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Consenso dell’avente diritto e delitto di autolesioni

Applicazione dell’art. 5 c.c. e delitto di autolesioni ex art. 642 c.p. allo scopo di realizzare una frode assicurativa

Corte di Cassazione, sez. I Penale, 19 novembre 2019, n. 46895

Nell’ottica di delimitare l’operativitΓ  della scriminante del consenso dell’avente diritto rispetto al delitto di lesioni autoinflitto, il limite della disponibilitΓ  del diritto di cui all’art. 5 c.c. va inteso alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dal diritto alla salute.
Tale lettura interpreta la salute quale condizione di perfetto benessere fisico, mentale e sociale che non significa soltanto assenza di malattia: una disciplina che presuppone la coincidenza tra integritΓ  fisica e salute risulta non piΓΉ adeguata a proteggere l’individuo nel suo diritto fondamentale.
L’art. 5 c.c. deve essere inteso nel senso che vi sia la libertΓ  di disporre del proprio corpo nell’ottica di tutelare la salute dell’individuo quale sintesi del valore unitario e inscindibile della persona. Pertanto, devono ritenersi consentite “quelle diminuzioni permanenti dell’integritΓ  fisica finalizzate al mantenimento o al ristoro della salute… intesa quale benessere complessivo dell’individuo” (si ritengono quindi consentite quelle diminuzioni finalizzate al pieno sviluppo dell’identitΓ  personale (mutamento di sesso), all’autodeterminazione procreativa (sterilizzazione) o a un fine di disinteressata solideriatΓ  (donazioni di organi e tessuti).
Non sono, invece, consentite quelle mutilazioni operate per interessi diversi o per denaro poichΓ¨ in tal caso si abusa del corpo per “un fine illecito di vantaggio” di talchΓ¨ nessun efficacia scriminante puΓ² essere attribuita alla scriminante consenso dell’avente diritto che deve ritenersi prestato non validamente.
Nel caso di lesioni autoinflitte per frodare l’assicurazione, il consenso, reso in presenza di un divieto di legge, non puΓ² avere alcuna efficacia scriminante.