π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ’ πŸπžπ›π›π«πšπ’π¨ 𝟐𝟎𝟐𝟎: La natura dell’atto di determinazione della tariffa per i rifiuti

La natura dell’atto di determinazione della tariffa per i rifiuti

T.A.R. Piemonte, sez. I, Sentenza n. 101 del 7 febbraio 2020

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Un Comune, nonostante la diminuzione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti,aumenta la tariffa del tributo sui rifiuti per una parte dell’utenza ben determinata in misura superiore al 50%; a tanto, l’ente giunge senza fornire una motivazione e senza riportare le risultanze dell’eventuale istruttoria effettuata.

La giurisprudenza si interroga sulla natura degli atti che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 3 D.P.R. 158/1999, determinano la tariffa del tributo (β€œβ€¦gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivitΓ  e della qualitΓ  del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.2. La tariffa Γ¨ composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantitΓ  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entitΓ  dei costi di gestione”); simili atti se qualificati generali o regolamentari, sfuggirebbero all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 co. 2 L. 241/1990.

Il T.A.R., richiamando il prevalente orientamento in materia, afferma che l’atto in questione abbia una natura composita, in parte, generale e regolamentare, e, in altra parte, provvedimentale (β€œcon particolare riferimento a quella parte in cui stabiliscono il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalitΓ  di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalitΓ  di riscossione della tariffa, i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa”). In tal senso, le determinazioni provvedimentali in cui si sostanzia la determinazione della tariffa non possono essere sottratte all’obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalitΓ , imparzialitΓ  e buon andamento i quali, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l’azione amministrativa.

Nel caso di specie, Γ¨ stato ritenuto sussistente il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria.