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Clausola risolutiva espressa e clausola risolutiva bilaterale: differenza

Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1201 del 21 gennaio 2020

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Qualora un contratto di finanziamento rechi una clausola risolutiva composita, recante circostanze legate allโ€™inadempimento e altre da esso slegate, il giudice deve considerare il tenore delle singole disposizioni invocateย  onde stabilire se applicare la disciplina della condizione risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o quella della condizione risolutiva unilaterale ex art. 1353 c.c.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha enucleato dalla clausola le uniche due ipotesi non riconducibili a un inadempimento onde qualificare la clausola medesima come condizione risolutiva unilaterale (legata a eventi diversi da un inadempimento e disposta a esclusivo vantaggio e invocabile soltanto dalla parte che aveva concesso il finanziamento); sulla base di questa interpretazione รจ stata ritenuta legittima la risoluzione invocata dallโ€™ente finanziatore.

La Corte di Cassazione ribalta tale interpretazione rilevando che, delle numerose ipotesi contemplate dalla clausola risolutiva, solo due non erano riconducibili allโ€™inadempimento dellโ€™impresa finanziata e che, nel caso di specie -essendo lโ€™evento invocato quale realizzazione della condizione qualificabile come inadempimentoโ€“si dovesse applicare la disciplina della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Conseguentemente, la Corte ritiene necessario verificare lโ€™ascrivibilitร  dellโ€™inadempimento alla colpa dellโ€™impresa che pativa la risoluzione.

Infine, la Corte ribadisce che – seppure si accogliesse lโ€™interpretazione della Corte di merito – alla condizione risolutiva unilaterale vada applicato il principio di cui allโ€™ 1359 c.c.; tale norma, nellโ€™interpretazione della giurisprudenza, impedisce che il contratto possa considerarsi risolto โ€œqualora l’accadimento dell’evento dedotto in condizione sia causalmente ricollegabile a dolo o colpa del contraente a favore del quale la condizione era posta (arg., ex aliis, da Cass., sent. n. 2747 del 1989)โ€.

Nel caso di specie, infatti, sono ravvisabili elementi che evidenziano la responsabilitร  dellโ€™ente finanziatore nella verificazione dellโ€™evento (accettazione del comportamento dellโ€™impresa finanziata, ritardo nellโ€™erogazione del finanziamento).