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Alla Corte costituzionale la norma che nega il permesso di soggiorno a chi abbia commesso il reato di commercio di prodotti falsi (art. 474 c.p.)

a cura del Cons. Luca Cestaro

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Consiglio di Stato, sez. III, Ordinanza n. 5171 del 23.6.2022

La questione

Il Consiglio di Stato dubita della conformitร  alla Costituzione dellโ€™art. 4 co. 3 del T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/1998) nella parte in cui ritiene ostativo alla concessione del permesso di soggiorno il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Dato atto che โ€œil rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sono riservati alla cognizione del giudice amministrativo in quanto costituiscono provvedimenti discrezionali rispetto ai quali il cittadino straniero รจ titolare di una posizione di interesse legittimoโ€, il Collegio effettua unโ€™ampia disamina circa la portata dei principi di proporzionalitร , di ragionevolezza e dellโ€™art. 8 CEDU. La conclusione, come si dirร , รจ nel senso che โ€œin ipotesi di reati non gravi, quale quello di cui allโ€™art. 474 c.p., escludere la valutazione dellโ€™amministrazione (in tema di rilascio del permesso di soggiorno) rappresenta, a parere del Collegio, un vulnus di tutela non superabile in via interpretativaโ€.

Disapplicazione e incidente di costituzionalitร 

La Sezione afferma la rilevanza della questione e rammenta come lโ€™eventuale contrasto con le norme dellโ€™unione europea (che indurrebbe alla disapplicazione) non escluda il sindacato incidentale di costituzionalitร : โ€œi due rimedi โ€“ disapplicazione e giudizio di legittimitร  costituzionale โ€“ rimangono concorrentiโ€.

La stessa Corte Costituzionale, del resto, ha chiarito che il rimedio della remissione alla Corte costituzionale โ€œnon si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della Carta avente effetto diretto (sentenza n. 67 del 2022: ยซil sindacato accentrato di costituzionalitร , configurato dallโ€™art. 134 Cost., non รจ alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeoยป). E ciรฒ in unโ€™ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che, ยซper definizione, esclude ogni preclusioneยป (sentenza n. 20 del 2019)โ€.

Il principio di proporzionalitร  e la ragionevolezza

Il Supremo consesso rammenta che il principio di proporzionalitร  รจ stato declinato secondo due modelli, un modello trifasico e un modello bifasico.

Secondo il modello trifasico, la proporzionalitร  si compone di tre elementi: idoneitร , necessarietร  e proporzionalitร  in senso stretto. โ€œรˆ idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire lโ€™unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalitร  in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa ovvero legislativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privatoโ€.Nel modello bifasico, invece, il requisito della proporzionalitร  in senso stretto รจ contenuto nella idoneitร  e nella necessitร  come fine ultimo del principio, come obiettivo che si persegue attraverso le scelte, siano esse legislative ovvero amministrative.

Il principio di ragionevolezza, invece, ha una portata diversa e, in tal senso, va respinta la sua identificazione con il principio di proporzionalitร . La ragionevolezza implica che la norma debba essere โ€œcoerente con il fine perseguito, ne deve essere deduzione logica, rappresentazione praticaโ€. Oltre che proporzionata โ€“ nel senso di idonea e necessaria โ€“ la norma deve, quindi,โ€œrispondere ad una precisa esigenza di tutelaโ€.

Le criticitร  della norma

Il Collegio dubita, quindi, della proporzionalitร  e della ragionevolezza dellโ€™automatismo normativo in commento nella misura in cui elimina qualsivoglia spazio di valutazione della P.A. in merito al rilascio del titolo di soggiorno per la commissione di un reato piuttosto lieve (tanto che, per i limiti edittali di pena โ€“ da uno a quattro anni di reclusione e da 3.500 a 35.000 euro di multa -, รจ suscettibile di rientrare nel campo di applicazione dellโ€™art. 131 c.p. che esclude la punibilitร  per offese di particolare tenuitร ).

La norma ricollega lโ€™automatismo denegatorio a fattispecie delittuose del tutto disomogenee, alcune delle quali gravissime e con pene assai lunghe (ad es. omicidio, reati contro la personalitร  dello Stato), mentre quella di cui si discute, come si รจ detto, รจ sanzionata in modo relativamente lieve.Tale parificazione appare al rimettente contraria al canone della proporzionalitร  e, inoltre, โ€œnon piรน idonea alla tutela della sicurezza pubblica, essendosi ridotti sensibilmente i casi di commissione del reato e non potendo questo essere parificato alle fattispecie ben piรน gravi sopra richiamateโ€.

Lโ€™automatismo, poi, รจ โ€œtroppo pregiudizievole della sfera del privato il quale non puรฒ addure alcun elemento relativo al proprio percorso di integrazione socio-lavorativa che possa essere preso in considerazione dallโ€™amministrazione la quale si vede costretta a rigettare lโ€™istanzaโ€.

La norma contrasterebbe anche il principio di ragionevolezza in quanto non appare coerente con il fine da perseguire mancando (ormai) โ€œil necessario grado di allarme sociale nonchรฉ la sussistenza di un concreto e generalizzato pericolo per la sicurezza pubblicaโ€.

Il contrasto con lโ€™art. 8 CEDU

Infine, la norma presenta profili di contrasto con lโ€™art. 8 CEDU secondo cui: โ€œ1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.2. Non puรฒ esservi ingerenza di una autoritร  pubblica nellโ€™esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societร  democratica, รจ necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dellโ€™ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertร  altruiโ€.

Il Collegio rammenta che โ€œil concetto di vita privata, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dellโ€™Uomo, รจ ampio e comprende una serie di sottocategorie. Attiene, in senso lato, allโ€™identitร  fisica e sociale della persona umana e non รจ suscettibile di una definizione esaustivaโ€.

In tal senso, lโ€™art. 8 CEDU tutela non solo il nucleo di relazioni piรน intime, ma lโ€™interoโ€œdiritto allo sviluppo personale, inteso come personalitร  o autonomia personale comprendendo il diritto ad una vita sociale privata e, in via piรน generale, il diritto a partecipare alla crescita della societร โ€.

Ebbene, lโ€™automatismo contrasta con lโ€™art. 8 CEDU (e quindi con la Costituzione in ragione del disposto dellโ€™art. 117 Cost.)poichรฉ non consente โ€œil necessario bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante โ€“ che, si ribadisce, non presidia piรน correttamente il bene della sicurezza pubblica โ€“ e tutte quelle circostanze che attengono alla vita privata per come tutelata dallโ€™art. 8 Cedu e interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dellโ€™Uomoโ€.