๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—: Diritto di cronaca e diritto all’oblio in rapporto al trascorrere del tempo

Diritto di cronaca e diritto all’oblio in rapporto al trascorrere del tempo

Corte di Cassazione, SS.UU. 22 luglio 2019 n. 19681

Va distinto il diritto di cronaca – che consiste al racconto di qualcosa che attiene al tempo in cui viene raccontato – dal diritto alla rievocazione (storiografica) di eventi di “cronaca” di un tempo passato, avulsi dal contesto presente.
Se mancano elementi tali da far ritornare di attualitร  un evento passato, la rievocazione va effettuata in forma anonima, senza riferimento ai dati personali dei soggetti allora coinvolti.
L’interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identitร  della singola persona che quel fatto ha compiuto.
Ferma rimanendo la libertร  di ripubblicare la notizia, quindi, si afferma che il trascorrere del tempo modifica l’esito del bilanciamento tra i contrapposti interessi e l’individuo che, all’epoca dei fatti, non avrebbe potuto opporre alcun diritto alla riservatezza, dopo lungo tempo, ha il diritto di riappropriarsi della propria storia personale, con prevalenza, quindi, del diritto all’oblio.

(caso di un individuo che, autore dell’omicidio della moglie 27 anni prima in un contesto familiare assai difficile, dopo 12 anni di carcere e un faticoso reinserimento nel tessuto sociale e produttivo, ha contestato la possibilitร  per un giornale locale di ripubblicare la notizia nonostante il lunghissimo tempo trascorso)