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Incostituzionale la norma che impedisce il riconoscimento del rapporto tra lโ€™adottato(in casi particolari) e i parenti dellโ€™adottante.

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#adozionecasiparticolari #dirittiedoveridellโ€™adottato #art.44l.n.184/1983 #art.300c.c. #art.55 l.n.184/1983 #art.3cost. #art.117cost. #art.8cedu

Corte Costituzionale, sentenza n. 79/2022 del 23/02/2022 (dep. 28/03/2022).

La pronuncia in commento si inscrive,senza soluzione di continuitร , nellโ€™ambito del progressivo smantellamento del sistema delle adozioni in casi particolari, cosรฌ come regolato dal legislatore con la legge n. 184/1983. Invero, sul punto รจ possibile registrare una costante evoluzione, oltre che normativa, giurisprudenziale (cfr. Corte Costituzionale, con decisione n. 33 del 9 marzo 2021; Sezioni Unite Civili n.12193/2019; Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza interlocutoria n. 1842 del 22/01/2022).

Con ordinanza del 26 luglio 2021, il Tribunale ordinario per i minorenni dellโ€™Emilia Romagna sollevava, in riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, questโ€™ultimo in relazione allโ€™art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellโ€™uomo e delle libertร  fondamentali (CEDU) questione di legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio allโ€™art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che lโ€™adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra lโ€™adottato e i parenti dellโ€™adottante.

Al riguardo, il giudice a quo riferiva che il giudizio aveva ad oggetto due domande: a) la richiesta di adozione, ai sensi dellโ€™art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 e b) la richiesta di riconoscimento dei rapporti civili della minore con i parenti del ricorrente.

Preliminarmente, appare il caso di sottolineare che il minore รจ nato attraverso il ricorso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita allโ€™estero, segnatamente della fecondazione eterologa, e che il remittente, previo assenso della madre biologica /partener -componente dellโ€™unione civile regolarmente trascritta-, aveva la volontร  di adottare il minore.

Il giudice a quo affermava di poter accogliere la domanda di adozione, cosรฌ come avallato dalla sentenza n.12193/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma non la richiesta di riconoscimento dei rapporti civili delminore con i parenti del ricorrente.

Lโ€™ostacolo a tale accoglimento รจ rinvenibile nel rinvio che lโ€™articolo 55 della legge n. 184 del 1983 opera allโ€™art. 300, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce che ยซ[l]โ€™adozione non induce alcun rapporto civile [โ€ฆ] tra lโ€™adottato e i parenti dellโ€™adottante, salve le eccezioni stabilite dalla leggeยป.

Il giudice a quo rilevava che lโ€™esclusione dei rapporti civili fra lโ€™adottato e i parenti dellโ€™adottante sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 31 Cost., in quanto in antinomiacon il principio di paritร  di trattamento di tutti i figli, nati allโ€™interno o fuori dal matrimonio e adottivi. Inoltre, tale esclusione sarebbe in contrasto con lโ€™art. 117, primo comma, Cost., in riferimento allโ€™art 8 CEDU, โ€œin quanto impedi[rebbe] al minore inserito nella famiglia costituita dallโ€™unione civile di godere pienamente della sua โ€œvita privata e familiareโ€ intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalitร  e dignitร  della persona ed anche del diritto alla identitร  dellโ€™individuoโ€.

Prima di risolvere la questione di costituzionalitร , il collegio esegue unโ€™efficace ricostruzione del quadro normativo relativo allโ€™adozione in casi particolari.

Lโ€™istituto รจ stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 per far fronte a situazioni particolari, le quali consentono lโ€™adozione a condizioni differenti rispetto a quelle richieste per lโ€™adozione cosiddetta piena.

Lโ€™adozione in questione aggrega una varietร  di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali rationes: a) valorizzare lโ€™effettivitร  di un rapporto istauratosi con il minore e b) far fronte alle difficoltร  per taluni minori di accedere allโ€™adozione piena.

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il dato legislativo รจ stato valorizzato dal diritto vivente in almeno altre due occasioni. La prima รจ quella dellโ€™efficace immagine dellโ€™adozione aperta o mite. โ€œIl minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscono in maniera permanente lโ€™effettivo esercizio della responsabilitร  genitoriale (cosiddetto ยซsemi-abbandono permanenteยป), puรฒ sfuggire al destino del ricovero in istituto o al succedersi di affidamenti temporanei, tramite lโ€™adozione in casi particolari, che viene applicata sul presupposto dellโ€™impossibilitร  di accedere allโ€™adozione piena (art. 44, comma 1, lettera d), impossibilitร  dovuta proprio alla mancanza di un abbandono in senso stretto.Lโ€™adozione in casi particolari, che non recide i legami con la famiglia dโ€™origine, consente, pertanto, di non forzare il ricorso allโ€™adozione piena. Questโ€™ultima, in difetto di un vero e proprio abbandono, andrebbe a ledere il ยซdiritto al rispetto della vita familiareยป dei genitori biologici, come sottolinea la Corte EDU, la quale cautamente suggerisce proprio il percorso della ยซadozione sempliceยป (Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2014, Zhou contro Italiaโ€.

