๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Si considera “mista” la condizione apposta al contratto preliminare di mutuo nel caso in cui la stipula del definitivo sia subordinata alla erogazione del mutuo in favore del promissario acquirente.
Si considera “mista” la condizione apposta al contratto preliminare di mutuo nel caso in cui la stipula del definitivo sia subordinata alla erogazione del mutuo in favore del promissario acquirente.
Cass. Civ., sez. II, 7 gennaio 2025, n. 243
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Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito (patto di cui non รจ contestabile la validitร , poichรฉ i negozi ai quali non รจ consentito apporre condizioni sono indicati tassativamente dalla legge), la relativa condizione รจ qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica. La mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perchรฉ tale disposizione รจ inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perchรฉ l’omissione di un’attivitร in tanto puรฒ ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilitร , in quanto l’attivitร omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attivitร di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista.