclaggio รจ integrato dalle condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilitร , in quanto l’accertamento o l’astratta individuabilitร  dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato: la rimozione della targa costituisce indubbiamente una condotta tale da ostacolare tale accertamento, condotta che integra, quindi, il reato di riciclaggio nella forma consumata.

4 โ€“ Quanto ai โ€œpezziโ€ di vettura per cui non si era operata alcuna attivitร  dissimulatoria, la Corte respinge la tesi difensiva nel senso della configurabilitร  dellโ€™incauto acquisto. Difatti, le modalitร  della condotta sono tali da far ritenere presente la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni quanto meno nella forma del dolo eventuale.

In proposito, la Corte, afferma che ยซricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienzaยป.