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Clausola risolutiva espressa e clausola risolutiva bilaterale: differenza

Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1201 del 21 gennaio 2020

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Qualora un contratto di finanziamento rechi una clausola risolutiva composita, recante circostanze legate all’inadempimento e altre da esso slegate, il giudice deve considerare il tenore delle singole disposizioni invocateΒ  onde stabilire se applicare la disciplina della condizione risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o quella della condizione risolutiva unilaterale ex art. 1353 c.c.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha enucleato dalla clausola le uniche due ipotesi non riconducibili a un inadempimento onde qualificare la clausola medesima come condizione risolutiva unilaterale (legata a eventi diversi da un inadempimento e disposta a esclusivo vantaggio e invocabile soltanto dalla parte che aveva concesso il finanziamento); sulla base di questa interpretazione Γ¨ stata ritenuta legittima la risoluzione invocata dall’ente finanziatore.

La Corte di Cassazione ribalta tale interpretazione rilevando che, delle numerose ipotesi contemplate dalla clausola risolutiva, solo due non erano riconducibili all’inadempimento dell’impresa finanziata e che, nel caso di specie -essendo l’evento invocato quale realizzazione della condizione qualificabile come inadempimento–si dovesse applicare la disciplina della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Conseguentemente, la Corte ritiene necessario verificare l’ascrivibilitΓ  dell’inadempimento alla colpa dell’impresa che pativa la risoluzione.

Infine, la Corte ribadisce che – seppure si accogliesse l’interpretazione della Corte di merito – alla condizione risolutiva unilaterale vada applicato il principio di cui all’ 1359 c.c.; tale norma, nell’interpretazione della giurisprudenza, impedisce che il contratto possa considerarsi risolto β€œqualora l’accadimento dell’evento dedotto in condizione sia causalmente ricollegabile a dolo o colpa del contraente a favore del quale la condizione era posta (arg., ex aliis, da Cass., sent. n. 2747 del 1989)”.

Nel caso di specie, infatti, sono ravvisabili elementi che evidenziano la responsabilitΓ  dell’ente finanziatore nella verificazione dell’evento (accettazione del comportamento dell’impresa finanziata, ritardo nell’erogazione del finanziamento).