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Sullβefficacia della rinuncia alla tutela giurisdizionale nellβambito del procedimento disciplinare
a cura del Cons. Luca Cestaro
#tutelagiurisdizionale #dirittodidifesa #disciplinare #ragionevolezza #noncontraddizione
T.A.R. Campania, sez. II, Sent. n. 2682 del 26.4.2021
1 – Nellβambito di un primo procedimento disciplinare, un docente universitario, onde evitare che il procedimento si concludesse con una piΓΉ severa sanzione, rinuncia a impugnare la sanzione eventualmente comminata e, tuttavia, ribadisce di ritenere di non essere meritevole di alcuna sanzione.
In sede di impugnativa della sanzione medesima (censura), il Collegio rileva β per quanto qui interessa β che tale rinuncia, effettuata nellβambito del procedimento amministrativo, non puΓ² valere a impedire il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Β«In ossequio al principio fondamentale di difesa sancito dagli artt. 24 e 113 Cost., infatti, βnon Γ¨ configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo, effettuata prima della lesione di quest’ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non Γ¨ ancora azionabile, nΓ© si puΓ² ipotizzare alcuna acquiescenza nei riguardi di un provvedimento amministrativo non ancora emanatoβ (Cons. Stato Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1337); ciΓ² comporta che non Γ¨ ammissibile βla preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti amministrativi illegittimi. Il destinatario di un provvedimento illegittimo ha semmai la facoltΓ di rinunciare, ab initio e in radice (e cioΓ¨ omettendo di proporre la domanda annullatoria entro il termine decadenziale) o in corso di causa (ossia mediante rinuncia al ricorso e/o declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse), all’azione, ma sempre dopo aver preso visione del provvedimentoβ (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 maggio 2020, n. 305)Β».
Lβacquiescenza al provvedimento deve, quindi, essere postuma rispetto alla piena conoscenza del provvedimento e, inoltre, spontanea nel senso che deve conseguire al comportamentoβliberamente tenuto dal destinatario dell’atto, che dimostri la chiara ed univoca volontΓ di accettarne gli effetti anche se pregiudizievoliβ.
Lβacquiescenza non puΓ² quindi validamente esprimersi nel corso del procedimento disciplinare in quanto, in tale fase, mancano entrambi i requisiti: la conoscenza dellβatto Γ¨ impossibile per non essere questo stato ancora adottato; la spontaneitΓ Γ¨ esclusa poichΓ© lβincolpato versa in una situazione di soggezione, mirando a evitare un provvedimento che possa arrecare conseguenze pregiudizievoli alla propria carriera.
Il ricorso avverso la sanzione della censura viene, quindi, giudicato ammissibile (e, poi, accolto per ragioni procedurali).
2 – La complessa vicenda procedimentale (qui riportata per quanto di interesse) ha consentito al T.A.R. di valutare la possibilitΓ che il venir meno alla descritta rinuncia costituisca una violazione dei doveri deontologici gravanti sui dipendenti pubblici.
Difatti, lβAteneo, avendo constatato il venir meno alla rinuncia effettuata nel corso del precedente procedimento disciplinare, ne ha intrapreso uno nuovo che Γ¨ culminato in una piΓΉ grave sanzione (sospensione) comminata proprio in relazione allβinadempimento al precedente impegno unilaterale a non proporre ricorso.
Il Collegio mostra di ritenere tale sanzione irragionevole e sproporzionata.
Lβirragionevolezza, in particolare, scaturisce dalla violazione del Β«principio di non contraddizione cui si ispira lβintero ordinamento giuridico, poichΓ© il medesimo comportamento, che costituisce espressione di un principio fondamentale quale quello di difesa delle proprie posizioni giuridiche ex art. 24 e 113 Cost.Β», Γ¨ stato sanzionato quale illecita violazione di doveri deontologici. Inoltre, il diritto di difesa del dipendente non riguarda i doveri istituzionali dellβufficio ricoperto nΓ© si riverbera sullβimmagine esterna del docente. Infine, conclude il Collegio la sanzione Β«non Γ¨ neanche proporzionata alla gravitΓ del fatto, trattandosi di un episodio isolato, contestualizzato nel procedimento disciplinare, privo di rilevanza esterna rispetto a tale fase di alterazione fisiologica del rapporto di lavoroΒ».