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La legittimazione ad agire del vicino non richiede la prova di un preciso danno ambientale
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Consiglio di Stato, sez. II, Sentenza n. 2056 del 10.03.2021
1 – Legambiente e un cittadino impugnano una variante urbanistica, adottata da un Comune piemontese, che prevede un importante intervento di edificazione.
Il Comune contesta la legittimazione a impugnare tanto dellβassociazione quanto del cittadino (che abita nei pressi del luogo ove Γ¨ previsto lβintervento).
2 β Il Consiglio di Stato respinge entrambe le eccezioni.
Quanto a Legambiente, la Sezione rileva come essa siaβassociazione nazionale individuata ai sensi dell’art. 13 L. n. 349-1986, la cui legittimazione ad agire Γ¨ espressamente prevista dalla medesima norma all’art. 18, per ogni ipotesi in cui la iniziativa sia volta alla prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni con potenziale rischio o concreta verificazione di danno ambientaleβ. Pertanto, in considerazione della legittimazione processuale speciale prevista per le associazioni riconosciute ex art. 310 d.lgs. n. 152-2006 ed ex art. 139 d.lgs. n. 206-2005, βnon puΓ² dubitarsi della legittimazione ad agireβ dellβassociazione in questione.
Il concetto di tutela del bene ambiente va, infatti, inteso in senso ampio, βpotendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all’ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura piΓΉ circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, Γ¨ possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l’ambienteβ (come avviene per il piano urbanistico di cui si discute).
3 β In merito alla legittimazione del singolo cittadino, il Collegio ricorda che il requisito della vicinitas Γ¨ sufficiente a supportare la legittimazione e lβinteresse ad agire, poichΓ© essa aggiunge βlβelemento della differenziazione ad interessi qualificati in virtΓΉ delle norme costituzionali o di quelle ordinarie nelle materie che di volta in volta vengono in rilievo (nel caso, lβambiente e l’urbanistica)β.
La circostanza che il ricorrente viva in prossimitΓ del sito prescelto per la realizzazione dellβintervento o abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalitΓ negative,Γ¨βun elemento di per sΓ© qualificante dellβinteresse a ricorrereβ. Anzi, precisa la Sezioneβpretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio allβambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dellβinteresse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettiveβ.