π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ– 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐒𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: Il vitalizio assistenziale e l’infungibilitΓ  dell’obbligato

Il vitalizio assistenziale e l’infungibilitΓ  dell’obbligato

Cassazione civile sez. II, n. 1080 del 20 gennaio 2020

#vitalizioassistenziale #fungibilitΓ obbligato #inadempimento #prova

Protagonista della traccia di civile del concorso in magistratura indetto con D.M. 9 dicembre 1998 (che ha prodotto una fiera generazione di magistratiΒ  ), il contratto β€œatipico” di vitalizio assistenziale (in questo caso, definito β€œalimentare”) Γ¨ oggetto di questa recente Sentenza.

La questione riguarda tre generazioni. La nonna cede il proprio appartamento alla nipote in cambio dell’assistenza e del mantenimento a vita. La nipote, tuttavia, non ottempera in prima persona all’obbligo di assistenza che trasferisce alla madre (nonchΓ© figlia della vitaliziata). La nonna agisce per l’inadempimento dell’obbligo contestando anche la sostituzione del vitaliziante.

La Corte di merito ritiene che l’inadempimento non sia dimostrato β€œperchΓ¨ il contenuto …affettivo della prestazione Γ¨ sorretto nella specie da un medesimo afflato, posti i rapporti di madre e figlia” tra la vitaliziata e colei che ha concretamente prestato l’assistenza dovuta.

Tale conclusione non regge al vaglio di legittimitΓ  in quanto nel contratto atipico di vitalizio assistenziale, salvo che non vi sia una pattuizione espressa che lo consenta, la persona del vitaliziante Γ¨, di norma, non sostituibile (a differenza di quanto avviene nel contratto tipico di rendita vitalizia). Si tratta, infatti, di un contratto caratterizzato dall’intuitu personae in ragione β€œdella natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziato”.

Inoltre, si ribadisce che il vitializiato-creditore, secondo l’ordinario criterio dell’onere della prova in tema di obbligazioni, deve limitarsi a provare il fatto costitutivo dell’obbligazione assistenziale mentre grava sul vitaliziante-debitore la prova di averlo correttamente adempiuto.

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Questi i principi di diritto a cui dovrΓ  attenersi il giudice del rinvio:

β€œ- nel contratto atipico di “vitalizio alimentare” le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato;

– nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione dell’atipico contratto di “vitalizio alimentare” per inadempimento del vitaliziante, quest’ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto Γ¨ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.