π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯π₯β€™πŸπŸ πŸπžπ›π›π«πšπ’π¨ 𝟐𝟎𝟐𝟎: Contratto di trasporto e responsabilitΓ  nel trasbordo

Contratto di trasporto e responsabilitΓ  nel trasbordo

Corte di Cassazione, sez. VI civ., Sentenza n. 33449 del 17 dicembre 2019

#trasporto #trasbordo #responsabilitΓ 

Nell’ambito di un trasporto effettuato a mezzo autobus, durante una sosta finalizzata a cambiare mezzo di locomozione, un passeggero inciampa e cosΓ¬ si procura delle lesioni per cui chiede il risarcimento all’azienda di trasporto.

In applicazione dell’art. 1681 c.c., la Corte ribadisce il criterio di riparto dell’onere della prova in simili casi chiarendo che il trasportato deve limitarsi a provare il nesso esistente tra l’evento dannoso e il trasporto, mentre il trasportatore, per liberarsi, deve provare che l’evento dannoso fosse β€œimprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilitΓ  che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.”. Nessuna prova in tal senso Γ¨ stata fornita dall’azienda di trasporto.

Resta, quindi, da verificare se il trasbordo possa essere considerato una fase del viaggio (la norma parla di sinistri occorsi al viaggiatore β€œdurante il viaggio”); la Corte afferma che, nel caso di specie, il trasbordo fosse, appunto, compreso nel viaggio in quanto l’unico contratto di trasporto includeva anche la sosta finalizzata al cambio del veicolo, avvenuta, peraltro, in un piazzale dissestato adiacente a una vecchia stazione.

In merito, si ribadisce che il trasportatore risponde anche dei sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie al trasporto quali sono, fra l’altro, la salita e la discesa dei passeggeri in occasione delle soste.