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No alla solidarietร  per il contratto autonomo di garanzia

Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 32402 dellโ€™11 dicembre 2019

#solidarietร  #contrattoautonomodigaranzia

La Corte, dopo aver operato una ricostruzione dellโ€™istituto della solidarietร  passiva, la esclude nel caso di specie.

La solidarietร  debitoria ben puรฒ scaturire da fattispecie diverse collegate da nessi che valgano a farle considerare come un unicum o, comunque, quando lโ€™adempimento di uno sia tale da liberare gli altri debitori.

La solidarietร  dipende, quindi, non tanto dallโ€™unicitร  del fatto costitutivo, ma dallโ€™identitร  della prestazione (eadem res debita), identitร  di tipo funzionale da valutare su un piano qualitativo piรน che quantitativo.

Nel caso del contratto autonomo di garanzia, lโ€™obbligazione del garante e quella del debitore principale non sono qualitativamente omogenee per la natura indennitaria dellโ€™obbligazione del garante che deve tenere indenne il creditore dallโ€™inadempimento del debitore principale. Lโ€™identitร  naturalistica della prestazione, quindi, non corrisponde a unโ€™identitร  funzionale delle due obbligazioni che restano distinte nonostante che il rapporto di valuta e quello di garanzia non siano del tutto slegati per lโ€™applicazione di istituti quali lโ€™exceptio doli generalis.

โ€œLa causa concreta del contratto autonomo รจ, infatti, quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, come nelle obbligazioni solidali in genere, รจ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, a differenza della fiudeiussione, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all’adempimento del debito principale, bensรญ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitoreโ€.

Alla luce di queste argomentazioni, la Corte ha escluso la solidarietร  tra garante e obbligato principale in una fattispecie contraddistinta dalla presenza di un contratto autonomo di garanzia.

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2.1. รˆ infatti vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte il carattere della solidarietร  ben puรฒ prescindere da una rigida applicazione della c.d. eadem causa obligandi, affermandosi che la solidarietร  sussiste non giร  quando sia fonte dell’obbligazione, ma quando piรน soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicchรจ l’adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti (Cass. 13 luglio 2010 n.16391): si precisa al riguardo che la eadem causa si riscontra non solo quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse, collegate da nessi che valgano a farle considerare come un complesso unitario (Cass. Sez. U. n.423/1988).

2.1.1. L’unicitร  dal fatto costitutivo non รจ invero previsto dall’art.1292 c.c., nรฉ appare desumibile dalla ricostruzione sistematica dell’istituto, che pone anzi, all’art. 1294 c.c. una presunzione di solidarietร  tra piรน condebitori, se non risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

2.1.2. A parte l’espressa previsione dell’art. 2055 c.c., del resto, il nostro ordinamento conosce diverse ipotesi di solidarietร , in presenza di differenti fonti contrattuali di responsabilitร  come nell’ipotesi di responsabilitร  di appaltatore e progettista o direttore dei lavori nei confronti del committente (ex multis Cass. 20294 del 2004), o in materia di concorrente inadempimento del venditore ai propri obblighi traslativi e del notaio in relazione all’obbligo di diligenza nella propria prestazione professionale(Cass. 15305/2013).

3. Ciรฒ che qualifica la solidarietร  รจ dunque l’identitร  della prestazione (eadem res debita), “essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati non giร  a piรน prestazioni identiche, ma ad un’unica prestazione” (cosรญ, Cass. 2120 del 1996).

3.1. Identitร  della prestazione implica che tutti i debitori sono obbligati per la medesima prestazione, cioรจ che la prestazione ha il medesimo contenuto per tutti. La valutazione della prestazione, ai fini della sua identitร , deve dunque effettuarsi non su base meramente “quantitativa”, ma “qualitativa”, quale identitร  funzionale.

3.2. Tale requisito va distinto dall’identitร  della fonte dell’obbligazione ed implica una valutazione dell’intrinseco contenuto delle prestazioni, quali espressione della medesima regolazione di interessi.

