π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚π₯𝐞 𝐝𝐞π₯ πŸŽπŸ’.πŸŽπŸ“.𝟐𝟎𝟐𝟐:Il rapporto tra il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee non privilegiate con una circostanza aggravante a β€œblindatura forte”.

Il rapporto tra il giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee non privilegiate con una circostanza aggravante a β€œblindatura forte”.

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, Sez. Unite penali, sentenza n. 42414 del 29/04/2021 (dep.18/11/2021)

La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione sull’istituto delle circostanze del reato e sugli effetti del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, di all’articolo 69 c.p., rispetto ad una circostanza privilegiata a blindatura forte.

 

Preliminarmente, occorre sottolineare che le circostanze del reato, come suggerito dall’etimologia della parola, β€œcircum stant”, stanno intorno, accedendo ad un reato giΓ  perfetto nella sua struttura.

Pertanto, come sostenuto da autorevole dottrina, la ratio sottesa alle circostanze Γ¨ rappresentata dalla permanente aspirazione del diritto penale a prevedere una risposta sanzionatoria conforme al disvalore concreto della condotta posta in essere.

Seppur sinteticamente, Γ¨ opportuno eseguire una classificazione delle circostanze. Invero, esse possono distinguersi in: a) aggravanti o attenuanti, in base a se la loro applicazione determini un aumento o una diminuzione di pena, producendo anche un effetto extraedittale; b) speciali, se riferite a tassative fattispecie (art. 583 c.p.) o comuni, se astrattamente applicabili a tutte le fattispecie di reato (artt. 61, 62 c.p.); c) ad effetto comune o ad effetto speciale, a seconda che determinino un aumento di pena inferiore o superiore ad un terzo della pena base; d) indipendenti, se la determinazione della pena avviene attraverso canoni indipendenti e non attraverso logiche frazionarie rispetto alla pena base– al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che possono sussumersi nella categoria delle circostanze ad effetto speciale, ai fini dell’articolo 157, comma 2, c.p., anche quelle indipendenti, sempre che producano un aumento di pena superiore ad un terzo rispetto alla pena base-; e) soggettive o oggettive, in base a se, rispettivamente, appaiano riferite in senso lato al soggetto agente o alla condotta; f) autonome, se determinino la sottoposizione ad una pena di specie diversa rispetto a quella originaria.

CiΓ² premesso, il legislatore prescrive all’articolo 69 c.p. che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, esse dovranno essere sottoposte al giudizio di bilanciamento. Al riguardo, appare opportuno specificare che il giudizio di bilanciamento puΓ² produrre tre esiti: a) applicazione della sola circostanza aggravante, se essa sia stata ritenuta prevalente rispetto alla concorrente circostanza attenuante; b) applicazione della sola circostanza attenuante, se essa sia stata ritenuta prevalente rispetto alla concorrente circostanza aggravante e c) non applicazione di alcuna circostanza, se le circostanze sono state ritenute tra loro equivalenti.

Tuttavia, il giudizio di bilanciamento puΓ² essere derogato dal legislatore.

La deroga puΓ² determinare o che il giudizio di bilanciamento sia predeterminato a due risultati (solitamente che la circostanza aggravante debba ritenersi prevalente o equivalente rispetto alla concorrente circostanza attenuante, ma mai subvalente art. 69, comma 4, c.p.) o che sia precluso il giudizio di bilanciamento, per cui l’eventuale diminuzione di pena derivante da una circostanza attenuante, sarΓ  eseguito sulla pena cosΓ¬ come determinata in seguito all’applicazione della circostanza privilegiata (art. 416 bis 1 c.p.). Rispettivamente, nel primo caso le circostanze vengono definite a β€œblindatura debole” mentre nel secondo caso a β€œblindatura forte”.

La ratio sottesa a tali deroghe Γ¨ quella di ridurre o di eliminare la discrezionalitΓ  dell’autoritΓ  giudiziaria nella quantificazione della pena.

