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Sullโ€™efficacia della rinuncia alla tutela giurisdizionale nellโ€™ambito del procedimento disciplinare

a cura del Cons. Luca Cestaro

#tutelagiurisdizionale #dirittodidifesa #disciplinare #ragionevolezza #noncontraddizione

T.A.R. Campania, sez. II, Sent. n. 2682 del 26.4.2021

1 – Nellโ€™ambito di un primo procedimento disciplinare, un docente universitario, onde evitare che il procedimento si concludesse con una piรน severa sanzione, rinuncia a impugnare la sanzione eventualmente comminata e, tuttavia, ribadisce di ritenere di non essere meritevole di alcuna sanzione.

In sede di impugnativa della sanzione medesima (censura), il Collegio rileva โ€“ per quanto qui interessa โ€“ che tale rinuncia, effettuata nellโ€™ambito del procedimento amministrativo, non puรฒ valere a impedire il ricorso alla tutela giurisdizionale.

ยซIn ossequio al principio fondamentale di difesa sancito dagli artt. 24 e 113 Cost., infatti, โ€œnon รจ configurabile una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo, effettuata prima della lesione di quest’ultimo, ossia nel momento in cui, non essendo ancora attuale la lesione stessa, lo strumento di tutela non รจ ancora azionabile, nรฉ si puรฒ ipotizzare alcuna acquiescenza nei riguardi di un provvedimento amministrativo non ancora emanatoโ€ (Cons. Stato Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1337); ciรฒ comporta che non รจ ammissibile โ€œla preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti amministrativi illegittimi. Il destinatario di un provvedimento illegittimo ha semmai la facoltร  di rinunciare, ab initio e in radice (e cioรจ omettendo di proporre la domanda annullatoria entro il termine decadenziale) o in corso di causa (ossia mediante rinuncia al ricorso e/o declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse), all’azione, ma sempre dopo aver preso visione del provvedimentoโ€ (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 maggio 2020, n. 305)ยป.

Lโ€™acquiescenza al provvedimento deve, quindi, essere postuma rispetto alla piena conoscenza del provvedimento e, inoltre, spontanea nel senso che deve conseguire al comportamentoโ€œliberamente tenuto dal destinatario dell’atto, che dimostri la chiara ed univoca volontร  di accettarne gli effetti anche se pregiudizievoliโ€.

Lโ€™acquiescenza non puรฒ quindi validamente esprimersi nel corso del procedimento disciplinare in quanto, in tale fase, mancano entrambi i requisiti: la conoscenza dellโ€™atto รจ impossibile per non essere questo stato ancora adottato; la spontaneitร  รจ esclusa poichรฉ lโ€™incolpato versa in una situazione di soggezione, mirando a evitare un provvedimento che possa arrecare conseguenze pregiudizievoli alla propria carriera.

Il ricorso avverso la sanzione della censura viene, quindi, giudicato ammissibile (e, poi, accolto per ragioni procedurali).

2 – La complessa vicenda procedimentale (qui riportata per quanto di interesse) ha consentito al T.A.R. di valutare la possibilitร  che il venir meno alla descritta rinuncia costituisca una violazione dei doveri deontologici gravanti sui dipendenti pubblici.

Difatti, lโ€™Ateneo, avendo constatato il venir meno alla rinuncia effettuata nel corso del precedente procedimento disciplinare, ne ha intrapreso uno nuovo che รจ culminato in una piรน grave sanzione (sospensione) comminata proprio in relazione allโ€™inadempimento al precedente impegno unilaterale a non proporre ricorso.

Il Collegio mostra di ritenere tale sanzione irragionevole e sproporzionata.

Lโ€™irragionevolezza, in particolare, scaturisce dalla violazione del ยซprincipio di non contraddizione cui si ispira lโ€™intero ordinamento giuridico, poichรฉ il medesimo comportamento, che costituisce espressione di un principio fondamentale quale quello di difesa delle proprie posizioni giuridiche ex art. 24 e 113 Cost.ยป, รจ stato sanzionato quale illecita violazione di doveri deontologici. Inoltre, il diritto di difesa del dipendente non riguarda i doveri istituzionali dellโ€™ufficio ricoperto nรฉ si riverbera sullโ€™immagine esterna del docente. Infine, conclude il Collegio la sanzione ยซnon รจ neanche proporzionata alla gravitร  del fatto, trattandosi di un episodio isolato, contestualizzato nel procedimento disciplinare, privo di rilevanza esterna rispetto a tale fase di alterazione fisiologica del rapporto di lavoroยป.