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Il Consiglio di Stato sulle vendite piramidali
Consiglio di Stato, sez. VI, n. 321 del 13 gennaio 2020
#venditepiramidali #marketingmultilivello #consumatori
La pronuncia fa il punto sulle differenze tra marketing multilivello, lecito, e vendite piramidali, illecite.
Il marketing multilivello si basa su una particolare struttura di vendita diretta caratterizzata dalla possibilitΓ per gli affiliati non solo di vendere i prodotti di volta in volta commercializzati (lucrando le provvigioni pattuite), ma anche di far aderire alla struttura di vendita altri soggetti per poi guadagnare una percentuale sullβattivitΓ di vendita da loro posta in essere.
La vendita piramidale costituisce la frequente degenerazione della struttura di marketing multilivello in cui prevale il meccanismo della βcatena di SantβAntonioβ (la terminologia Γ¨ usata dal legislatore, v. art. 5 co. 2 L. 173/2005) in quanto lβincentivo βeconomico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacitΓ di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la strutturaβ (art. 5 co. 1 L. 173/2005). La fattispecie Γ¨ sanzionata penalmente (art. 7 L. 173/2005) e sul piano amministrativo-consumeristico ai sensi dellβart. 23 lett. βpβ del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) che include tale pratica commerciale tra quelle βin ogni casoβ reputate ingannevoli.
Nel caso di specie, la sanzione Γ¨ stata, appunto, irrogata, a livello amministrativo, dallβAutoritΓ garante della concorrenza e del mercato ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 23, lettere p) e s), del Codice del consumo; si Γ¨ accertato, infatti, che lβazienda sanzionataβ impegnata nella commercializzazione di caffΓ¨ e di altre bibite declamatecome in grado di apportare significativi benefici alla salute -si avvalevadi un sistema piramidale di commercializzazione dei prodotti. La sanzione ha riguardato la pubblicitΓ ritenuta ingannevole e appunto la struttura della rete di vendita.
A prescindere dallβanalisi di fatto che ha indotto T.A.R. e Consiglio di Stato a confermare la sussistenza di unβillecita struttura di vendita piramidale e non di una mera (e lecita) struttura di marketing multilivello, la Sentenza reca alcune affermazioni interessanti in merito, in particolare, alla possibilitΓ che gli aderenti alla rete di vendita siano da intendersi quali βconsumatoriβ.
Lβaltissima percentuale di ordini per autoconsumo e la natura occasionale dellβattivitΓ commerciale sono ritenuti dirimenti in tal senso. Si osserva, in merito, che solo βuna quota marginaleβ dei partecipanti alla rete di vendita era dotata di partita IVA.
Comunque, afferma la Sezione, la pratica commerciale scorretta Γ¨ sanzionabile anche se compiuta in danno delle microimprese ai sensi dellβart. 19 co. 1 del codice del consumo come novellato dallβart. 7 D.L.1/2012 (conv. L. 27/2012).