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Responsabilitร  amministratori in house e Corte dei Conti

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Corte di Cassazione, SS.UU. civili, ord. n. 32608 del 12 dicembre 2019

La Corte di Cassazione illustra le condizioni per lโ€™attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti del giudizio di responsabilitร  sugli amministratori delle societร  in house anche alla luce delle norme del T.U. sulle societร  partecipate (TUSP).

La giurisdizione contabile circa la responsabilitร  degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici richiede due elementi: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto ente od amministrazione al quale l’agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio; l’altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito della quale si รจ verificato l’evento, fonte di responsabilitร .

La Corte chiarisce, altresรฌ, che lโ€™individuazione dei due elementi non richiede un contesto del tutto pubblicistico essendo sufficiente che si stiano perseguendo le finalitร  proprie dellโ€™amministrazione pubblica, pur con strumenti di diritto privato, e che il rapporto di servizio puรฒ non coincidere con un vero e proprio rapporto di impiego: รจ sufficiente che il soggetto/ente esterno venga incaricato di svolgere, nellโ€™interesse della P.A. e con risorse pubbliche, un attivitร  per conto dellโ€™amministrazione (ad es., nel caso di concessione o in virtรน di altri rapporti contrattuali o, comunque, di titoli โ€“ anche atipici โ€“ che consentano di svolgere lโ€™attivitร  in questione).

Tuttavia, nel caso in cui ci si trovi di fronte a societร  partecipate, sottoposte in gran parte al regime privatistico e dotate di autonomia patrimoniale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario salvo che non sia configurabile un danno alla partecipazione (la soluzione giurisprudenziale รจ stata confermata dal TUSP, v. lโ€™art. 12 del d.lgs. 175/2016).

Le societร  in house, come stabilito dallo stesso art. 12 del TUSP, fanno eccezione a questa regola in quanto la forma societaria non muta la sostanza di un fenomeno in cui la societร  opera come unโ€™articolazione dellโ€™ente pubblico partecipante (per i requisiti dellโ€™in house, stabiliti a partire dalla nota Sentenza Teckal della C.G.U.E., v. lโ€™art. 5 d.lgs. 50/2016); gli amministratori delle societร  in house, coerentemente con tale ricostruzione, rispondono di danno erariale, sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.

La Corte passa, quindi, a esaminare il caso di una societร  in house dellโ€™ENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri), fondazione senza scopo di lucro e con personalitร  giuridica di diritto privato.

La Corte rileva che la fondazione, oltre a svolgere una finalitร  pubblicistica qual รจ quella previdenziale: รจ sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro che conserva penetranti poteri di controllo; รจ soggetta al controllo della Corte dei conti; รจ organismo di diritto pubblico ai fini dellโ€™applicazione della normativa in tema di appalti; รจ ricompresa nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche; ha il potere di esigere i contributi comโ€™รจ proprio degli enti previdenziali. Cionondimeno, le Sezioni Unite attribuiscono un rilievo dirimente alla natura di ente privato della fondazione che โ€œcome tale si presenta allโ€™esternoโ€ ed รจ esclusa dal novero delle pubbliche amministrazioni. Conseguente a una simile conclusione, รจ quella secondo cui lโ€™in house di un soggetto privato non puรฒ essere considerato alla pari di una societร  in house di un soggetto pubblico di talchรฉ la responsabilitร  dei suoi amministratori deve ritenersi soggetta al regime privatistico e, in quanto tale, compresa nella giurisdizione del G.O.

La Corte, pur dando atto tanto della rilevanza delle finalitร  perseguite e del concreto esplicarsi dellโ€™attivitร  ai fini della sottoposizione dei singoli enti al regime pubblicistico, regime che, quindi, ben puรฒ esplicarsi nei confronti di soggetti formalmente privati (si pensi alla nozione di organismo di diritto pubblico) quanto della connessa liquiditร  della nozione di ente pubblico ormai โ€œfunzionale e cangianteโ€, applica un criterio rigidamente formale per regolare il riparto in rapporto a un ente che presenta numerosi tratti di pubblicitร  come sopra descritti.

Una simile linea interpretativa, peraltro, non รจ nuova e giร  ha trovato applicazione, fra lโ€™altro, in tema di assunzioni operate dalle societร  partecipate (lโ€™attribuzione giurisprudenziale della relativa giurisdizione al G.O., ha trovato conferma nel TUSP, v. lโ€™art. 19 co. 4 del d.lgs. 175/2016), ma continua a suscitare perplessitร  rispetto a enti dotati di poteri pubblici (prelievo dei contributi previdenziali) e sottoposto per molti aspetti a un regime amministrativo.