๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ŸŽ๐Ÿ”.๐ŸŽ๐Ÿ–.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ: Lโ€™istallazione di apparecchiature per intercettare comunicazioni puรฒ essere assorbito nel reato di frode informatica

Lโ€™istallazione di apparecchiature per intercettare comunicazioni puรฒ essere assorbito nel reato di frode informatica

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#apparecchiatureintercettare # frodeinformatica # art.617quinquies cp #art.640ter cp#

Corte di Cassazione, sez. V penale, n.42183 del 07/09/2021 (dep. 18/11/2021)

La pronuncia in oggetto, chiarisce che il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche di cui allโ€™art. 617 quinquies c.p. puรฒ essere assorbito nel piรน grave reato di frode informatica, consistendo in uno dei modi che realizzano l’alterazione nel funzionamento o comunque l’intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell’art. 640-ter c.p.

La decisione origina dallโ€™impugnazione della sentenza emessa della Corte dโ€™appello di Brescia, la quale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, condannava il Sig. C.S per una serie di reati che consistevano nell’avere promosso, diretto ed organizzato un’associazione a delinquere avente come scopo la riproduzione abusiva di codici PIN e PAN di carte carburante attraverso l’installazione di lettori di bande magnetiche, denominati “skimmer” presso le colonnine self-service di distributori di carburante per carpire i codici e trasferirli su altre carte, che i partecipanti all’associazione successivamente utilizzavano per prelevare il prodotto e poi rivenderlo.

Al riguardo, la difesa contestava il concorso di reati dichiarato dalla Corte dโ€™appello, sostenendo che ย i reati di cui agliย artt. 640-terย eย 615-quater c.p.ย non possono coesistere in quanto il reato di cui all’art. 640-ter c.p.ย assorbe anche quello di cui all’art. 493-ter c.p.

La Corte, nella pronuncia in commento, ha eseguito una preliminare e breve ricostruzione della disciplina del โ€œcyber crimeโ€, evidenziando che con la l. n. 547 del 1993 รจ stata introdotta una compiuta ย regolamentazione dei crimini commessi tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche, anche detti reati informatici., eseguendo una modifica delle ย norme del codice penale e precisamente negliย artt. 640-ter,ย 615-ter,ย 615-quater,ย 615-quinquies,ย 617-quater,ย 617-quinquies e sexies c.p.. Pertanto, attualmente le fonti normative dei reati informatici sono principalmente tre: la c.d. Legge Conso,ย l. 23 dicembre 1993, n. 547; la l. 18 marzo 2008; laย l. 15 febbraio 2012, n. 12ย sulla confisca.

Successivamente, la Corte si รจ soffermata sul rapporto tra il reato di cui all’art. 617-quinquiesย e art.ย 640-ter c.p., escludendo un concorso di reati in quanto ad avviso della stessa โ€œil primo, infatti, costituisce un mero reato di pericolo tendente a prevenire l’intercettazione del dato informatico; nel caso di specie, quando l’utente digitava nel sistema il PIN, questo gesto integrava una comunicazione nel sistema informatico, con conseguente possibilitร  di intercettazione se era installato un apparecchio atto a tale scopo, come lo skimmer (โ€ฆ) nella specie, ritiene il Collegio che il reato di cui all’art. 617-quinquies c.p.ย resti assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell’intercettazione, in uno dei modi che realizzano l’alterazione nel funzionamento o comunque l’intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell’art. 640-ter c.pโ€.