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Espropri – La Plenaria sulla rinuncia abdicativa e l’acquisizione sanante
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 2 del 20 gennaio 2020
#rinunciaabdicativa #42bis #espropriazioni
Lβaffermazione del principio di legalitΓ
Segnalazione dβobbligo di questa interessante Sentenza dell’Adunanza Plenaria che chiude il dibattito (o almeno si spera) sullβammissibilitΓ della rinuncia abdicativa nelle fattispecie in cui puΓ² essere applicato lβart. 42 bis del Testo unico delle espropriazioni(d.P.R. n. 327-2001).
Al fine di evitare la restituzione del bene irreversibilmente trasformato nonostante lβillegittimitΓ (o la mancata conclusione) del procedimento espropriativo e una volta divenuto inapplicabile il controverso istituto della cd. accessione invertita, un noto orientamento giurisprudenziale ha fatto ricorso appunto all’istituto della rinuncia abdicativa. In particolare, si riteneva che la richiesta del risarcimento del danno da parte del soggetto il cui bene era stato trasformato implicasse la rinuncia alla proprietΓ del bene che passava, quindi, all’autoritΓ espropriante.
La Plenaria sostiene che tale tesi non sia (piΓΉ) accettabile nella misura in cui esiste uno strumento provvedimentale tipico per determinare il passaggio della proprietΓ allβespropriante che Γ¨, appunto, lβacquisizione di cui allβart. 42 bis cit.
In tal senso, si rileva che la previsione di uno strumento alternativo e atipico, qual Γ¨ la rinuncia, che comporti la perdita della proprietΓ in capo al privato ricadrebbe nei vizi che hanno indotto a ritenere la occupazione acquisitiva contraria alla Convenzione Europea – in particolare per quanto riguarda l’art. 1 del primo protocollo Addizionale (ex multis, sentenza CEDU 17 novembre 2005) β e, conseguentemente, alla Costituzione.
Inoltre, la soluzione appare incompatibile con il rispetto del principio di legalitΓ . Rammenta, in proposito, il Supremo Consesso che βai sensi dellβart. 42, commi 2 e 3 Cost., la proprietΓ privata Γ¨ riconosciuta e garantita dalla legge (che, peraltro, βne determina i modi di acquistoβ) e puΓ² essere, βnei casi preveduti dalla leggeβ, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generaleβ. Ebbene, βla rinuncia abdicativa non costituisce uno dei casi previsti dalla leggeβ.
La rinuncia abdicativa, infine, si sostanzierebbe nellβinammissibile attribuzione al proprietario del bene di una sorta di diritto potestativo idoneo a trasferire la proprietΓ allβamministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno, cosΓ¬ eliminando la possibilitΓ di scelta che lβart. 42 bis cit. attribuisce allβamministrazione.
La conclusione Γ¨ che lβapplicabilitΓ della rinuncia abdicativa poteva essere accettata nellβincerto quadro ordinamentale previgente, ma non dopo che Γ¨ stato introdotto nellβordinamento un istituto tipico, tale, peraltro, da evitare i dubbi di costituzionalitΓ (Corte costituzionale 30 aprile 2015, n. 71) in cui erano incorsi i primi tentativi di evitare la restituzione del bene trasformato irreversibilmente.
Conseguentemente, neppure la compresenza di una Sentenza di condanna al risarcimento e del relativo atto di liquidazione comporta il trasferimento della proprietΓ .
Lβunica possibilitΓ per trasferire la proprietΓ al di fuori dello schema dellβart. 42 bis T.U. Espr. resta quella di stipulare un contratto di natura transattiva.
Argomenti sistematici che escludono lβeffetto acquisitivo
La Plenaria va oltre e contesta lβammissibilitΓ logico-giuridica della rinuncia abdicativa in simili fattispecie a prescindere dalla specifica tematica delle βespropriazioni indiretteβ e della loro compatibilitΓ con la CEDU (e con la Costituzione).
Si afferma che la rinuncia abdicativa Γ¨ istituto che puΓ², al piΓΉ, comportare la perdita della proprietΓ in capo al rinunciante, ma non lβacquisizione da parte dellβautoritΓ espropriante. Lβeventuale rinuncia abdicativa alla proprietΓ di un immobile, infatti, comporta che lβimmobile venga acquisito a titolo originario dallo Stato, mentre non puΓ² comportare un trasferimento a un soggetto pubblico determinato (lβautoritΓ espropriante).
Inoltre, la mera richiesta risarcitoria non puΓ² comportare che implicitamente si dia per acquisita la volontΓ abdicativa: per un verso, la teorica degli atti impliciti, di matrice pubblicistica, non puΓ² trovare piena applicazione per gli atti di un privato e, per altro verso, non Γ¨ detto che la volontΓ di vedere riparato un illecito comporti univocamente la volontΓ di rinunciare alla proprietΓ .
Le conseguenze processuali
Se la ricostruzione, sul piano del diritto sostanziale, Γ¨ del tutto convincente, meno chiara, sul piano processuale, Γ¨ la conclusione per cui un ricorso che recasse la sola domanda risarcitoria sarebbe inammissibile βin quanto essa si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico previsto dalla leggeβ. Piuttosto, deve dirsi che la domanda risarcitoria eventualmente proposta non comporta alcun trasferimento di proprietΓ e non fa venir meno lβobbligo restitutorio, salvo che non sia accompagnata da un apposito negozio idoneo a trasferire la proprietΓ .
La stessa Plenaria, del resto, non βesclude che il giudice possa, nondimeno, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, accogliere la domandaβ risarcitoria in quanto βa ben vedereβ essa βal pari delle altre domande che contestino la validitΓ della procedura espropriativa, consiste essenzialmente nellβaccertamento di tale illegittimitΓ e nella scelta del conseguente rimedio tra quelli previsti dalla leggeβ.
Γ precisato, poi, che la scelta di effettuare o meno lβacquisizione ex art. 42 bis cit. compete solo all’amministrazione che ha il potere-dovere di effettuare la relativa valutazione. In mancanza di una determinazione in merito, si potrΓ attivare il rimedio del silenzio ex art. 117 c.p.a. e, qualora sia nominato il commissario ad acta (tanto in sede di cognizione quanto in quella di ottemperanza), questi potrΓ emanare, in luogo dellβamministrazione, il provvedimento di acquisizione.
Coerentemente con quanto precede, Γ¨, invece, escluso che il giudice, in sede di legittimitΓ , possa emanare pronunce che determinino lβeffetto acquisitivo.