π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐒𝐧𝐒𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐒𝐯𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ•.πŸŽπŸ”.𝟐𝟎𝟐𝟐: Alla Corte costituzionale la norma che nega il permesso di soggiorno a chi abbia commesso il reato di commercio di prodotti falsi (art. 474 c.p.)

Alla Corte costituzionale la norma che nega il permesso di soggiorno a chi abbia commesso il reato di commercio di prodotti falsi (art. 474 c.p.)

a cura del Cons. Luca Cestaro

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Consiglio di Stato, sez. III, Ordinanza n. 5171 del 23.6.2022

La questione

Il Consiglio di Stato dubita della conformitΓ  alla Costituzione dell’art. 4 co. 3 del T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/1998) nella parte in cui ritiene ostativo alla concessione del permesso di soggiorno il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Dato atto che β€œil rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sono riservati alla cognizione del giudice amministrativo in quanto costituiscono provvedimenti discrezionali rispetto ai quali il cittadino straniero Γ¨ titolare di una posizione di interesse legittimo”, il Collegio effettua un’ampia disamina circa la portata dei principi di proporzionalitΓ , di ragionevolezza e dell’art. 8 CEDU. La conclusione, come si dirΓ , Γ¨ nel senso che β€œin ipotesi di reati non gravi, quale quello di cui all’art. 474 c.p., escludere la valutazione dell’amministrazione (in tema di rilascio del permesso di soggiorno) rappresenta, a parere del Collegio, un vulnus di tutela non superabile in via interpretativa”.

Disapplicazione e incidente di costituzionalitΓ 

La Sezione afferma la rilevanza della questione e rammenta come l’eventuale contrasto con le norme dell’unione europea (che indurrebbe alla disapplicazione) non escluda il sindacato incidentale di costituzionalitΓ : β€œi due rimedi – disapplicazione e giudizio di legittimitΓ  costituzionale – rimangono concorrenti”.

La stessa Corte Costituzionale, del resto, ha chiarito che il rimedio della remissione alla Corte costituzionale β€œnon si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della Carta avente effetto diretto (sentenza n. 67 del 2022: Β«il sindacato accentrato di costituzionalitΓ , configurato dall’art. 134 Cost., non Γ¨ alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeoΒ»). E ciΓ² in un’ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che, Β«per definizione, esclude ogni preclusioneΒ» (sentenza n. 20 del 2019)”.

Il principio di proporzionalitΓ  e la ragionevolezza

Il Supremo consesso rammenta che il principio di proporzionalitΓ  Γ¨ stato declinato secondo due modelli, un modello trifasico e un modello bifasico.

Secondo il modello trifasico, la proporzionalitΓ  si compone di tre elementi: idoneitΓ , necessarietΓ  e proporzionalitΓ  in senso stretto. β€œΓˆ idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalitΓ  in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa ovvero legislativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato”.Nel modello bifasico, invece, il requisito della proporzionalitΓ  in senso stretto Γ¨ contenuto nella idoneitΓ  e nella necessitΓ  come fine ultimo del principio, come obiettivo che si persegue attraverso le scelte, siano esse legislative ovvero amministrative.

Il principio di ragionevolezza, invece, ha una portata diversa e, in tal senso, va respinta la sua identificazione con il principio di proporzionalitΓ . La ragionevolezza implica che la norma debba essere β€œcoerente con il fine perseguito, ne deve essere deduzione logica, rappresentazione pratica”. Oltre che proporzionata – nel senso di idonea e necessaria – la norma deve, quindi,β€œrispondere ad una precisa esigenza di tutela”.

Le criticitΓ  della norma

Il Collegio dubita, quindi, della proporzionalitΓ  e della ragionevolezza dell’automatismo normativo in commento nella misura in cui elimina qualsivoglia spazio di valutazione della P.A. in merito al rilascio del titolo di soggiorno per la commissione di un reato piuttosto lieve (tanto che, per i limiti edittali di pena – da uno a quattro anni di reclusione e da 3.500 a 35.000 euro di multa -, Γ¨ suscettibile di rientrare nel campo di applicazione dell’art. 131 c.p. che esclude la punibilitΓ  per offese di particolare tenuitΓ ).

La norma ricollega l’automatismo denegatorio a fattispecie delittuose del tutto disomogenee, alcune delle quali gravissime e con pene assai lunghe (ad es. omicidio, reati contro la personalitΓ  dello Stato), mentre quella di cui si discute, come si Γ¨ detto, Γ¨ sanzionata in modo relativamente lieve.Tale parificazione appare al rimettente contraria al canone della proporzionalitΓ  e, inoltre, β€œnon piΓΉ idonea alla tutela della sicurezza pubblica, essendosi ridotti sensibilmente i casi di commissione del reato e non potendo questo essere parificato alle fattispecie ben piΓΉ gravi sopra richiamate”.

L’automatismo, poi, Γ¨ β€œtroppo pregiudizievole della sfera del privato il quale non puΓ² addure alcun elemento relativo al proprio percorso di integrazione socio-lavorativa che possa essere preso in considerazione dall’amministrazione la quale si vede costretta a rigettare l’istanza”.

La norma contrasterebbe anche il principio di ragionevolezza in quanto non appare coerente con il fine da perseguire mancando (ormai) β€œil necessario grado di allarme sociale nonchΓ© la sussistenza di un concreto e generalizzato pericolo per la sicurezza pubblica”.

Il contrasto con l’art. 8 CEDU

Infine, la norma presenta profili di contrasto con l’art. 8 CEDU secondo cui: β€œ1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.2. Non puΓ² esservi ingerenza di una autoritΓ  pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societΓ  democratica, Γ¨ necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertΓ  altrui”.

Il Collegio rammenta che β€œil concetto di vita privata, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Γ¨ ampio e comprende una serie di sottocategorie. Attiene, in senso lato, all’identitΓ  fisica e sociale della persona umana e non Γ¨ suscettibile di una definizione esaustiva”.

In tal senso, l’art. 8 CEDU tutela non solo il nucleo di relazioni piΓΉ intime, ma l’interoβ€œdiritto allo sviluppo personale, inteso come personalitΓ  o autonomia personale comprendendo il diritto ad una vita sociale privata e, in via piΓΉ generale, il diritto a partecipare alla crescita della società”.

Ebbene, l’automatismo contrasta con l’art. 8 CEDU (e quindi con la Costituzione in ragione del disposto dell’art. 117 Cost.)poichΓ© non consente β€œil necessario bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante – che, si ribadisce, non presidia piΓΉ correttamente il bene della sicurezza pubblica – e tutte quelle circostanze che attengono alla vita privata per come tutelata dall’art. 8 Cedu e interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.