𝗟𝗮 𝗽𝗶𝗹𝗹𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝟬𝟱.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟮: La compatibilità del termine biennale dell’azione di risarcimento del danno contro lo Stato, prevista dall’art. 4, comma 2, della legge n. 117/1998, ante legge n. 18/2015, rispetto ai principi dell’UE

La compatibilità del termine biennale dell’azione di risarcimento del danno contro lo Stato, prevista dall’art. 4, comma 2, della legge n. 117/1998, ante legge n. 18/2015, rispetto ai principi dell’UE

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 2878 del 11/01/2022 (dep. 31/01/2022)

La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione in materia di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie.

La questione posta al collegio è la seguente: “se il rito speciale previsto dalla L. n. 117 del 1988, per la responsabilità civile dei magistrati debba ritenersi applicabile anche qualora, come nel caso di specie, il “titolo” dell’azione si fondi sulla violazione del diritto Eurounitario, con particolare riguardo all’inadempimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea[…]”.

Preliminarmente occorre osservare che la legge n. 117/1988 è stata oggetto di due innovazioni per effetto della legge n. 18/2015. La prima è quella che, modificando l’articolo 4, comma 2, ha elevato il termine di decadenza, per proporre domanda di risarcimento del danno, da due a tre anni.

Con la seconda innovazione normativa, invece, è stata abrogata la procedura filtro prevista dall’articolo 5 della legge n. 117/1988.

Al riguardo, occorre specificare che le modiche normative non hanno effetto retroattivo e, pertanto, esse non trovano applicazione nei procedimenti anteriori al 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della legge n. 18/2015.

Le questioni rimesse alle Sezioni Unite sono: a) se a fronte della domanda di risarcimento del danno  in cui si contesti la violazione del diritto eurounitario, segnatamente il mancato rinvio interpretativo del giudice di ultima istanza alla Corte di Giustizia, trovi applicazione il rito speciale di cui alla legge n. 117/1998 o la disciplina ordinaria ritraibile dall’articolo 2043 c.c.; b) se il termine biennale di decadenza, applicabile ratione temporis,sia conforme ai principi di effettività e di equivalenza.

Al riguardo, il collegio, confermando la ricostruzione prevalente, ritiene che: “In materia di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, l’azione di responsabilità fondata su una decisione di ultima istanza asseritamente contrastante con il diritto dell’Unione Europea, ove esperita anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 18 del 2015, è soggetta al rito speciale previsto dalla L. n. 117 del 1988, nel testo originario, il quale è l’unico applicabile a tutte le azioni risarcitorie per i danni suddetti, senza che residuino ipotesi di applicabilità del rito ordinario ex art. 2043 c.c.; peraltro, la scelta del legislatore nazionale di assoggettare l’azione ad un rito processuale speciale non è incompatibile con il diritto dell’Unione, ed in particolare con i principi di equivalenza ed effettività della tutela, atteso che né l’uno né l’altro sono compromessi dalle norme processuali vigenti prima della modifica normativa introdotta dalla citata legge del 2015″ (Sez. 3 -, Sentenza n. 258 del 10/01/2017, Rv. 642354 – 01; successive conf. Ordinanza n. 17883 del 2020; Sentenza n. 1067/2019);

 “In materia di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, il termine decadenziale biennale della L. n. 117 del 1988, ex art. 4, comma 2, ultimo periodo (nel testo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 18 del 2015) non si pone in contrasto con i principi di equivalenza ed effettività della tutela derivanti dal diritto dell’Unione Europea, atteso che la norma, oltre ad assicurare un periodo di tempo più che ragionevole e sufficiente per approntare adeguatamente l’azione, costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo, rilevante ai sensi sia dell’art. 111 Cost., che dell’art. 6 della CEDU” (Sez. 3 -, Sentenza n. 258 del 10/01/2017, Rv. 642354 – 02).

 

 

 

 

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