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Il vitalizio assistenziale e l’infungibilitร  dell’obbligato

Cassazione civile sez. II, n. 1080 del 20 gennaio 2020

#vitalizioassistenziale #fungibilitร obbligato #inadempimento #prova

Protagonista della traccia di civile del concorso in magistratura indetto con D.M. 9 dicembre 1998 (che ha prodotto una fiera generazione di magistratiย  ), il contratto โ€œatipicoโ€ di vitalizio assistenziale (in questo caso, definito โ€œalimentareโ€) รจ oggetto di questa recente Sentenza.

La questione riguarda tre generazioni. La nonna cede il proprio appartamento alla nipote in cambio dellโ€™assistenza e del mantenimento a vita. La nipote, tuttavia, non ottempera in prima persona allโ€™obbligo di assistenza che trasferisce alla madre (nonchรฉ figlia della vitaliziata). La nonna agisce per lโ€™inadempimento dellโ€™obbligo contestando anche la sostituzione del vitaliziante.

La Corte di merito ritiene che lโ€™inadempimento non sia dimostrato โ€œperchรจ il contenuto โ€ฆaffettivo della prestazione รจ sorretto nella specie da un medesimo afflato, posti i rapporti di madre e figliaโ€ tra la vitaliziata e colei che ha concretamente prestato lโ€™assistenza dovuta.

Tale conclusione non regge al vaglio di legittimitร  in quanto nel contratto atipico di vitalizio assistenziale, salvo che non vi sia una pattuizione espressa che lo consenta, la persona del vitaliziante รจ, di norma, non sostituibile (a differenza di quanto avviene nel contratto tipico di rendita vitalizia). Si tratta, infatti, di un contratto caratterizzato dallโ€™intuitu personae in ragione โ€œdella natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziatoโ€.

Inoltre, si ribadisce che il vitializiato-creditore, secondo lโ€™ordinario criterio dellโ€™onere della prova in tema di obbligazioni, deve limitarsi a provare il fatto costitutivo dellโ€™obbligazione assistenziale mentre grava sul vitaliziante-debitore la prova di averlo correttamente adempiuto.

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Questi i principi di diritto a cui dovrร  attenersi il giudice del rinvio:

โ€œ- nel contratto atipico di “vitalizio alimentare” le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato;

– nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione dellโ€™atipico contratto di “vitalizio alimentare” per inadempimento del vitaliziante, quest’ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto รจ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimentoโ€.