ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ πππππ«ππ’π¨ ππππ: L’applicazione della lex mitior per le sanzioni amministrative (revoca della patente)
L’applicazione della lex mitior per le sanzioni amministrative (revoca della patente)
Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 1634 del 16 gennaio 2020
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1.1. La Corte, in primo luogo, ripercorre il percorso argomentativo della Corte costituzionale (88/2019) che ha dichiarato illegittimo lβart. 222 co. 2 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992)nella parte in cui prevede(va) che la commissione dei reati di cui allβart. 589 bis o 590 bis del Codice penale determinasse senzβaltro lβapplicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida da parte del giudice penale. La revoca doveva essere applicata in modo automatico e indistinto rispetto a fattispecie di diverso disvalore, il che Γ¨ stato ritenuto contrario ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza.
1.2. Invero, le fattispecie criminose dellβomicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime si articolano: in unβipotesi base del reato colposo (al primo comma); in una seconda ipotesi maggiormente aggravata della guida in stato di ebbrezza alcolica oltre una certa soglia di tasso alcolemico o sotto l’effetto di stupefacenti (ai commi secondo e terzo); infine, in un’ipotesi intermedia perchΓ© aggravata in misura minore (ai commi quarto, quinto e sesto), ma comunque con una pena aumentata rispetto all’ipotesi base. A tale articolazione della fattispecie incriminatrice β contraddistinta dalla presenza di circostanze aggravate βprivilegiateβ poichΓ© quasi del tutto sottratte al bilanciamento (590 quater) e con trattamento sanzionatorio di maggior rigore β deve corrispondere, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, la possibilitΓ di adeguare anche la durata della sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente).
2. In secondo luogo, la Sezione rammenta come il principio dellβapplicazione retroattiva della lexmitior debba operare anche nei confronti delle sanzioni amministrative (C. Cost. 63/2019). Il Giudice delle leggi ha, in proposito, chiarito che in tal senso depongono lβart. 3 della Costituzione β in quanto non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire piΓΉ gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro puΓ² impunemente commettere (o per il quale Γ¨ prevista una pena piΓΉ lieve β e gli artt. 6,7 CEDU e 49 CDFUE che inducono ad applicare le garanzie proprie delle sanzioni penali a tutte quelle connotate da una particolare afflittivitΓ prescindendo dalla qualificazione operata dal diritto interno.
3.1.Le argomentazioni che precedono non incidono sulla decisione del caso di specie.
Difatti, la revoca della patente ai sensi dellβart. 222 co. 2 del Codice della strada Γ¨ stata applicata, quale sanzione amministrativa accessoria, da una sentenza del giudice penale passata in giudicato prima della menzionata pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 (par. 1).
3.2. Ebbene, in questa ipotesi, la Corte conclude che non possa operare la speciale norma che consente di caducare le condanne comminate con sentenze irrevocabili (art. 30 co. 4 L. 87/1953: βquando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale Γ¨ stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penaliβ). La norma, infatti, opera solo in caso di incostituzionalitΓ delle norme penali e non delle norme che prevedono sanzioni amministrative, cosΓ¬ come chiarito dalla Corte costituzionale (Sent. n. 43/2017); si Γ¨, altresΓ¬, precisato che neppure lβart. 7 della CEDU esige che gli stati aderenti rinuncino al principio dellβintangibilitΓ del giudicato.
In proposito, la Corte costituzionale(sempre Sent. n. 43/2017) ha chiarito che la peculiare tutela prevista dallβart. 30 co. 4 L. 87/1953 e la sua applicazione alle sole ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalitΓ di norme penali si pongano in un contesto di βcoesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle convenzionaliβ; nel descritto contesto, il legislatore nazionale puΓ² prevedereβgaranzie ulteriori rispetto a quelle convenzionali e riservarle alle sole sanzioni penali secondo l’ordinamento interno, senza con ciΓ² violare l’art. 3 Cost., diversi essendo i principi che regolano le sanzioni amministrative (per le quali il giudice preposto Γ¨ investito della sola cognizione del titolo esecutivo) e le sanzioni penali (nella cui fase esecutiva, non ancora esaurita al momento della dichiarazione di incostituzionalitΓ , compete al giudice di ricondurre la pena inflitta a legittimitΓ )β.
3.3. Alla fattispecie in esame, quindi, si applica il principio generale dellβart. 30 co. 3 della menzionata L. 87/1953 secondo cui βle norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisioneβ. Tale disposizione Γ¨ interpretata comunemente nel senso che la incostituzionalitΓ sopravvenuta non incida sui rapporti esauriti per essere stati decisi con sentenza definitiva.Nel caso del ricorrente, ciΓ² comporta che la sanzione amministrativa della revoca della patente, pur determinata dall’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale, sia divenuta intangibile per il precedente passaggio in giudicato della Sentenza che lβha irrogata.