Il caso in commento riguardava il concorso di tre soggetti nel reato di furto in abitazione, di cui all’articolo 624 bis c.p. aggravato ai sensi dei numeri 2,4 e 5 dell’articolo 625 c.p e del numero 5 dell’articolo 61 c.p. β€œIn particolare, C.L., dopo essersi introdotta con l’inganno all’interno dell’abitazione di una persona anziana, fingendosi una impiegata della banca incaricata di verificare il numero seriale delle banconote detenute, in procinto di essere dichiarate fuori corso legale e convincendo in tale modo la persona offesa a mostrarle il denaro contenuto in cassaforte, si impossessava di una busta di banconote ivi custodita, sostituendola con un’altra contenente schedine del lotto, con le aggravanti di avere commesso il fatto con destrezza, con l’uso di un mezzo fraudolento, in tre persone e dell’avere profittato dell’etΓ  avanzata della persona offesa (circostanza tale da ostacolare la privata difesa); reato commesso in concorso con C.A. e R.F., che avevano, tra l’altro, svolto il ruolo di “palo” ed atteso la complice all’esterno del palazzo per assicurarle la fuga”.

Β 

Al riguardo, il giudice di secondo grado aveva ritenuto le circostanze aggravanti equivalenti rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti (risarcimento dei danni materiali e morali e condotta processuale). Tuttavia, nel caso di specie, oltre alle suddette circostanze, assumevano rilievo le circostanze aggravanti di cui all’articolo 625 c.p. che per effetto del disposto normativo di cui all’articolo 624 bis, comma 3, c.p., sono a blindatura forte.

CiΓ² ha condotto a rimettere la questione alle Sezioni unite: β€œSe le circostanze attenuanti, pur riconosciute in giudizio di equivalenza nel bilanciamento con circostanze aggravanti non privilegiate, debbano produrre in ogni caso il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell’aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate, contestate e ravvisate”.

Il collegio, prima di rispondere al quesito, analizza gli orientamenti contrapposti.

Una prima ricostruzione β€œesclude in radice ogni incidenza di circostanze attenuanti, “neutralizzate” da un precedente valutazione di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, sul computo della pena indicata in relazione all’aggravante “privilegiata. […] ciΓ² comporta che la pena determinata per effetto della aggravante “privilegiata” puΓ² essere diminuita solo nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze parimenti bilanciabili si sia concluso valutando prevalente la circostanza attenuante sulle aggravanti”.

L’opposto orientamento ritiene, invece, che β€œalla pena, determinata in relazione alla circostanza aggravante “privilegiata”, sia applicabile la diminuzione per le circostanze attenuanti, pur se ritenute equivalenti all’esito di un giudizio di bilanciamento con circostanze aggravanti diverse da quella “privilegiata”.

CiΓ² premesso, la Suprema Corte di Cassazione aderisce al primo indirizzo, chiarendo che β€œil legislatore puΓ² sospendere l’applicazione dell’art. 69 c.p., togliendo al giudice il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti in un’ottica di inasprimento sanzionatorio. Si tratta di una “grave limitazione” che in sΓ© non Γ¨ illegittima, ma non puΓ² accompagnarsi anche alla irrilevanza ex lege delle circostanze attenuanti. Con questa limitazione, si Γ¨ quindi riconosciuto che appartiene alla discrezionalitΓ  del legislatore introdurre speciali ipotesi di circostanze aggravanti privilegiate che siano sottratte al bilanciamento di cui all’art. 69 c.p., “. Tale principio Γ¨ stato puntualmente ribadito nella sentenza n. 88 del 2019”.

CiΓ² ha condotto la Suprema Corte di Cassazione ad esprimere il seguente principio di diritto: β€œLe circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p., che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” se non ricorresse alcuna di dette circostanze.”

Inoltre, il collegio evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n.117 del 2021 β€œha dichiarato infondata la questione di legittimitΓ  costituzionale dell’art. 624 bis c.p., nel testo vigente, quanto alla previsione derogatoria del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. Il Giudice delle leggi ha osservato che da un lato “e’ precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, cosΓ¬ rafforzandosi il β€˜privilegiΓ² delle aggravanti”, ma, per altro verso, ha osservato che Γ¨ stabilito che le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti riconosciute siano apportate a valere “sulla quantitΓ  della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”.

Β