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Il principio di non discriminazione nelle assunzioni (personale a termine e etร  anagrafica)

a cura di Consigliere Luca Cestaro

#precari #concorsi #nondiscriminazione #etร anagrafica #giudicidipace

T.A.R. del Lazio, sez. II stralcio, n. 9579 del 13.9.2021

T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 8328 del 13.7.2021

1 – Due interessanti pronunce del T.A.R. capitolino chiariscono altrettanti aspetti applicativi del principio di non discriminazione nel campo delle assunzioni pubbliche.

2 โ€“ La prima pronuncia riguarda il caso di un concorso pubblico per lโ€™accesso a una posizione di funzionario che richiedeva lโ€™anzianitร  di almeno 5 anni in servizio nella categoria inferiore ma quale dipendente a tempo indeterminato, escludendo i dipendenti a tempo determinato (assunti, a tempo determinato, cd. lavoratori โ€œprecariโ€).

Il Collegio, applicando principi di diretta derivazione comunitaria, afferma che non รจ possibile discriminare in tal modo i lavoratori a tempo determinato.

La clausola 4, punto 1, dellโ€™Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 99/70/CE – che ha introdotto nellโ€™ordinamento giuridico comunitario un fondamentale principio di non discriminazione – prescrive che โ€œper quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettiveโ€.

Il T.A.R. chiarisce che lโ€™anzianitร  costituisce, appunto, una โ€œcondizione di impiegoโ€ non riferendosi tale locuzione alle sole โ€œcondizioni di svolgimentoโ€ del rapporto lavorativo.

In merito, la stessa Corte di Giustizia Europea nel par. 46 della sentenza C-177/2011(caso Santana) ha espressamente sancito che lโ€™anzianitร  di servizio del dipendente pubblico ai fini della partecipazione ad una procedura di selezione interna costituisce, appunto, una vera e propria โ€œcondizione di impiegoโ€ ai sensi della clausola 4, punto 1, dellโ€™Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE

3 a โ€“ La seconda decisione riguarda la categoria dei Giudici onorari e, in particolare, dei Giudici di pace. Il ricorrente lamentava lโ€™illegittimitร  della delibera del C.S.M. che vietava la partecipazione agli individui con piรน di 60 anni. Tale requisito, in particolare, doveva essere posseduto al momento dellโ€™indizione del concorso e permanere sino al momento della nomina.

Il T.A.R. capitolino, in primo luogo, rimanda a un eventuale ulteriore giudizio la domanda (non presentata in quella sede) relativa al danno dal ritardo nella conclusione del procedimento: il ricorrente ha, infatti, compiuto 60 anni nelle more dello svolgimento del concorso. Il Collegio passa, quindi, a occuparsi della legittimitร  del limite in sรฉ.

Il limite massimo di etร  รจ stato, invero, stigmatizzato dalla C.G.U.E. con sentenza del 3 giugno 2021, resa nella causa C 914/19,allorchรจ ha ritenuto che la norma della legge notarile che fissa in 50 anni il limite massimo di etร  per lโ€™accesso al notariato non fosse conforme allโ€™art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.

Il Collegio richiama i principi affermati in materia del Giudice europeo e, in particolare:

โ€œ(i) cheuna disparitร  di trattamento in ragione dellโ€™etร  non costituisce discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nellโ€™ambito del diritto nazionale, da una finalitร  legittima, segnatamente da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalitร  siano appropriati e necessariโ€ (punto 28);

(ii) che ai sensi dellโ€™articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e c), della direttiva 2000/78 โ€œtali disparitร  di trattamento possono comprendere, in particolare, da un lato, la definizione di condizioni speciali di accesso allโ€™occupazione per i giovani, al fine di favorirne lโ€™inserimento professionale, o, dallโ€™altro, la fissazione di unโ€™etร  massima per lโ€™assunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o la necessitร  di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamentoโ€;

(iii) che โ€œgli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalitร  non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresรฌ nella definizione delle misure atte a realizzarlo. Tuttavia, tale margine discrezionale non puรฒ avere lโ€™effetto di svuotare di contenuto lโ€™attuazione del principio di non discriminazione in ragione dellโ€™etร  (sentenza del 12 ottobre 2010, Ingeniรธrforeningen i Danmark, C 499/08, EU:C:2010:600, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)โ€;

(iv) che il fatto che una norma non precisi lo scopo perseguito dalla disparitร  di trattamento non implica, automaticamente, che la disposizione non sia giustificataโ€.

