ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯π₯βππ πππππ«ππ’π¨ ππππ: Contratto di trasporto e responsabilitΓ nel trasbordo
Contratto di trasporto e responsabilitΓ nel trasbordo
Corte di Cassazione, sez. VI civ., Sentenza n. 33449 del 17 dicembre 2019
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Nellβambito di un trasporto effettuato a mezzo autobus, durante una sosta finalizzata a cambiare mezzo di locomozione, un passeggero inciampa e cosΓ¬ si procura delle lesioni per cui chiede il risarcimento allβazienda di trasporto.
In applicazione dellβart. 1681 c.c., la Corte ribadisce il criterio di riparto dellβonere della prova in simili casi chiarendo che il trasportato deve limitarsi a provare il nesso esistente tra lβevento dannoso e il trasporto, mentre il trasportatore, per liberarsi, deve provare che lβevento dannoso fosse βimprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilitΓ che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.β. Nessuna prova in tal senso Γ¨ stata fornita dallβazienda di trasporto.
Resta, quindi, da verificare se il trasbordo possa essere considerato una fase del viaggio (la norma parla di sinistri occorsi al viaggiatore βdurante il viaggioβ); la Corte afferma che, nel caso di specie, il trasbordo fosse, appunto, compreso nel viaggio in quanto lβunico contratto di trasporto includeva anche la sosta finalizzata al cambio del veicolo, avvenuta, peraltro, in un piazzale dissestato adiacente a una vecchia stazione.
In merito, si ribadisce che il trasportatore risponde anche dei sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie al trasporto quali sono, fra lβaltro, la salita e la discesa dei passeggeri in occasione delle soste.