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La legittimazione ad agire del vicino non richiede la prova di un preciso danno ambientale

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Consiglio di Stato, sez. II, Sentenza n. 2056 del 10.03.2021

1 – Legambiente e un cittadino impugnano una variante urbanistica, adottata da un Comune piemontese, che prevede un importante intervento di edificazione.

Il Comune contesta la legittimazione a impugnare tanto dellโ€™associazione quanto del cittadino (che abita nei pressi del luogo ove รจ previsto lโ€™intervento).

2 โ€“ Il Consiglio di Stato respinge entrambe le eccezioni.

Quanto a Legambiente, la Sezione rileva come essa siaโ€œassociazione nazionale individuata ai sensi dell’art. 13 L. n. 349-1986, la cui legittimazione ad agire รจ espressamente prevista dalla medesima norma all’art. 18, per ogni ipotesi in cui la iniziativa sia volta alla prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni con potenziale rischio o concreta verificazione di danno ambientaleโ€. Pertanto, in considerazione della legittimazione processuale speciale prevista per le associazioni riconosciute ex art. 310 d.lgs. n. 152-2006 ed ex art. 139 d.lgs. n. 206-2005, โ€œnon puรฒ dubitarsi della legittimazione ad agireโ€ dellโ€™associazione in questione.

Il concetto di tutela del bene ambiente va, infatti, inteso in senso ampio, โ€œpotendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all’ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura piรน circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, รจ possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l’ambienteโ€ (come avviene per il piano urbanistico di cui si discute).

3 โ€“ In merito alla legittimazione del singolo cittadino, il Collegio ricorda che il requisito della vicinitas รจ sufficiente a supportare la legittimazione e lโ€™interesse ad agire, poichรฉ essa aggiunge โ€œlโ€™elemento della differenziazione ad interessi qualificati in virtรน delle norme costituzionali o di quelle ordinarie nelle materie che di volta in volta vengono in rilievo (nel caso, lโ€™ambiente e l’urbanistica)โ€.

La circostanza che il ricorrente viva in prossimitร  del sito prescelto per la realizzazione dellโ€™intervento o abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalitร  negative,รจโ€œun elemento di per sรฉ qualificante dellโ€™interesse a ricorrereโ€. Anzi, precisa la Sezioneโ€œpretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio allโ€™ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dellโ€™interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettiveโ€.