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RISPOSTA: Quando un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia giร  pubblicata – la quale, all’epoca, rivestiva un interesse pubblico – egli non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti che non puรฒ godere della stessa garanzia costituzionale che รจ prevista per il diritto di cronaca.
Una simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perchรจ nessuna particolare utilitร  puรฒ trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto.
Difatti, l’interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identitร  della singola persona che quel fatto ha compiuto (Cass., Sez. Unite, n. 19681 del 22.7.2019)