π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐒𝐧𝐒𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ’.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐: L’impedimento da Covid impone lo svolgimento di prove suppletive (ma non per tutti i concorsi)

L’impedimento da Covid impone lo svolgimento di prove suppletive (ma non per tutti i concorsi)

a cura del cons. Luca Cestaro

#concorsi #pubblici #covid #provesuppletive

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III bis, Sentenza n. 11680 dell’8.9.2022

1 – Alcuni candidati sono impediti a presentarsi nella sede di una preselezione β€œcomputer based” di un concorso pubblico per essere risultati positivi al COVID19 e richiedono l’indizione di prove suppletive.

La P.A. nega questa possibilitΓ  rilevando come l’impedimento del singolo, anche dipendente da forza maggiore, non imponga alla P.A. di ritardare l’iter concorsuale mediante la previsione di prove suppletive.

Il T.A.R. del Lazio conferma il proprio orientamento sul punto favorevole all’espletamento di prove suppletive in simili ipotesi ma mostra di voler circoscrivere tale conclusione ai concorsi che prevedano prove standardizzate.

Si rileva che l’impedimento derivante dalla positivitΓ  da COVID19 Γ¨ connesso a una generale situazione emergenziale ed a provvedimenti dell’AutoritΓ  resi in funzione della tutela del preminente interesse alla salute pubblica. L’impedimento in capo al singolo partecipante si configura, quindi, come un obbligo di isolamento, derivante da un factum principis, posto a tutela di un qualificato interesse pubblico.

Il Collegio osserva che anche il legislatore, con l’art. 10 co. 2 del D.L. n. 44/2021, ora abrogato ma applicabile al caso di specie, aveva previsto la possibilitΓ  di derogare alla contestualitΓ  delle prove per contenere il contagio sempre a condizione di assicurare la trasparenza e l’omogeneitΓ  delle prove somministrate.

2 – Alle date condizioni, il giudice capitolino conclude nel senso che Β la previsione di prove suppletive sia necessaria per rispettare il principio di proporzionalitΓ  e per ripristinareuna condizione di uguaglianza e paritΓ  di trattamento per i candidati incisi β€œpiΓΉ degli altri dal factum principis e per ragioni meramente casuali”.

Nel caso specifico, inoltre, non vi sarebbe nessuna lesione dell’anonimato in quanto la prova Γ¨ computer based; inoltre,si tratta, comunque, di una procedura governata dalla disciplina emergenziale.

3 –Gli aspetti di maggior interesse della pronuncia, peraltro, risiedono nella delimitazione dei principi affermati qualora la procedura sia diversamente organizzata.

In particolare, il T.A.R. romano precisa che l’operazione di contemperamento degli interessi potrΓ  β€œessere diversa” qualora il concorso abbia una platea non numerosa di partecipanti e/o preveda la redazione di elaborati complessi a stesura libera (es. temi). In tal caso, evidentemente la contestualitΓ  non potrebbe essere derogata. Parimenti, una diversa valutazione potrebbe essere operata nel caso in cui il concorso sia β€œinteramente” regolato da atti successivi alla cessazione dello stato di emergenza ed all’abrogazione del menzionato art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021, qualora non richiamino nella loro disciplina le norme di gestione della pandemia.