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La legittimazione ad agire del vicino non richiede la prova di un preciso danno ambientale

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Consiglio di Stato, sez. II, Sentenza n. 2056 del 10.03.2021

1 – Legambiente e un cittadino impugnano una variante urbanistica, adottata da un Comune piemontese, che prevede un importante intervento di edificazione.

Il Comune contesta la legittimazione a impugnare tanto dell’associazione quanto del cittadino (che abita nei pressi del luogo ove Γ¨ previsto l’intervento).

2 – Il Consiglio di Stato respinge entrambe le eccezioni.

Quanto a Legambiente, la Sezione rileva come essa siaβ€œassociazione nazionale individuata ai sensi dell’art. 13 L. n. 349-1986, la cui legittimazione ad agire Γ¨ espressamente prevista dalla medesima norma all’art. 18, per ogni ipotesi in cui la iniziativa sia volta alla prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni con potenziale rischio o concreta verificazione di danno ambientale”. Pertanto, in considerazione della legittimazione processuale speciale prevista per le associazioni riconosciute ex art. 310 d.lgs. n. 152-2006 ed ex art. 139 d.lgs. n. 206-2005, β€œnon puΓ² dubitarsi della legittimazione ad agire” dell’associazione in questione.

Il concetto di tutela del bene ambiente va, infatti, inteso in senso ampio, β€œpotendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all’ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura piΓΉ circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, Γ¨ possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l’ambiente” (come avviene per il piano urbanistico di cui si discute).

3 – In merito alla legittimazione del singolo cittadino, il Collegio ricorda che il requisito della vicinitas Γ¨ sufficiente a supportare la legittimazione e l’interesse ad agire, poichΓ© essa aggiunge β€œl’elemento della differenziazione ad interessi qualificati in virtΓΉ delle norme costituzionali o di quelle ordinarie nelle materie che di volta in volta vengono in rilievo (nel caso, l’ambiente e l’urbanistica)”.

La circostanza che il ricorrente viva in prossimitΓ  del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento o abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalitΓ  negative,Γ¨β€œun elemento di per sΓ© qualificante dell’interesse a ricorrere”. Anzi, precisa la Sezioneβ€œpretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all’ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive”.