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Lβistallazione di apparecchiature per intercettare comunicazioni puΓ² essere assorbito nel reato di frode informatica
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. V penale, n.42183 del 07/09/2021 (dep. 18/11/2021)
La pronuncia in oggetto, chiarisce che il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche di cui allβart. 617 quinquies c.p. puΓ² essere assorbito nel piΓΉ grave reato di frode informatica, consistendo in uno dei modi che realizzano l’alterazione nel funzionamento o comunque l’intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell’art. 640-ter c.p.
La decisione origina dallβimpugnazione della sentenza emessa della Corte dβappello di Brescia, la quale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, condannava il Sig. C.S per una serie di reati che consistevano nell’avere promosso, diretto ed organizzato un’associazione a delinquere avente come scopo la riproduzione abusiva di codici PIN e PAN di carte carburante attraverso l’installazione di lettori di bande magnetiche, denominati “skimmer” presso le colonnine self-service di distributori di carburante per carpire i codici e trasferirli su altre carte, che i partecipanti all’associazione successivamente utilizzavano per prelevare il prodotto e poi rivenderlo.
Al riguardo, la difesa contestava il concorso di reati dichiarato dalla Corte dβappello, sostenendo che Β i reati di cui agliΒ artt. 640-terΒ eΒ 615-quater c.p.Β non possono coesistere in quanto il reato di cui all’art. 640-ter c.p.Β assorbe anche quello di cui all’art. 493-ter c.p.
La Corte, nella pronuncia in commento, ha eseguito una preliminare e breve ricostruzione della disciplina del βcyber crimeβ, evidenziando che con la l. n. 547 del 1993 Γ¨ stata introdotta una compiuta Β regolamentazione dei crimini commessi tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche, anche detti reati informatici., eseguendo una modifica delle Β norme del codice penale e precisamente negliΒ artt. 640-ter,Β 615-ter,Β 615-quater,Β 615-quinquies,Β 617-quater,Β 617-quinquies e sexies c.p.. Pertanto, attualmente le fonti normative dei reati informatici sono principalmente tre: la c.d. Legge Conso,Β l. 23 dicembre 1993, n. 547; la l. 18 marzo 2008; laΒ l. 15 febbraio 2012, n. 12Β sulla confisca.
Successivamente, la Corte si Γ¨ soffermata sul rapporto tra il reato di cui all’art. 617-quinquiesΒ e art.Β 640-ter c.p., escludendo un concorso di reati in quanto ad avviso della stessa βil primo, infatti, costituisce un mero reato di pericolo tendente a prevenire l’intercettazione del dato informatico; nel caso di specie, quando l’utente digitava nel sistema il PIN, questo gesto integrava una comunicazione nel sistema informatico, con conseguente possibilitΓ di intercettazione se era installato un apparecchio atto a tale scopo, come lo skimmer (β¦) nella specie, ritiene il Collegio che il reato di cui all’art. 617-quinquies c.p.Β resti assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell’intercettazione, in uno dei modi che realizzano l’alterazione nel funzionamento o comunque l’intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell’art. 640-ter c.pβ.