ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ πππππ«ππ’π¨ ππππ: La natura dell’atto di determinazione della tariffa per i rifiuti
La natura dell’atto di determinazione della tariffa per i rifiuti
T.A.R. Piemonte, sez. I, Sentenza n. 101 del 7 febbraio 2020
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Un Comune, nonostante la diminuzione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti,aumenta la tariffa del tributo sui rifiuti per una parte dellβutenza ben determinata in misura superiore al 50%; a tanto, lβente giunge senza fornire una motivazione e senza riportare le risultanze dellβeventuale istruttoria effettuata.
La giurisprudenza si interroga sulla natura degli atti che, sulla base di quanto stabilito dallβart. 3 D.P.R. 158/1999, determinano la tariffa del tributo (ββ¦gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivitΓ e della qualitΓ del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.2. La tariffa Γ¨ composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantitΓ di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entitΓ dei costi di gestioneβ); simili atti se qualificati generali o regolamentari, sfuggirebbero allβobbligo di motivazione ai sensi dellβart. 3 co. 2 L. 241/1990.
Il T.A.R., richiamando il prevalente orientamento in materia, afferma che lβatto in questione abbia una natura composita, in parte, generale e regolamentare, e, in altra parte, provvedimentale (βcon particolare riferimento a quella parte in cui stabiliscono il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalitΓ di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalitΓ di riscossione della tariffa, i coefficienti per lβattribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffaβ). In tal senso, le determinazioni provvedimentali in cui si sostanzia la determinazione della tariffa non possono essere sottratte allβobbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalitΓ , imparzialitΓ e buon andamento i quali, ai sensi dellβarticolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare lβazione amministrativa.
Nel caso di specie, Γ¨ stato ritenuto sussistente il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria.