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La natura dell’atto di determinazione della tariffa per i rifiuti

T.A.R. Piemonte, sez. I, Sentenza n. 101 del 7 febbraio 2020

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Un Comune, nonostante la diminuzione del costo del servizio di raccolta dei rifiuti,aumenta la tariffa del tributo sui rifiuti per una parte dellโ€™utenza ben determinata in misura superiore al 50%; a tanto, lโ€™ente giunge senza fornire una motivazione e senza riportare le risultanze dellโ€™eventuale istruttoria effettuata.

La giurisprudenza si interroga sulla natura degli atti che, sulla base di quanto stabilito dallโ€™art. 3 D.P.R. 158/1999, determinano la tariffa del tributo (โ€œโ€ฆgli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivitร  e della qualitร  del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.2. La tariffa รจ composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantitร  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entitร  dei costi di gestioneโ€); simili atti se qualificati generali o regolamentari, sfuggirebbero allโ€™obbligo di motivazione ai sensi dellโ€™art. 3 co. 2 L. 241/1990.

Il T.A.R., richiamando il prevalente orientamento in materia, afferma che lโ€™atto in questione abbia una natura composita, in parte, generale e regolamentare, e, in altra parte, provvedimentale (โ€œcon particolare riferimento a quella parte in cui stabiliscono il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalitร  di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalitร  di riscossione della tariffa, i coefficienti per lโ€™attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffaโ€). In tal senso, le determinazioni provvedimentali in cui si sostanzia la determinazione della tariffa non possono essere sottratte allโ€™obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalitร , imparzialitร  e buon andamento i quali, ai sensi dellโ€™articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare lโ€™azione amministrativa.

Nel caso di specie, รจ stato ritenuto sussistente il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria.