ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ ππ¦π¦π’π§π’π¬ππ«πππ’π―π¨ πππ₯ ππ.ππ.ππππ: Alla Corte costituzionale la norma che nega il permesso di soggiorno a chi abbia commesso il reato di commercio di prodotti falsi (art. 474 c.p.)
Alla Corte costituzionale la norma che nega il permesso di soggiorno a chi abbia commesso il reato di commercio di prodotti falsi (art. 474 c.p.)
a cura del Cons. Luca Cestaro
#proporzionalitΓ #ragionevolezza #prodotti #falsi #474cp #286/1998 #Immigrazione #permesso #soggiorno
Consiglio di Stato, sez. III, Ordinanza n. 5171 del 23.6.2022
La questione
Il Consiglio di Stato dubita della conformitΓ alla Costituzione dellβart. 4 co. 3 del T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/1998) nella parte in cui ritiene ostativo alla concessione del permesso di soggiorno il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
Dato atto che βil rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sono riservati alla cognizione del giudice amministrativo in quanto costituiscono provvedimenti discrezionali rispetto ai quali il cittadino straniero Γ¨ titolare di una posizione di interesse legittimoβ, il Collegio effettua unβampia disamina circa la portata dei principi di proporzionalitΓ , di ragionevolezza e dellβart. 8 CEDU. La conclusione, come si dirΓ , Γ¨ nel senso che βin ipotesi di reati non gravi, quale quello di cui allβart. 474 c.p., escludere la valutazione dellβamministrazione (in tema di rilascio del permesso di soggiorno) rappresenta, a parere del Collegio, un vulnus di tutela non superabile in via interpretativaβ.
Disapplicazione e incidente di costituzionalitΓ
La Sezione afferma la rilevanza della questione e rammenta come lβeventuale contrasto con le norme dellβunione europea (che indurrebbe alla disapplicazione) non escluda il sindacato incidentale di costituzionalitΓ : βi due rimedi β disapplicazione e giudizio di legittimitΓ costituzionale β rimangono concorrentiβ.
La stessa Corte Costituzionale, del resto, ha chiarito che il rimedio della remissione alla Corte costituzionale βnon si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della Carta avente effetto diretto (sentenza n. 67 del 2022: Β«il sindacato accentrato di costituzionalitΓ , configurato dallβart. 134 Cost., non Γ¨ alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeoΒ»). E ciΓ² in unβottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che, Β«per definizione, esclude ogni preclusioneΒ» (sentenza n. 20 del 2019)β.
Il principio di proporzionalitΓ e la ragionevolezza
Il Supremo consesso rammenta che il principio di proporzionalitΓ Γ¨ stato declinato secondo due modelli, un modello trifasico e un modello bifasico.
Secondo il modello trifasico, la proporzionalitΓ si compone di tre elementi: idoneitΓ , necessarietΓ e proporzionalitΓ in senso stretto. βΓ idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire lβunica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalitΓ in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa ovvero legislativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privatoβ.Nel modello bifasico, invece, il requisito della proporzionalitΓ in senso stretto Γ¨ contenuto nella idoneitΓ e nella necessitΓ come fine ultimo del principio, come obiettivo che si persegue attraverso le scelte, siano esse legislative ovvero amministrative.
Il principio di ragionevolezza, invece, ha una portata diversa e, in tal senso, va respinta la sua identificazione con il principio di proporzionalitΓ . La ragionevolezza implica che la norma debba essere βcoerente con il fine perseguito, ne deve essere deduzione logica, rappresentazione praticaβ. Oltre che proporzionata β nel senso di idonea e necessaria β la norma deve, quindi,βrispondere ad una precisa esigenza di tutelaβ.
Le criticitΓ della norma
Il Collegio dubita, quindi, della proporzionalitΓ e della ragionevolezza dellβautomatismo normativo in commento nella misura in cui elimina qualsivoglia spazio di valutazione della P.A. in merito al rilascio del titolo di soggiorno per la commissione di un reato piuttosto lieve (tanto che, per i limiti edittali di pena β da uno a quattro anni di reclusione e da 3.500 a 35.000 euro di multa -, Γ¨ suscettibile di rientrare nel campo di applicazione dellβart. 131 c.p. che esclude la punibilitΓ per offese di particolare tenuitΓ ).
La norma ricollega lβautomatismo denegatorio a fattispecie delittuose del tutto disomogenee, alcune delle quali gravissime e con pene assai lunghe (ad es. omicidio, reati contro la personalitΓ dello Stato), mentre quella di cui si discute, come si Γ¨ detto, Γ¨ sanzionata in modo relativamente lieve.Tale parificazione appare al rimettente contraria al canone della proporzionalitΓ e, inoltre, βnon piΓΉ idonea alla tutela della sicurezza pubblica, essendosi ridotti sensibilmente i casi di commissione del reato e non potendo questo essere parificato alle fattispecie ben piΓΉ gravi sopra richiamateβ.
Lβautomatismo, poi, Γ¨ βtroppo pregiudizievole della sfera del privato il quale non puΓ² addure alcun elemento relativo al proprio percorso di integrazione socio-lavorativa che possa essere preso in considerazione dallβamministrazione la quale si vede costretta a rigettare lβistanzaβ.
La norma contrasterebbe anche il principio di ragionevolezza in quanto non appare coerente con il fine da perseguire mancando (ormai) βil necessario grado di allarme sociale nonchΓ© la sussistenza di un concreto e generalizzato pericolo per la sicurezza pubblicaβ.
Il contrasto con lβart. 8 CEDU
Infine, la norma presenta profili di contrasto con lβart. 8 CEDU secondo cui: β1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.2. Non puΓ² esservi ingerenza di una autoritΓ pubblica nellβesercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societΓ democratica, Γ¨ necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dellβordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertΓ altruiβ.
Il Collegio rammenta che βil concetto di vita privata, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dellβUomo, Γ¨ ampio e comprende una serie di sottocategorie. Attiene, in senso lato, allβidentitΓ fisica e sociale della persona umana e non Γ¨ suscettibile di una definizione esaustivaβ.
In tal senso, lβart. 8 CEDU tutela non solo il nucleo di relazioni piΓΉ intime, ma lβinteroβdiritto allo sviluppo personale, inteso come personalitΓ o autonomia personale comprendendo il diritto ad una vita sociale privata e, in via piΓΉ generale, il diritto a partecipare alla crescita della societΓ β.
Ebbene, lβautomatismo contrasta con lβart. 8 CEDU (e quindi con la Costituzione in ragione del disposto dellβart. 117 Cost.)poichΓ© non consente βil necessario bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante β che, si ribadisce, non presidia piΓΉ correttamente il bene della sicurezza pubblica β e tutte quelle circostanze che attengono alla vita privata per come tutelata dallβart. 8 Cedu e interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dellβUomoβ.