Altresรฌ, lโ€™articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n.184/983 รจ stato utilizzato nei casi di adozione del figlio biologico del partner, nelle ipotesi in cui il richiedente era impossibilitato ad adottare il minore. โ€œSi tratta, per un verso, del convivente di diverso sesso del genitore biologico, che non rientra nella lettera b) riferita al solo coniuge. Per un altro verso, vengono in considerazione il partner in unโ€™unione civile o il convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno spesso condiviso con questโ€™ultimo un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata allโ€™estero, posto che la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) consente lโ€™accesso alla PMA alle sole coppie di diverso sessoโ€.

Ciรฒ ha condottola giurisprudenza a riconoscere allโ€™articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n.184/983 la natura di istituto funzionalmente posto alla tutela degli interessi del minore e non alla tutela del cosiddetto diritto alla genitorialitร  del richiedente.

Ciรฒ premesso, il collegio passa alla verifica sul se la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari possa essere equiparata allo status di figlio minore e se sussistano o meno le ragioni che giustifichino il mancato istaurarsi di rapporti civili tra lโ€™adottato e i parenti dellโ€™adottante.

La Corte chiarisce che lโ€™adozione in casi particolari realizza il preminente interesse del minore e che lโ€™adottante, ai sensi dellโ€™articolo 48, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, assume la ยซresponsabilitร  genitorialeยป e ha ยซlโ€™obbligo di mantenere lโ€™adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dallโ€™art. 147 del codice civileยป.

In altri termini, si sommano alla responsabilitร  genitoriale e ai doveri verso i figli gli altri molteplici effetti dellโ€™adozione di matrice codicistica: โ€œlโ€™adottante trasmette il suo cognome allโ€™adottato, che diviene suo erede non solo legittimo, ma legittimario; se il figlio adottivo non puรฒ o non vuole ereditare dallโ€™adottante, opera la rappresentazione a beneficio dei suoi discendenti; lโ€™adozione determina lโ€™automatica revoca del testamento dellโ€™adottante; sorgono fra adottato e adottante reciproci obblighi alimentari; il figlio adottivo รจ ricompreso nellโ€™ยซambito della famigliaยป di cui allโ€™art. 1023 cod. civ.; i vincoli parentali rilevano ai fini dei divieti matrimonialiโ€.

Pertanto, da tale quadro normativo emerge che il minore adottato ha lo status di figlio e nondimeno esso si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza a quellโ€™ambiente familiare che il giudice รจ chiamato per legge a valutare ai fini dellโ€™adozione (art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983).

โ€œNe consegue che, a dispetto della unificazione dello status di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo.

Irragionevolmente un profilo cosรฌ rilevante per la crescita e per la stabilitร  di un bambino viene regolato con la disciplina di un istituto, qual รจ lโ€™adozione del maggiore dโ€™etร , plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie.

La norma censurata priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a paritร  di condizioni, perchรฉ tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli piรน vicini, con i fratelli e con i nonni.

Al contempo, la disciplina censurata lede il minore nellโ€™identitร  che gli deriva dallโ€™inserimento nellโ€™ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dallโ€™appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identitร โ€.

Ciรฒ appare in contrasto con quanto sostenuto dalla piรน recente giurisprudenza che ritiene che โ€œlโ€™adozione in casi particolari ex art. 44 l. adoz. crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origineยป (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35840; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 maggio 2020, n. 8847)โ€.

Conseguentemente, la Corte Costituzionale ritiene che โ€œlโ€™art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio allโ€™art. 300, secondo comma, cod. civ., lโ€™instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dellโ€™adottante, vรฌola gli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., questโ€™ultimo in relazione allโ€™art. 8 CEDU.

La rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio allโ€™art. 300, secondo comma, cod. civ non richiede coordinamenti sistematici, poichรฉ, con riferimento alle relazioni parentali, รจ lโ€™art. 74 cod. civ., come novellato nel 2012, che svolge tale precipua funzione.

La declaratoria di parziale illegittimitร  costituzionale non fa che rimuovere lโ€™ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui allโ€™art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari.

Tale esito consente, pertanto, lโ€™espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite, mantenendo โ€“ grazie alla definizione adamantina dellโ€™art. 74 cod. civ. โ€“ la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica.

La chiarezza del meccanismo disegnato dallโ€™art. 74 cod. civ. permette, di riflesso, di applicare, in maniera del tutto lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicchรฉ potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto lโ€™esistenza di rapporti civili fra lโ€™adottato e i parenti dellโ€™adottanteโ€.

Pertanto, il collegio โ€œdichiara lโ€™illegittimitร  costituzionale dellโ€™art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio allโ€™art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che lโ€™adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra lโ€™adottato e i parenti dellโ€™adottanteโ€.

 

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