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Sulle Giunte comunali che non rispettano la paritร  di genere

a cura del cons. Luca Cestaro

#paritร digenere #quoterosa #giunta #comunale

T.A.R. Campania, Salerno, Sentenza n. 66 del 12.01.2023

1 – Il T.A.R. si occupa dellโ€™applicazione dellโ€™art. 1 co. 137 della L. n. 56/2014 (cd. Legge Del Rio). La disposizione prevede che โ€œnelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puรฒ essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmeticoโ€, percentuale che non รจ stata rispettata, nella composizione della Giunta, dal Sindaco del (piccolo) Comune di cui ci si occupa.

2 – Di interesse due affermazioni di diritto processuale.

In primo luogo, si afferma lโ€™ammissibilitร  del ricorso collettivo, proposto congiuntamente da alcuni cittadini e da alcuni consiglieri comunali, in quanto la contestazione della composizione della Giunta evidenzia lโ€™identitร  delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e, inoltre, lโ€™assenza di un conflitto di interessi tra loro.

In secondo luogo, si nega che i consiglieri comunali (e, in genere, gli individui di genere maschile) siano legittimati a ricorrere in quanto non possono ottenere alcun beneficio individuale dallโ€™annullamento della delibera che ha determinato la composizione della Giunta e poichรฉ lo status di consigliere comunale non implica lโ€™interesse a ricorrere contro qualsivoglia deliberazione illegittima: occorre, pur sempre, un interesse individuale.

Lโ€™interesse a ricorrere si radica, quindi, in capo ai cittadini di genere femminile dovendosi precisare che โ€œla natura fiduciaria della carica assessorile non puรฒ giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtร  locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciรฒ tanto piรน in considerazione del principio alla cui attuazione รจ finalizzata la norma in questione (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406)โ€.

3 โ€“ Nel merito, il Tribunale amministrativo ribadisce che il limite del 40% puรฒ essere derogato nel caso in cui sussista unโ€™effettiva impossibilitร  di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge. Lโ€™impossibilitร , peraltro, deve essere adeguatamente provata e tanto implica โ€œla necessitร  di unโ€™accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettareโ€.

Nel caso di specie le nomine sono avvenute in base alla โ€œampia discrezionalitร  del Sindacoโ€ e tenendo in considerazione i โ€œvoti che ogni consigliere ha ottenuto in seno alle votazioni, nonchรฉ di alcune materie giร  di conoscenza per i consiglieri riconfermati allโ€™esito delle elezioniโ€. Manca, quindi, una qualsivoglia istruttoria in merito alla composizione per genere della Giunta con la conseguenza che la relativa delibera di nomina deve essere annullata.