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No alla solidarietΓ per il contratto autonomo di garanzia
Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 32402 dellβ11 dicembre 2019
#solidarietΓ #contrattoautonomodigaranzia
La Corte, dopo aver operato una ricostruzione dellβistituto della solidarietΓ passiva, la esclude nel caso di specie.
La solidarietΓ debitoria ben puΓ² scaturire da fattispecie diverse collegate da nessi che valgano a farle considerare come un unicum o, comunque, quando lβadempimento di uno sia tale da liberare gli altri debitori.
La solidarietΓ dipende, quindi, non tanto dallβunicitΓ del fatto costitutivo, ma dallβidentitΓ della prestazione (eadem res debita), identitΓ di tipo funzionale da valutare su un piano qualitativo piΓΉ che quantitativo.
Nel caso del contratto autonomo di garanzia, lβobbligazione del garante e quella del debitore principale non sono qualitativamente omogenee per la natura indennitaria dellβobbligazione del garante che deve tenere indenne il creditore dallβinadempimento del debitore principale. LβidentitΓ naturalistica della prestazione, quindi, non corrisponde a unβidentitΓ funzionale delle due obbligazioni che restano distinte nonostante che il rapporto di valuta e quello di garanzia non siano del tutto slegati per lβapplicazione di istituti quali lβexceptio doli generalis.
βLa causa concreta del contratto autonomo Γ¨, infatti, quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, come nelle obbligazioni solidali in genere, Γ¨ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, a differenza della fiudeiussione, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all’adempimento del debito principale, bensΓ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitoreβ.
Alla luce di queste argomentazioni, la Corte ha escluso la solidarietΓ tra garante e obbligato principale in una fattispecie contraddistinta dalla presenza di un contratto autonomo di garanzia.
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2.1. Γ infatti vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte il carattere della solidarietΓ ben puΓ² prescindere da una rigida applicazione della c.d. eadem causa obligandi, affermandosi che la solidarietΓ sussiste non giΓ quando sia fonte dell’obbligazione, ma quando piΓΉ soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicchΓ¨ l’adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti (Cass. 13 luglio 2010 n.16391): si precisa al riguardo che la eadem causa si riscontra non solo quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse, collegate da nessi che valgano a farle considerare come un complesso unitario (Cass. Sez. U. n.423/1988).
2.1.1. L’unicitΓ dal fatto costitutivo non Γ¨ invero previsto dall’art.1292 c.c., nΓ© appare desumibile dalla ricostruzione sistematica dell’istituto, che pone anzi, all’art. 1294 c.c. una presunzione di solidarietΓ tra piΓΉ condebitori, se non risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
2.1.2. A parte l’espressa previsione dell’art. 2055 c.c., del resto, il nostro ordinamento conosce diverse ipotesi di solidarietΓ , in presenza di differenti fonti contrattuali di responsabilitΓ come nell’ipotesi di responsabilitΓ di appaltatore e progettista o direttore dei lavori nei confronti del committente (ex multis Cass. 20294 del 2004), o in materia di concorrente inadempimento del venditore ai propri obblighi traslativi e del notaio in relazione all’obbligo di diligenza nella propria prestazione professionale(Cass. 15305/2013).
3. CiΓ² che qualifica la solidarietΓ Γ¨ dunque l’identitΓ della prestazione (eadem res debita), “essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati non giΓ a piΓΉ prestazioni identiche, ma ad un’unica prestazione” (cosΓ, Cass. 2120 del 1996).
3.1. IdentitΓ della prestazione implica che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione, cioΓ¨ che la prestazione ha il medesimo contenuto per tutti. La valutazione della prestazione, ai fini della sua identitΓ , deve dunque effettuarsi non su base meramente “quantitativa”, ma “qualitativa”, quale identitΓ funzionale.
3.2. Tale requisito va distinto dall’identitΓ della fonte dell’obbligazione ed implica una valutazione dell’intrinseco contenuto delle prestazioni, quali espressione della medesima regolazione di interessi.
