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Il Consiglio di Stato sulle vendite piramidali

Consiglio di Stato, sez. VI, n. 321 del 13 gennaio 2020

#venditepiramidali #marketingmultilivello #consumatori

La pronuncia fa il punto sulle differenze tra marketing multilivello, lecito, e vendite piramidali, illecite.

Il marketing multilivello si basa su una particolare struttura di vendita diretta caratterizzata dalla possibilitร  per gli affiliati non solo di vendere i prodotti di volta in volta commercializzati (lucrando le provvigioni pattuite), ma anche di far aderire alla struttura di vendita altri soggetti per poi guadagnare una percentuale sullโ€™attivitร  di vendita da loro posta in essere.

La vendita piramidale costituisce la frequente degenerazione della struttura di marketing multilivello in cui prevale il meccanismo della โ€œcatena di Santโ€™Antonioโ€ (la terminologia รจ usata dal legislatore, v. art. 5 co. 2 L. 173/2005) in quanto lโ€™incentivo โ€œeconomico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacitร  di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la strutturaโ€ (art. 5 co. 1 L. 173/2005). La fattispecie รจ sanzionata penalmente (art. 7 L. 173/2005) e sul piano amministrativo-consumeristico ai sensi dellโ€™art. 23 lett. โ€˜pโ€™ del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) che include tale pratica commerciale tra quelle โ€œin ogni casoโ€ reputate ingannevoli.

Nel caso di specie, la sanzione รจ stata, appunto, irrogata, a livello amministrativo, dallโ€™Autoritร  garante della concorrenza e del mercato ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 23, lettere p) e s), del Codice del consumo; si รจ accertato, infatti, che lโ€™azienda sanzionataโ€“ impegnata nella commercializzazione di caffรจ e di altre bibite declamatecome in grado di apportare significativi benefici alla salute -si avvalevadi un sistema piramidale di commercializzazione dei prodotti. La sanzione ha riguardato la pubblicitร  ritenuta ingannevole e appunto la struttura della rete di vendita.

A prescindere dallโ€™analisi di fatto che ha indotto T.A.R. e Consiglio di Stato a confermare la sussistenza di unโ€™illecita struttura di vendita piramidale e non di una mera (e lecita) struttura di marketing multilivello, la Sentenza reca alcune affermazioni interessanti in merito, in particolare, alla possibilitร  che gli aderenti alla rete di vendita siano da intendersi quali โ€œconsumatoriโ€.

Lโ€™altissima percentuale di ordini per autoconsumo e la natura occasionale dellโ€™attivitร  commerciale sono ritenuti dirimenti in tal senso. Si osserva, in merito, che solo โ€œuna quota marginaleโ€ dei partecipanti alla rete di vendita era dotata di partita IVA.

Comunque, afferma la Sezione, la pratica commerciale scorretta รจ sanzionabile anche se compiuta in danno delle microimprese ai sensi dellโ€™art. 19 co. 1 del codice del consumo come novellato dallโ€™art. 7 D.L.1/2012 (conv. L. 27/2012).