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Lโ€™impedimento da Covid impone lo svolgimento di prove suppletive (ma non per tutti i concorsi)

a cura del cons. Luca Cestaro

#concorsi #pubblici #covid #provesuppletive

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III bis, Sentenza n. 11680 dellโ€™8.9.2022

1 โ€“ Alcuni candidati sono impediti a presentarsi nella sede di una preselezione โ€œcomputer basedโ€ di un concorso pubblico per essere risultati positivi al COVID19 e richiedono lโ€™indizione di prove suppletive.

La P.A. nega questa possibilitร  rilevando come lโ€™impedimento del singolo, anche dipendente da forza maggiore, non imponga alla P.A. di ritardare lโ€™iter concorsuale mediante la previsione di prove suppletive.

Il T.A.R. del Lazio conferma il proprio orientamento sul punto favorevole allโ€™espletamento di prove suppletive in simili ipotesi ma mostra di voler circoscrivere tale conclusione ai concorsi che prevedano prove standardizzate.

Si rileva che lโ€™impedimento derivante dalla positivitร  da COVID19 รจ connesso a una generale situazione emergenziale ed a provvedimenti dellโ€™Autoritร  resi in funzione della tutela del preminente interesse alla salute pubblica. Lโ€™impedimento in capo al singolo partecipante si configura, quindi, come un obbligo di isolamento, derivante da un factum principis, posto a tutela di un qualificato interesse pubblico.

Il Collegio osserva che anche il legislatore, con lโ€™art. 10 co. 2 del D.L. n. 44/2021, ora abrogato ma applicabile al caso di specie, aveva previsto la possibilitร  di derogare alla contestualitร  delle prove per contenere il contagio sempre a condizione di assicurare la trasparenza e lโ€™omogeneitร  delle prove somministrate.

2 โ€“ Alle date condizioni, il giudice capitolino conclude nel senso che ย la previsione di prove suppletive sia necessaria per rispettare il principio di proporzionalitร  e per ripristinareuna condizione di uguaglianza e paritร  di trattamento per i candidati incisi โ€œpiรน degli altri dal factum principis e per ragioni meramente casualiโ€.

Nel caso specifico, inoltre, non vi sarebbe nessuna lesione dellโ€™anonimato in quanto la prova รจ computer based; inoltre,si tratta, comunque, di una procedura governata dalla disciplina emergenziale.

3 โ€“Gli aspetti di maggior interesse della pronuncia, peraltro, risiedono nella delimitazione dei principi affermati qualora la procedura sia diversamente organizzata.

In particolare, il T.A.R. romano precisa che lโ€™operazione di contemperamento degli interessi potrร  โ€œessere diversaโ€ qualora il concorso abbia una platea non numerosa di partecipanti e/o preveda la redazione di elaborati complessi a stesura libera (es. temi). In tal caso, evidentemente la contestualitร  non potrebbe essere derogata. Parimenti, una diversa valutazione potrebbe essere operata nel caso in cui il concorso sia โ€œinteramenteโ€ regolato da atti successivi alla cessazione dello stato di emergenza ed allโ€™abrogazione del menzionato art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021, qualora non richiamino nella loro disciplina le norme di gestione della pandemia.