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Responsabilitร  precontrattuale e risarcimento del danno

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#responsabilitร precontrattuale #risarcimentodeldanno #art.1338c.c.

Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 15147 del 12/05/2022

La presente decisione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che sostiene che, in tema di responsabilitร  precontrattuale, derivante dalla conclusione di un contratto invalido, il risarcimento del danno รจ parametrato al danno emergente e al lucro cessante, non essendo risarcibile il pregiudizio corrispondente allโ€™interesse positivo.

Preliminarmente, appare opportuno sottolineare che le ipotesi di responsabilitร  precontrattuale possono derivare: a) dalla violazionedelle regole di buona fede nella fase delle trattative del contratto (art. 1337 c.c.); b) dalla conclusione di un contratto valido, ma svantaggioso per la parte vittima della scorrettezza (art. 1440 c.c.) e c)dalla conclusione di un contratto invalido (art.1338 c.c.).

Rispettivamente a questโ€™ultima tipologia di responsabilitร  precontrattuale, la dottrina ha chiarito, per un verso, che, sebbene la legge utilizzi il lemma โ€œinvaliditร โ€, la tesi prevalente ritiene che sussista la responsabilitร  precontrattuale anche nel caso di contratto valido, ma inefficace e, per altro verso, che tale ipotesi di responsabilitร  sottenda un affidamento incolpevole della vittima dellโ€™inganno. Dunque, in questโ€™ultimo caso, la giurisprudenza maggioritaria esclude, richiamando il principio di non scusabilitร  dellโ€™errore determinato da ignoranza della legge, la responsabilitร  precontrattuale nelle ipotesi in cui lโ€™invaliditร  dipenda dalla violazione di una norma imperativa.

Nel caso di specie, la Corte dโ€™appello di Milano, riformando parzialmente la decisione del giudice di prime cure, accertava la responsabilitร  precontrattuale della societร  X, ai sensi dellโ€™articolo 1338 c.c.

Ciรฒ premesso, il collegio, confermando lโ€™orientamento consolidato della giurisprudenza, ritiene che โ€œ[…] In tema diย responsabilitร ย precontrattualeย ex art. 1338 c.c., tendenzialmente รจ dovuto l’integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che puรฒ venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali รจ stato distolto) (Cass., 2,ย n. 14539 del 30/7/2004;ย Cass., 3,ย n. 24795 dell’8/10/2008)”.

Ciรฒ conduce a sostenere che il risarcimento del danno non si estende al pregiudizio corrispondente allโ€™interesse c.d. positivo, consistente nelle utilitร  che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso.

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