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Il vitalizio assistenziale e l’infungibilitΓ dell’obbligato
Cassazione civile sez. II, n. 1080 del 20 gennaio 2020
#vitalizioassistenziale #fungibilitΓ obbligato #inadempimento #prova
Protagonista della traccia di civile del concorso in magistratura indetto con D.M. 9 dicembre 1998 (che ha prodotto una fiera generazione di magistratiΒ ), il contratto βatipicoβ di vitalizio assistenziale (in questo caso, definito βalimentareβ) Γ¨ oggetto di questa recente Sentenza.
La questione riguarda tre generazioni. La nonna cede il proprio appartamento alla nipote in cambio dellβassistenza e del mantenimento a vita. La nipote, tuttavia, non ottempera in prima persona allβobbligo di assistenza che trasferisce alla madre (nonchΓ© figlia della vitaliziata). La nonna agisce per lβinadempimento dellβobbligo contestando anche la sostituzione del vitaliziante.
La Corte di merito ritiene che lβinadempimento non sia dimostrato βperchΓ¨ il contenuto β¦affettivo della prestazione Γ¨ sorretto nella specie da un medesimo afflato, posti i rapporti di madre e figliaβ tra la vitaliziata e colei che ha concretamente prestato lβassistenza dovuta.
Tale conclusione non regge al vaglio di legittimitΓ in quanto nel contratto atipico di vitalizio assistenziale, salvo che non vi sia una pattuizione espressa che lo consenta, la persona del vitaliziante Γ¨, di norma, non sostituibile (a differenza di quanto avviene nel contratto tipico di rendita vitalizia). Si tratta, infatti, di un contratto caratterizzato dallβintuitu personae in ragione βdella natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziatoβ.
Inoltre, si ribadisce che il vitializiato-creditore, secondo lβordinario criterio dellβonere della prova in tema di obbligazioni, deve limitarsi a provare il fatto costitutivo dellβobbligazione assistenziale mentre grava sul vitaliziante-debitore la prova di averlo correttamente adempiuto.
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Questi i principi di diritto a cui dovrΓ attenersi il giudice del rinvio:
β- nel contratto atipico di “vitalizio alimentare” le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato;
– nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione dellβatipico contratto di “vitalizio alimentare” per inadempimento del vitaliziante, quest’ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto Γ¨ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimentoβ.