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Il legittimo rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell’immobile locato dal conduttore nel caso di gravi danni arrecati alla res

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, sez. VI civile, sentenza n. 27932 del 23/09/2022

La pronuncia in commento conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell’immobile dal conduttore nei casi di gravi danni arrecati allo stabile.

Il caso di specie aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla societΓ  E. S.R.L. nei confronti della societΓ  M. per ottenere il risarcimento, ai sensi dell’art. 1591 c.c., del danno conseguente all’occupazione abusiva di un immobile, giΓ  alla stessa locato, dopo la scadenza del contratto di locazione.

Il collegio, condividendo l’arresto dei giudici di merito, ha ritenuto che il rifiuto di ricevere la cosa locata fosse giustificato dal deterioramento dell’immobile offerto in restituzione, il quale non poteva ritenersi normale, ma, al contrario, esso appariva superiore a quello corrispondente all’uso ordinario della cosa.

Invero, laΒ  Suprema Corte di Cassazione specifica che β€œin tema di locazione, allorchΓ© il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entitΓ , in base all’economia dei contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore puΓ² legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finchΓ© dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell’art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresΓ¬, al pagamento del canoneΒ ex art. 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso convenuto.

[…]L’oggettiva circostanza di fatto che, nella realtΓ , l’immobile risultava gravemente deteriorato, secondo il percorso logico (peraltro del tutto corretto) alla base della decisione impugnata, giustificava di per sΓ© il rifiuto di riceverne la restituzione da parte della locatrice, rendendo quindi irrilevante ogni indagine sulla ipotetica disponibilitΓ  di quest’ultima ad accettare la predetta restituzione nell’eventuale (ma non ricorrente) caso contrario[…]”.

CiΓ² ha condotto il collegio a dichiarare il ricorso, proposto dalla societΓ  M. conduttrice, inammissibile, poichΓ© le censure mosse negli scritti difensivi β€œnon colgono adeguatamente la effettiva ratio decidendi alla base della statuizione impugnata”.

 

 

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