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Lโ€™applicazione di una clausola penale puรฒ fondarsi sulla mera adesione unilateraleย o deve essere necessariamente trasfusa in un atto sottoscritto dalla parte?

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#clausolapenale#remissionesezioniunite#art.1382c.c.#art.374comma2c.p.c.

Corte di Cassazione, sez. III civile, Ordinanza interlocutoria n. 24704 del 14/09/2021

La presente ordinanza interlocutoria rimette gli atti al Primo Presidente per lโ€™eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la โ€œrisoluzione del contrasto formatosi, in tema di concessione di suolo pubblico da parte degli enti pubblici ai privati, in ordine al se lโ€™applicazione di una clausola penale per lโ€™inadempimento o il ritardo, che acceda al titolo autoritativo, possa fondarsi sulla mera adesione unilaterale ad un regolamento o debba essere trasfusa in un atto sottoscritto dal concessionarioโ€.

La controversia origina da un invito al pagamento di โ‚ฌ 93.000,00 posto da Roma Capitale alla societร  Aretiย  S.p.A. โ€“ societร  che gestisce il locale servizio di distribuzione dellโ€™energia elettrica, a titolo di penale, ai sensi dellโ€™articolo 26, comma 5, del Regolamento Scavi Stradali โ€“ approvato con delibera n. 56 2002-ย  per la tardiva riconsegna di unโ€™area pubblica, oggetto di concessione di occupazione temporanea finalizzata a consentire la riparazione di un guasto di rete.

Per unโ€™efficacie comprensione della vicenda occorre evidenziare che la clausola penale non veniva prevista nel contratto, ma era stabilita dal Regolamento Scavi Stradali โ€“ approvato con delibera n. 56 2002 -, al quale il concessionario aveva aderito.

Prima di passare in rassegna lโ€™interrogativo posto dallโ€™ordinanza interlocutoria, appare opportuno chiarire se tale somma assuma la natura di sanzione amministrativa, in quanto prevista ai sensi dellโ€™articolo 26, comma 5, del Regolamento Scavi Stradali, o di clausola penale negoziale, oggetto di convenzione accessoria e integrativa rispetto alla concessione di occupazione di area pubblica.ย  Sul punto, la giurisprudenza prevalente ritiene che debba escludersi che Roma Capitale abbia titolo per pretendere le penalitร  a titolo di sanzioni amministrative non โ€œdisponendo del potere di prevedere e irrogare siffatte sanzioni, sulla base della normativa allora vigente ed essendo esse comunque espressamente qualificate come penali negoziali dallo stesso regolamentoโ€.

Ciรฒ conduce a sostenere, quindi, che le clausole penali in commento abbiano natura negoziale.

Ciรฒ premesso, la sez. III della Corte di Cassazione analizza i due orientamenti contrastanti che hanno determinato lโ€™adozione dellโ€™ordinanza interlocutoria.

Il primo sostiene che la โ€œconvezione integrativa sia pienamente ammissibile [โ€ฆ] sulla base dellโ€™adesione al regolamento comunale formulata dalla concessionaria con lโ€™istanza di concessioneโ€. Altresรฌ, โ€œlโ€™ammissibilitร  di siffatte pattuizioni nellโ€™ambito dei rapporti di tipo concessorio รจ ricollegabile alla natura complessa della fattispecie della concessione- contratto, con la quale la Pubblica Amministrazione, sia pure sulla base di un proprio provvedimento, attribuisce ad un soggetto privato la facoltร  di svolgere unโ€™attivitร  che di regola si accompagna al trasferimento al concessionario di funzioni pubblicistiche [โ€ฆ]โ€. Ulteriormente, questa ricostruzione sottolinea che โ€œ[โ€ฆ] la penale svolge una duplice funzione, quella di sanzione per lโ€™interesse pubblico violato e quella piรน squisitamente civilistica di determinazione preventiva e consensuale della misura del risarcimento del danno derivante dallโ€™inadempimento o dal ritardo nellโ€™adempimento. A ciรฒ occorre aggiungere lโ€™innegabile convenienza per lโ€™Amministrazione dellโ€™inserimento di una clausola penale nel regolamento del rapporto autorizzatorio, sia pure attraverso un rinvio recettizio [โ€ฆ] al Regolamento Scavi, in modo da tutelarsi contro lโ€™inadempimento o dal ritardo nellโ€™adempimento delle condizioni imposte alla societร  autorizzata [โ€ฆ]โ€.

Diversamente, lโ€™orientamento contrario chiarisce che โ€œdovrebbe escludersi che un obbligo negoziale avente ad oggetto la previsione di clausole penali possa trovare il proprio fondamento nella mera adesione unilaterale a clausole contenute in un regolamento e non trasfuse in un testo contrattuale, con la conseguenza che [โ€ฆ] il giudice dovrร  dichiarare la clausola nulla per difetto di forma dellโ€™accordo. [โ€ฆ] La necessitร  della forma scritta รจ costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimitร , quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialitร  della Pubblica Amministrazioneโ€.

Ciรฒ premesso, a giudizio della Sezione III il contrasto sulla individuazione dei principi di diritto applicabili alla medesima fattispecie appare evidente.

Ciรฒ ha condotto il collegio, ai sensi dellโ€™articolo 374, comma 2, c.p.c., a rimettere gli atti al Primo Presidente, perchรฉ valuti lโ€™opportunitร  di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite, al fine di risolvere il contrasto formatosi, โ€œin tema di concessione di suolo pubblico da parte degli enti pubblici ai privati, in ordine al se lโ€™applicazione di una clausola penale per lโ€™inadempimento o il ritardo, che acceda al titolo autoritativo, possa fondarsi sulla mera adesione unilaterale ad un regolamento o debba essere trasfusa in un atto sottoscritto dal concessionarioโ€.