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Espropri – La Plenaria sulla rinuncia abdicativa e l’acquisizione sanante

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 2 del 20 gennaio 2020

#rinunciaabdicativa #42bis #espropriazioni

Lโ€™affermazione del principio di legalitร 

Segnalazione dโ€™obbligo di questa interessante Sentenza dell’Adunanza Plenaria che chiude il dibattito (o almeno si spera) sullโ€™ammissibilitร  della rinuncia abdicativa nelle fattispecie in cui puรฒ essere applicato lโ€™art. 42 bis del Testo unico delle espropriazioni(d.P.R. n. 327-2001).

Al fine di evitare la restituzione del bene irreversibilmente trasformato nonostante lโ€™illegittimitร  (o la mancata conclusione) del procedimento espropriativo e una volta divenuto inapplicabile il controverso istituto della cd. accessione invertita, un noto orientamento giurisprudenziale ha fatto ricorso appunto all’istituto della rinuncia abdicativa. In particolare, si riteneva che la richiesta del risarcimento del danno da parte del soggetto il cui bene era stato trasformato implicasse la rinuncia alla proprietร  del bene che passava, quindi, all’autoritร  espropriante.

La Plenaria sostiene che tale tesi non sia (piรน) accettabile nella misura in cui esiste uno strumento provvedimentale tipico per determinare il passaggio della proprietร  allโ€™espropriante che รจ, appunto, lโ€™acquisizione di cui allโ€™art. 42 bis cit.

In tal senso, si rileva che la previsione di uno strumento alternativo e atipico, qual รจ la rinuncia, che comporti la perdita della proprietร  in capo al privato ricadrebbe nei vizi che hanno indotto a ritenere la occupazione acquisitiva contraria alla Convenzione Europea – in particolare per quanto riguarda l’art. 1 del primo protocollo Addizionale (ex multis, sentenza CEDU 17 novembre 2005) โ€“ e, conseguentemente, alla Costituzione.

Inoltre, la soluzione appare incompatibile con il rispetto del principio di legalitร . Rammenta, in proposito, il Supremo Consesso che โ€œai sensi dellโ€™art. 42, commi 2 e 3 Cost., la proprietร  privata รจ riconosciuta e garantita dalla legge (che, peraltro, โ€œne determina i modi di acquistoโ€) e puรฒ essere, โ€œnei casi preveduti dalla leggeโ€, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generaleโ€. Ebbene, โ€œla rinuncia abdicativa non costituisce uno dei casi previsti dalla leggeโ€.

La rinuncia abdicativa, infine, si sostanzierebbe nellโ€™inammissibile attribuzione al proprietario del bene di una sorta di diritto potestativo idoneo a trasferire la proprietร  allโ€™amministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno, cosรฌ eliminando la possibilitร  di scelta che lโ€™art. 42 bis cit. attribuisce allโ€™amministrazione.

La conclusione รจ che lโ€™applicabilitร  della rinuncia abdicativa poteva essere accettata nellโ€™incerto quadro ordinamentale previgente, ma non dopo che รจ stato introdotto nellโ€™ordinamento un istituto tipico, tale, peraltro, da evitare i dubbi di costituzionalitร  (Corte costituzionale 30 aprile 2015, n. 71) in cui erano incorsi i primi tentativi di evitare la restituzione del bene trasformato irreversibilmente.

Conseguentemente, neppure la compresenza di una Sentenza di condanna al risarcimento e del relativo atto di liquidazione comporta il trasferimento della proprietร .

Lโ€™unica possibilitร  per trasferire la proprietร  al di fuori dello schema dellโ€™art. 42 bis T.U. Espr. resta quella di stipulare un contratto di natura transattiva.

Argomenti sistematici che escludono lโ€™effetto acquisitivo

La Plenaria va oltre e contesta lโ€™ammissibilitร  logico-giuridica della rinuncia abdicativa in simili fattispecie a prescindere dalla specifica tematica delle โ€œespropriazioni indiretteโ€ e della loro compatibilitร  con la CEDU (e con la Costituzione).

Si afferma che la rinuncia abdicativa รจ istituto che puรฒ, al piรน, comportare la perdita della proprietร  in capo al rinunciante, ma non lโ€™acquisizione da parte dellโ€™autoritร  espropriante. Lโ€™eventuale rinuncia abdicativa alla proprietร  di un immobile, infatti, comporta che lโ€™immobile venga acquisito a titolo originario dallo Stato, mentre non puรฒ comportare un trasferimento a un soggetto pubblico determinato (lโ€™autoritร  espropriante).

Inoltre, la mera richiesta risarcitoria non puรฒ comportare che implicitamente si dia per acquisita la volontร  abdicativa: per un verso, la teorica degli atti impliciti, di matrice pubblicistica, non puรฒ trovare piena applicazione per gli atti di un privato e, per altro verso, non รจ detto che la volontร  di vedere riparato un illecito comporti univocamente la volontร  di rinunciare alla proprietร .

Le conseguenze processuali

Se la ricostruzione, sul piano del diritto sostanziale, รจ del tutto convincente, meno chiara, sul piano processuale, รจ la conclusione per cui un ricorso che recasse la sola domanda risarcitoria sarebbe inammissibile โ€œin quanto essa si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico previsto dalla leggeโ€. Piuttosto, deve dirsi che la domanda risarcitoria eventualmente proposta non comporta alcun trasferimento di proprietร  e non fa venir meno lโ€™obbligo restitutorio, salvo che non sia accompagnata da un apposito negozio idoneo a trasferire la proprietร .

La stessa Plenaria, del resto, non โ€œesclude che il giudice possa, nondimeno, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, accogliere la domandaโ€ risarcitoria in quanto โ€œa ben vedereโ€ essa โ€œal pari delle altre domande che contestino la validitร  della procedura espropriativa, consiste essenzialmente nellโ€™accertamento di tale illegittimitร  e nella scelta del conseguente rimedio tra quelli previsti dalla leggeโ€.

รˆ precisato, poi, che la scelta di effettuare o meno lโ€™acquisizione ex art. 42 bis cit. compete solo all’amministrazione che ha il potere-dovere di effettuare la relativa valutazione. In mancanza di una determinazione in merito, si potrร  attivare il rimedio del silenzio ex art. 117 c.p.a. e, qualora sia nominato il commissario ad acta (tanto in sede di cognizione quanto in quella di ottemperanza), questi potrร  emanare, in luogo dellโ€™amministrazione, il provvedimento di acquisizione.

Coerentemente con quanto precede, รจ, invece, escluso che il giudice, in sede di legittimitร , possa emanare pronunce che determinino lโ€™effetto acquisitivo.