π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ’ ππ’πœπžπ¦π›π«πž πŸπŸŽπŸπŸ—: rapporti tra i reati di incendio e di danneggiamento seguito da incendio

Rapporti tra i reati di incendio e di danneggiamento seguito da incendio

#incendio #danneggiamento #elementopsicologico

Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 47596 del 22 novembre 2019

La differenza tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (424 c.p.) e di incendio (423 c.p.) Γ¨ nell’elemento psicologico del reato che, nel caso dell’incendio, Γ¨ il dolo generico, mentre, nel caso del danneggiamento seguito da incendio Γ¨ il dolo specifico di danneggiamento (β€œal solo scopo di danneggiare la cosa altrui”).

L’incendio consiste in un evento che sviluppa fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumitΓ .

La Sentenza chiarisce che il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, “ex ante” e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l’intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme.

Il pericolo di incendio si atteggia quale condizione obiettiva di punibilitΓ  del reato di cui all’art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio). La Cassazione precisa, peraltro, che, seppur commessa al fine di danneggiare, la condotta tale da ricomprendere senz’altro la volontΓ  di determinare l’insorgenza di un fuoco destinato a propagarsi va punita ai sensi dell’art. 423 c.p. (incendio); in tal caso, infatti, sussiste la coscienza e volontΓ  di cagionare un fatto di entitΓ  tale da assumere le dimensioni previste dall’art. 423 cod. pen. di talchΓ¨ β€œΓ¨ applicabile quest’ultima norma e non l’art. 424 cod. pen., nel quale l’incendio Γ¨ contemplato come evento che esula dall’intenzione dell’agente”.

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In tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, “ex ante” e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l’intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme“).

3. Quanto al terzo motivo, concernete il dolo specifico, va al riguardo rammentato che i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico in quanto mentre il primo Γ¨ connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontΓ  di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumitΓ , il secondo Γ¨ connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverΓ  un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258942: “Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) Γ¨ costituito dall’elemento psicologico del reato. Nell’ipotesi prevista dall’art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioΓ¨ nella volontΓ  di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non puΓ² facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all’art.424 cod. pen. Γ¨ caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverΓ  un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attivitΓ  si associa la coscienza e la volontΓ  di cagionare un fatto di entitΓ  tale da assumere le dimensioni previste dall’art. 423 cod. pen., Γ¨ applicabile quest’ultima norma e non l’art. 424 cod. pen., nel quale l’incendio Γ¨ contemplato come evento che esula dall’intenzione dell’agente”).

Per l’integrazione del delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall’art. 424 cod. pen., Γ¨ dunque necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest’ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto Γ¨ qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata (Sez. 2, n. 17558 del 08/03/2017, Pantano, Rv. 269466); il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicchΓ© non Γ¨ ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualitΓ  o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare nΓ© un incendio nΓ© il pericolo di un incendio, Γ¨ configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa piΓΉ propriamente un delitto contro la pubblica incolumitΓ  e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832).