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Sulle Giunte comunali che non rispettano la paritΓ  di genere

a cura del cons. Luca Cestaro

#paritΓ digenere #quoterosa #giunta #comunale

T.A.R. Campania, Salerno, Sentenza n. 66 del 12.01.2023

1 – Il T.A.R. si occupa dell’applicazione dell’art. 1 co. 137 della L. n. 56/2014 (cd. Legge Del Rio). La disposizione prevede che β€œnelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puΓ² essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, percentuale che non Γ¨ stata rispettata, nella composizione della Giunta, dal Sindaco del (piccolo) Comune di cui ci si occupa.

2 – Di interesse due affermazioni di diritto processuale.

In primo luogo, si afferma l’ammissibilitΓ  del ricorso collettivo, proposto congiuntamente da alcuni cittadini e da alcuni consiglieri comunali, in quanto la contestazione della composizione della Giunta evidenzia l’identitΓ  delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e, inoltre, l’assenza di un conflitto di interessi tra loro.

In secondo luogo, si nega che i consiglieri comunali (e, in genere, gli individui di genere maschile) siano legittimati a ricorrere in quanto non possono ottenere alcun beneficio individuale dall’annullamento della delibera che ha determinato la composizione della Giunta e poichΓ© lo status di consigliere comunale non implica l’interesse a ricorrere contro qualsivoglia deliberazione illegittima: occorre, pur sempre, un interesse individuale.

L’interesse a ricorrere si radica, quindi, in capo ai cittadini di genere femminile dovendosi precisare che β€œla natura fiduciaria della carica assessorile non puΓ² giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtΓ  locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciΓ² tanto piΓΉ in considerazione del principio alla cui attuazione Γ¨ finalizzata la norma in questione (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406)”.

3 – Nel merito, il Tribunale amministrativo ribadisce che il limite del 40% puΓ² essere derogato nel caso in cui sussista un’effettiva impossibilitΓ  di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge. L’impossibilitΓ , peraltro, deve essere adeguatamente provata e tanto implica β€œla necessitΓ  di un’accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare”.

Nel caso di specie le nomine sono avvenute in base alla β€œampia discrezionalitΓ  del Sindaco” e tenendo in considerazione i β€œvoti che ogni consigliere ha ottenuto in seno alle votazioni, nonchΓ© di alcune materie giΓ  di conoscenza per i consiglieri riconfermati all’esito delle elezioni”. Manca, quindi, una qualsivoglia istruttoria in merito alla composizione per genere della Giunta con la conseguenza che la relativa delibera di nomina deve essere annullata.