4. Se cosรญ va intesa l’identitร  di prestazioni ai fini della solidarietร , appare arduo ravvisare tale elemento nel caso del contratto autonomo di garanzia, il cui contenuto quale concretamente pattuito dalle parti nella presente fattispecie non viene peraltro riportato nel ricorso.

4.1.Nel contratto autonomo di garanzia non puรฒ ravvisarsi una prestazione omogenea rispetto a quella del debitore principale atteso la natura indennitaria della relativa obbligazione: l’obbligo del garante non รจ quello di adempiere la medesima prestazione dell’obbligato principale, ma di tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore principale.

4.2.Lo schema negoziale della garanzia autonoma, secondo la ricostruzione giurisprudenziale della fattispecie, infatti, assume quale elemento essenziale del rapporto di garanzia l’inopponibilitร  da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, sรฌ che l’elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltร  di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista: analogamente alla garanzia cauzionale, dunque, viene attribuito al creditore un potere di autotutela, potendo egli incamerare la somma di in caso di inadempimento dell’obbligazione, svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale. (Cosรฌ Cass.,Sez.U. n.3497 del 2010).

Se dunque in tal caso, in una prospettiva meramente naturalistica, l’oggetto delle prestazioni รจ corrispondente (ma nella loro autonomia le parti potrebbero ben prevedere un diverso contenuto dell’obbligazione di garanzia) ciรฒ non implica identitร  delle prestazioni che restano disomogenee e qualitativamente distinte.

5. E’ vero che non รจ configurabile la assoluta insensibilitร  tra il rapporto di valuta e quello di garanzia avuto riguardo all’exceptio doli generalisseupresentis, opponibile dal garante all’escussione del debito, ed รจ altresรญ vero che lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non puรฒ spingersi sino alla stessa esistenza del rapporto principale, che costituisce il termine di riferimento della garanzia autonoma(Cass.15216 del 2012).

5.1. Al riguardo vale richiamare la giร  citata pronuncia n.3497 del 2010 delle Sez. U. secondo la quale il regime autonomo del “garantievertrag” trova un limite quando: a) le eccezioni attengano alla validitร  dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario; b) il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; c) la nullitร  del contratto-base dipenda da contrarietร  a norme imperative o illiceitร  della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta; d) sia proponibile la c.d. excepito doli generalis perchรฉ risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzioen dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa.

ย 6. La limitata rilevanza del rapporto principale sul rapporto che nasce dal contratto autonomo di garanzia, peraltro, รจ del tutto irrilevante ai fini della valutazione di omogeneitร  delle prestazioni. 6.1. Ed invero รจ ben possibile, come appunto nella fattispecie presa in esame dalla pronuncia n.3947/2010 delle sezioni unite di questa Corte, che la prestazione principale e quella oggetto del contratto autonomo siano del tutto difformi, rientrando nell’ambito di applicazione del contratto autonomo l’ipotesi di polizza fiudeiussoria che accede ad un contratto di appalto.

In tal caso la prestazione – di facere – dell’appaltatore viene garantita da una polizza fideiussoria, quale strumento che, non potendo surrogare l’adempimento specifico di detta obbligazione , connotata dal carattere della infungibilitร , ha la funzione di assicurare il soddisfacimento dell’interesse economico compromesso dall’inadempimento.

7. Una volta affermato che funzione essenziale del contratto autonomo di garanzia(ed a tal riguardo esso รจ meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.) รจ quella di attribuire al creditore un potere di autotutela, che puรฒ essere conferito al creditore solo da una garanzia a prima richiesta, deve altresรญ ritenersi che la prestazione principale e quella di garanzia, quando anche corrispondenti, non siano perรฒ omogenee, con conseguente venir meno dell’identitร  (anche funzionale) richiesta dall’art. 1292 c.c., che giustifica da un lato l’aggravamento della posizione obbligatoria dei condebitori e dall’altro la estensione, con i limiti di legge, delle vicende che concernono i singoli rapporti.