ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ πππππ«ππ’π¨ ππππ: Condizioni e limiti del risarcimento in forma specifica
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Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza n. 1270 del 21 gennaio 2020
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Il giudice di merito stabilisce che non sia possibile condannare il notaio rogante al risarcimento in forma specifica allorchΓ© sia dimostrato che egli non abbia verificato lβesistenza di una precedente iscrizione ipotecaria gravante sul bene compravenduto. Il giudice di prime cure, in particolare, ha escluso tale forma di risarcimento in quanto gli originari obblighi del professionista non comprendevano le attivitΓ necessarie per risarcire il danno in forma specifica. A tal fine, infatti, occorre ottenere il consenso del creditore ipotecario per poter cancellare lβipoteca che si Γ¨ omesso di segnalare.
La Corte di legittimitΓ conferma lβapplicabilitΓ del risarcimento in forma specifica, pur disciplinato nellβambito della responsabilitΓ extracontrattuale allβart. 2058 c.c., anche alla responsabilitΓ contrattuale in quanto si tratta di un βrimedio generale alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario e dunque applicabile, ove ne ricorrano le condizioni per cosΓ¬ dire intrinseche, ogni qual volta vi sia un danno da risarcire, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito che lo ha causatoβ.
Quindi, la Corte di Cassazione sconfessa il primo giudice in quanto la condanna al risarcimento in forma specifica non presuppone βaffatto che la prestazione da compiere a tal fine (ossia per ripristinare la situazione che si sarebbe avuta senza l’illecito) sia posta giΓ ad oggetto dell’obbligo contrattuale inadempiutoβ.Anzi, rileva la Corte, ragionare in tal senso equivarrebbe a impedire lβapplicazione dello strumento proprio nellβambito della responsabilitΓ extracontrattuale – suo naturale campo di applicazione – nel cui ambito, evidentemente, non Γ¨ ipotizzabile la sussistenza di una pregressa obbligazione di derivazione negoziale che definisca la prestazione.
Se il notaio rogante non adempie l’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che non lo Γ¨, si deve, quindi, ammettere la possibilitΓ che egli sia condannatoβalla cancellazione della formalitΓ non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilitΓ di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell’attivitΓ occorrente, che per la congruitΓ , rispetto al danno, della somma da pagareβ.