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L’applicazione della lex mitior per le sanzioni amministrative (revoca della patente)

Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 1634 del 16 gennaio 2020

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1.1. La Corte, in primo luogo, ripercorre il percorso argomentativo della Corte costituzionale (88/2019) che ha dichiarato illegittimo lโ€™art. 222 co. 2 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992)nella parte in cui prevede(va) che la commissione dei reati di cui allโ€™art. 589 bis o 590 bis del Codice penale determinasse senzโ€™altro lโ€™applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida da parte del giudice penale. La revoca doveva essere applicata in modo automatico e indistinto rispetto a fattispecie di diverso disvalore, il che รจ stato ritenuto contrario ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza.

1.2. Invero, le fattispecie criminose dellโ€™omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime si articolano: in unโ€™ipotesi base del reato colposo (al primo comma); in una seconda ipotesi maggiormente aggravata della guida in stato di ebbrezza alcolica oltre una certa soglia di tasso alcolemico o sotto l’effetto di stupefacenti (ai commi secondo e terzo); infine, in un’ipotesi intermedia perchรฉ aggravata in misura minore (ai commi quarto, quinto e sesto), ma comunque con una pena aumentata rispetto all’ipotesi base. A tale articolazione della fattispecie incriminatrice โ€“ contraddistinta dalla presenza di circostanze aggravate โ€œprivilegiateโ€ poichรฉ quasi del tutto sottratte al bilanciamento (590 quater) e con trattamento sanzionatorio di maggior rigore โ€“ deve corrispondere, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, la possibilitร  di adeguare anche la durata della sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente).

2. In secondo luogo, la Sezione rammenta come il principio dellโ€™applicazione retroattiva della lexmitior debba operare anche nei confronti delle sanzioni amministrative (C. Cost. 63/2019). Il Giudice delle leggi ha, in proposito, chiarito che in tal senso depongono lโ€™art. 3 della Costituzione โ€“ in quanto non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire piรน gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro puรฒ impunemente commettere (o per il quale รจ prevista una pena piรน lieve โ€“ e gli artt. 6,7 CEDU e 49 CDFUE che inducono ad applicare le garanzie proprie delle sanzioni penali a tutte quelle connotate da una particolare afflittivitร  prescindendo dalla qualificazione operata dal diritto interno.

3.1.Le argomentazioni che precedono non incidono sulla decisione del caso di specie.

Difatti, la revoca della patente ai sensi dellโ€™art. 222 co. 2 del Codice della strada รจ stata applicata, quale sanzione amministrativa accessoria, da una sentenza del giudice penale passata in giudicato prima della menzionata pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 (par. 1).

3.2. Ebbene, in questa ipotesi, la Corte conclude che non possa operare la speciale norma che consente di caducare le condanne comminate con sentenze irrevocabili (art. 30 co. 4 L. 87/1953: โ€œquando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale รจ stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penaliโ€). La norma, infatti, opera solo in caso di incostituzionalitร  delle norme penali e non delle norme che prevedono sanzioni amministrative, cosรฌ come chiarito dalla Corte costituzionale (Sent. n. 43/2017); si รจ, altresรฌ, precisato che neppure lโ€™art. 7 della CEDU esige che gli stati aderenti rinuncino al principio dellโ€™intangibilitร  del giudicato.

In proposito, la Corte costituzionale(sempre Sent. n. 43/2017) ha chiarito che la peculiare tutela prevista dallโ€™art. 30 co. 4 L. 87/1953 e la sua applicazione alle sole ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalitร  di norme penali si pongano in un contesto di โ€œcoesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle convenzionaliโ€; nel descritto contesto, il legislatore nazionale puรฒ prevedereโ€œgaranzie ulteriori rispetto a quelle convenzionali e riservarle alle sole sanzioni penali secondo l’ordinamento interno, senza con ciรฒ violare l’art. 3 Cost., diversi essendo i principi che regolano le sanzioni amministrative (per le quali il giudice preposto รจ investito della sola cognizione del titolo esecutivo) e le sanzioni penali (nella cui fase esecutiva, non ancora esaurita al momento della dichiarazione di incostituzionalitร , compete al giudice di ricondurre la pena inflitta a legittimitร )โ€.

3.3. Alla fattispecie in esame, quindi, si applica il principio generale dellโ€™art. 30 co. 3 della menzionata L. 87/1953 secondo cui โ€œle norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisioneโ€. Tale disposizione รจ interpretata comunemente nel senso che la incostituzionalitร  sopravvenuta non incida sui rapporti esauriti per essere stati decisi con sentenza definitiva.Nel caso del ricorrente, ciรฒ comporta che la sanzione amministrativa della revoca della patente, pur determinata dall’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale, sia divenuta intangibile per il precedente passaggio in giudicato della Sentenza che lโ€™ha irrogata.