Rispetto al concorso notarile, peraltro, la Corte ha rilevato che le esigenze alla base dellโ€™individuazione dellโ€™indicato limite massimo (cinquanta anni) non si giustificavano in rapporto al sistema previdenziale, comunque sostenibile, nรฉ con la necessitร  di garantire un adeguato periodo di formazione e il buon funzionamento delle prerogative notarili: andando in pensione a 75 anni, un ultracinquantenne ben potrebbe svolgere proficuamente e in modo adeguato (anche ai fini previdenziali) la professione notarile per oltre venti anni. โ€œQuanto, poi, allโ€™esigenza di assicurare il ricambio generazionale, la Corte ha osservato che si tratta sicuramente di un obiettivo legittimo, che perรฒ deve essere indagato dal giudice nazionale, tenendo presente che ยซdeve essere accordata particolare attenzione alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversitร  nellโ€™occupazione. Tuttavia, lโ€™interesse rappresentato dal mantenimento in attivitร  di tali persone devโ€™essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C 670/18, EU:C:2020:272, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)ยปโ€.

3 b โ€“ Rispetto ai Giudici di Pace, invece, il T.A.R. โ€“ chiarendo di non avere lโ€™obbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale poichรฉ non giudice di ultima istanza โ€“ ritiene che il limite di 60 anni sia, invece, giustificato.

In particolare, il limite anagrafico indicato appare coerente:

-)โ€œcon la diversa norma che pone, quale limite massimo di etร  per lโ€™esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie, quello dei 65 anni, tenuto conto del fatto che lโ€™incarico viene conferito con mandato quadriennale: il limite dei 60 anni evita, in tal modo, che lโ€™incarico possa essere conferito ad una persona che dopo 1 o 2 anni sia costretto a lasciare lโ€™attivitร  in ragione del raggiungimento del limite massimo dei 65 anniโ€;

-)โ€œcon lโ€™obiettivo di favorire il ricambio generazionale: infatti, il numero di incarichi conferibili รจ chiuso, in quanto conformato alle piante organiche degli uffici giudiziari, ragione per cui il prolungamento dellโ€™etร  massima dei magistrati onorari diminuirebbe seriamente le chances dei giovani, che hanno meno esperienze e meno titoli da spendere, di piazzarsi nelle graduatorie in posizione utile ad ottenere lโ€™incarico in questioneโ€.

Inoltre, rileva il T.A.R.โ€œi magistrati onorari non sono tenuti ad esercitare lโ€™incarico in via esclusiva, sicchรฉ il raggiungimento del 65ยฐ anno essi non segna, per essi, lโ€™uscita dalla vita attiva, che puรฒ proseguire nella libera professione forenseโ€.

3 c โ€“ Da ultimo, il T.A.R. effettua un passaggio su un โ€œpunctumdolensโ€ della condizione dei magistrati onorari, ossia la differenza strutturale con quella dei magistrati professionali.

Difatti, la โ€œdiscriminazioneโ€ vietata dalla Direttiva 2000/78/CE si verifica โ€œquando sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui allโ€™articolo 1, una persona รจ trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata unโ€™altra in una situazione analogaโ€. Ebbene, sostiene il T.A.R., non esiste una categoria di lavoratori assimilabile che riceva un trattamento di maggior favore; tali non sono, in particolare, i magistrati cd. togati (ordinari, amministrativi e contabili) che, a differenza dei magistrati onorari, sono a tutti gli effetti dipendenti pubblici a tempo indeterminato e come tali sono tenuti a lavorare a tempo pieno ed in via esclusiva esercitando le funzioni giurisdizionali; diversamente, infatti, โ€œi magistrati onorari esercitano tali funzioni in forza di incarichi quadriennali, rinnovabili una sola volta, durante i quali mantengono la possibilitร  di svolgere anche altra attivitร , sia pure con limitazioni funzionali ad evitare incompatibilitร โ€ e ancheโ€œil rispettivo trattamento economico รจ determinato in modo del tutto differenteโ€.