π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ– πŸπžπ›π›π«πšπ’π¨ 𝟐𝟎𝟐𝟎: Condizioni e limiti del risarcimento in forma specifica

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Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza n. 1270 del 21 gennaio 2020

#risarcimentoinformaspecifica #responsabilitΓ contrattuale #notaio

Il giudice di merito stabilisce che non sia possibile condannare il notaio rogante al risarcimento in forma specifica allorchΓ© sia dimostrato che egli non abbia verificato l’esistenza di una precedente iscrizione ipotecaria gravante sul bene compravenduto. Il giudice di prime cure, in particolare, ha escluso tale forma di risarcimento in quanto gli originari obblighi del professionista non comprendevano le attivitΓ  necessarie per risarcire il danno in forma specifica. A tal fine, infatti, occorre ottenere il consenso del creditore ipotecario per poter cancellare l’ipoteca che si Γ¨ omesso di segnalare.

La Corte di legittimitΓ  conferma l’applicabilitΓ  del risarcimento in forma specifica, pur disciplinato nell’ambito della responsabilitΓ  extracontrattuale all’art. 2058 c.c., anche alla responsabilitΓ  contrattuale in quanto si tratta di un β€œrimedio generale alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario e dunque applicabile, ove ne ricorrano le condizioni per cosΓ¬ dire intrinseche, ogni qual volta vi sia un danno da risarcire, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito che lo ha causato”.

Quindi, la Corte di Cassazione sconfessa il primo giudice in quanto la condanna al risarcimento in forma specifica non presuppone β€œaffatto che la prestazione da compiere a tal fine (ossia per ripristinare la situazione che si sarebbe avuta senza l’illecito) sia posta giΓ  ad oggetto dell’obbligo contrattuale inadempiuto”.Anzi, rileva la Corte, ragionare in tal senso equivarrebbe a impedire l’applicazione dello strumento proprio nell’ambito della responsabilitΓ  extracontrattuale – suo naturale campo di applicazione – nel cui ambito, evidentemente, non Γ¨ ipotizzabile la sussistenza di una pregressa obbligazione di derivazione negoziale che definisca la prestazione.

Se il notaio rogante non adempie l’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che non lo Γ¨, si deve, quindi, ammettere la possibilitΓ  che egli sia condannatoβ€œalla cancellazione della formalitΓ  non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilitΓ  di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell’attivitΓ  occorrente, che per la congruitΓ , rispetto al danno, della somma da pagare”.