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Lβimpedimento da Covid impone lo svolgimento di prove suppletive (ma non per tutti i concorsi)
a cura del cons. Luca Cestaro
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T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III bis, Sentenza n. 11680 dellβ8.9.2022
1 β Alcuni candidati sono impediti a presentarsi nella sede di una preselezione βcomputer basedβ di un concorso pubblico per essere risultati positivi al COVID19 e richiedono lβindizione di prove suppletive.
La P.A. nega questa possibilitΓ rilevando come lβimpedimento del singolo, anche dipendente da forza maggiore, non imponga alla P.A. di ritardare lβiter concorsuale mediante la previsione di prove suppletive.
Il T.A.R. del Lazio conferma il proprio orientamento sul punto favorevole allβespletamento di prove suppletive in simili ipotesi ma mostra di voler circoscrivere tale conclusione ai concorsi che prevedano prove standardizzate.
Si rileva che lβimpedimento derivante dalla positivitΓ da COVID19 Γ¨ connesso a una generale situazione emergenziale ed a provvedimenti dellβAutoritΓ resi in funzione della tutela del preminente interesse alla salute pubblica. Lβimpedimento in capo al singolo partecipante si configura, quindi, come un obbligo di isolamento, derivante da un factum principis, posto a tutela di un qualificato interesse pubblico.
Il Collegio osserva che anche il legislatore, con lβart. 10 co. 2 del D.L. n. 44/2021, ora abrogato ma applicabile al caso di specie, aveva previsto la possibilitΓ di derogare alla contestualitΓ delle prove per contenere il contagio sempre a condizione di assicurare la trasparenza e lβomogeneitΓ delle prove somministrate.
2 β Alle date condizioni, il giudice capitolino conclude nel senso che Β la previsione di prove suppletive sia necessaria per rispettare il principio di proporzionalitΓ e per ripristinareuna condizione di uguaglianza e paritΓ di trattamento per i candidati incisi βpiΓΉ degli altri dal factum principis e per ragioni meramente casualiβ.
Nel caso specifico, inoltre, non vi sarebbe nessuna lesione dellβanonimato in quanto la prova Γ¨ computer based; inoltre,si tratta, comunque, di una procedura governata dalla disciplina emergenziale.
3 βGli aspetti di maggior interesse della pronuncia, peraltro, risiedono nella delimitazione dei principi affermati qualora la procedura sia diversamente organizzata.
In particolare, il T.A.R. romano precisa che lβoperazione di contemperamento degli interessi potrΓ βessere diversaβ qualora il concorso abbia una platea non numerosa di partecipanti e/o preveda la redazione di elaborati complessi a stesura libera (es. temi). In tal caso, evidentemente la contestualitΓ non potrebbe essere derogata. Parimenti, una diversa valutazione potrebbe essere operata nel caso in cui il concorso sia βinteramenteβ regolato da atti successivi alla cessazione dello stato di emergenza ed allβabrogazione del menzionato art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021, qualora non richiamino nella loro disciplina le norme di gestione della pandemia.