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Sulle Giunte comunali che non rispettano la paritΓ di genere
a cura del cons. Luca Cestaro
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T.A.R. Campania, Salerno, Sentenza n. 66 del 12.01.2023
1 – Il T.A.R. si occupa dellβapplicazione dellβart. 1 co. 137 della L. n. 56/2014 (cd. Legge Del Rio). La disposizione prevede che βnelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puΓ² essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmeticoβ, percentuale che non Γ¨ stata rispettata, nella composizione della Giunta, dal Sindaco del (piccolo) Comune di cui ci si occupa.
2 – Di interesse due affermazioni di diritto processuale.
In primo luogo, si afferma lβammissibilitΓ del ricorso collettivo, proposto congiuntamente da alcuni cittadini e da alcuni consiglieri comunali, in quanto la contestazione della composizione della Giunta evidenzia lβidentitΓ delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e, inoltre, lβassenza di un conflitto di interessi tra loro.
In secondo luogo, si nega che i consiglieri comunali (e, in genere, gli individui di genere maschile) siano legittimati a ricorrere in quanto non possono ottenere alcun beneficio individuale dallβannullamento della delibera che ha determinato la composizione della Giunta e poichΓ© lo status di consigliere comunale non implica lβinteresse a ricorrere contro qualsivoglia deliberazione illegittima: occorre, pur sempre, un interesse individuale.
Lβinteresse a ricorrere si radica, quindi, in capo ai cittadini di genere femminile dovendosi precisare che βla natura fiduciaria della carica assessorile non puΓ² giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtΓ locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciΓ² tanto piΓΉ in considerazione del principio alla cui attuazione Γ¨ finalizzata la norma in questione (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406)β.
3 β Nel merito, il Tribunale amministrativo ribadisce che il limite del 40% puΓ² essere derogato nel caso in cui sussista unβeffettiva impossibilitΓ di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge. LβimpossibilitΓ , peraltro, deve essere adeguatamente provata e tanto implica βla necessitΓ di unβaccurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettareβ.
Nel caso di specie le nomine sono avvenute in base alla βampia discrezionalitΓ del Sindacoβ e tenendo in considerazione i βvoti che ogni consigliere ha ottenuto in seno alle votazioni, nonchΓ© di alcune materie giΓ di conoscenza per i consiglieri riconfermati allβesito delle elezioniβ. Manca, quindi, una qualsivoglia istruttoria in merito alla composizione per genere della Giunta con la conseguenza che la relativa delibera di nomina deve essere annullata.