4. Se cosΓ va intesa l’identitΓ di prestazioni ai fini della solidarietΓ , appare arduo ravvisare tale elemento nel caso del contratto autonomo di garanzia, il cui contenuto quale concretamente pattuito dalle parti nella presente fattispecie non viene peraltro riportato nel ricorso.
4.1.Nel contratto autonomo di garanzia non puΓ² ravvisarsi una prestazione omogenea rispetto a quella del debitore principale atteso la natura indennitaria della relativa obbligazione: l’obbligo del garante non Γ¨ quello di adempiere la medesima prestazione dell’obbligato principale, ma di tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore principale.
4.2.Lo schema negoziale della garanzia autonoma, secondo la ricostruzione giurisprudenziale della fattispecie, infatti, assume quale elemento essenziale del rapporto di garanzia l’inopponibilitΓ da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, sΓ¬ che l’elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltΓ di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista: analogamente alla garanzia cauzionale, dunque, viene attribuito al creditore un potere di autotutela, potendo egli incamerare la somma di in caso di inadempimento dell’obbligazione, svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale. (CosΓ¬ Cass.,Sez.U. n.3497 del 2010).
Se dunque in tal caso, in una prospettiva meramente naturalistica, l’oggetto delle prestazioni Γ¨ corrispondente (ma nella loro autonomia le parti potrebbero ben prevedere un diverso contenuto dell’obbligazione di garanzia) ciΓ² non implica identitΓ delle prestazioni che restano disomogenee e qualitativamente distinte.
5. E’ vero che non Γ¨ configurabile la assoluta insensibilitΓ tra il rapporto di valuta e quello di garanzia avuto riguardo all’exceptio doli generalisseupresentis, opponibile dal garante all’escussione del debito, ed Γ¨ altresΓ vero che lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non puΓ² spingersi sino alla stessa esistenza del rapporto principale, che costituisce il termine di riferimento della garanzia autonoma(Cass.15216 del 2012).
5.1. Al riguardo vale richiamare la giΓ citata pronuncia n.3497 del 2010 delle Sez. U. secondo la quale il regime autonomo del “garantievertrag” trova un limite quando: a) le eccezioni attengano alla validitΓ dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario; b) il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; c) la nullitΓ del contratto-base dipenda da contrarietΓ a norme imperative o illiceitΓ della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta; d) sia proponibile la c.d. excepito doli generalis perchΓ© risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzioen dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
Β 6. La limitata rilevanza del rapporto principale sul rapporto che nasce dal contratto autonomo di garanzia, peraltro, Γ¨ del tutto irrilevante ai fini della valutazione di omogeneitΓ delle prestazioni. 6.1. Ed invero Γ¨ ben possibile, come appunto nella fattispecie presa in esame dalla pronuncia n.3947/2010 delle sezioni unite di questa Corte, che la prestazione principale e quella oggetto del contratto autonomo siano del tutto difformi, rientrando nell’ambito di applicazione del contratto autonomo l’ipotesi di polizza fiudeiussoria che accede ad un contratto di appalto.
In tal caso la prestazione – di facere – dell’appaltatore viene garantita da una polizza fideiussoria, quale strumento che, non potendo surrogare l’adempimento specifico di detta obbligazione , connotata dal carattere della infungibilitΓ , ha la funzione di assicurare il soddisfacimento dell’interesse economico compromesso dall’inadempimento.
7. Una volta affermato che funzione essenziale del contratto autonomo di garanzia(ed a tal riguardo esso Γ¨ meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.) Γ¨ quella di attribuire al creditore un potere di autotutela, che puΓ² essere conferito al creditore solo da una garanzia a prima richiesta, deve altresΓ ritenersi che la prestazione principale e quella di garanzia, quando anche corrispondenti, non siano perΓ² omogenee, con conseguente venir meno dell’identitΓ (anche funzionale) richiesta dall’art. 1292 c.c., che giustifica da un lato l’aggravamento della posizione obbligatoria dei condebitori e dall’altro la estensione, con i limiti di legge, delle vicende che concernono i singoli rapporti.