ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ π©ππ§ππ₯π πππ₯ ππ.ππ.ππππ: La responsabilitΓ del consigliere di amministrazione senza deleghe per gli illeciti compiuti dal consiglio di amministrazione
La responsabilitΓ del consigliere di amministrazione senza deleghe per gli illeciti compiuti dal consiglio di amministrazione
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#posizionedigaranzia #responsabilitΓ versosocietΓ #art.40c.2.c.p. #art.2392c.c. #art. 2381c.c.
Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n.11087 del 04/02/2022 (dep. 28/03/2022)
La pronuncia in commento conferma il prevalente orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente la posizione di garanzia in capo ai consiglieri di amministrazione senza deleghe per gli illeciti compiuti tanto, collegialmente, dal consiglio di amministrazione quanto dagli illeciti compiuti dagli amministratori con delega.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che il consigliere di amministrazione senza deleghe risponde degli illeciti del consiglio di amministrazione in forza della posizione di garanzia ritraibile dallβarticolo 2392, comma 1, c.c., salvo il meccanismo di esonero previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
Diversamente, nei casi di illeciti compiuti dal consigliere con deleghe, la posizione di garanzia del consigliere senza deleghe troverebbe fondamento nellβarticolo 2381 c.c., segnatamente per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava sui singoli amministratori.
Infatti, il collegio osserva che β[β¦] occorre premettere che l’art. 2392 c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle S.p.A., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la societΓ dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie o del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o piΓΉ di essi, cosΓ¬ come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381 c.c., comma 2.
Dovendosi perciΓ² distinguere l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano – salvo il meccanismo di esonero contemplato dall’art. 2392 c.c., comma 3 che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonchΓ© immune da colpa- degli illeciti deliberati dal consiglio anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.
Diversa Γ¨ invece l’ipotesi in cui specifiche materie siano state attribuite ad uno o piΓΉ amministratori, nel qual caso gli illeciti compiuti investono esclusivamente la responsabilitΓ dei consiglieri ad esse delegati, salva in tal caso la responsabilitΓ solidale dei consiglieri non operativi, ovverosia esenti da delega, in conseguenza non giΓ della posizione di garanzia sancita dall’art. 2392 c.c., comma 1, bensΓ¬ per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava, anche a seguito della riforma legislativa attuata con ilΒ D.Lgs. n. 6 del 2003, sui singoli amministratori in ordine all’andamento della gestione sociale e sulle operazioni piΓΉ significative che pone su costoro, in presenza di segnali di allarme, l’onere di attivarsi per assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e di fare quanto nelle loro possibilitΓ per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole o eliderne le conseguenze dannoseβ.