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Clausola risolutiva espressa e clausola risolutiva bilaterale: differenza
Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1201 del 21 gennaio 2020
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Qualora un contratto di finanziamento rechi una clausola risolutiva composita, recante circostanze legate allβinadempimento e altre da esso slegate, il giudice deve considerare il tenore delle singole disposizioni invocateΒ onde stabilire se applicare la disciplina della condizione risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o quella della condizione risolutiva unilaterale ex art. 1353 c.c.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha enucleato dalla clausola le uniche due ipotesi non riconducibili a un inadempimento onde qualificare la clausola medesima come condizione risolutiva unilaterale (legata a eventi diversi da un inadempimento e disposta a esclusivo vantaggio e invocabile soltanto dalla parte che aveva concesso il finanziamento); sulla base di questa interpretazione Γ¨ stata ritenuta legittima la risoluzione invocata dallβente finanziatore.
La Corte di Cassazione ribalta tale interpretazione rilevando che, delle numerose ipotesi contemplate dalla clausola risolutiva, solo due non erano riconducibili allβinadempimento dellβimpresa finanziata e che, nel caso di specie -essendo lβevento invocato quale realizzazione della condizione qualificabile come inadempimentoβsi dovesse applicare la disciplina della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Conseguentemente, la Corte ritiene necessario verificare lβascrivibilitΓ dellβinadempimento alla colpa dellβimpresa che pativa la risoluzione.
Infine, la Corte ribadisce che – seppure si accogliesse lβinterpretazione della Corte di merito – alla condizione risolutiva unilaterale vada applicato il principio di cui allβ 1359 c.c.; tale norma, nellβinterpretazione della giurisprudenza, impedisce che il contratto possa considerarsi risolto βqualora l’accadimento dell’evento dedotto in condizione sia causalmente ricollegabile a dolo o colpa del contraente a favore del quale la condizione era posta (arg., ex aliis, da Cass., sent. n. 2747 del 1989)β.
Nel caso di specie, infatti, sono ravvisabili elementi che evidenziano la responsabilitΓ dellβente finanziatore nella verificazione dellβevento (accettazione del comportamento dellβimpresa finanziata, ritardo nellβerogazione del finanziamento).